Cassation court dismisses appeal regarding master servicer registration requirements under Italian banking law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected Providentia S.r.l.'s appeal against a court order to pay debt guarantees to Aragorn NPL 2018 S.r.l. The lower court had found the guarantees partially invalid due to antitrust violations and lack of proper registration, but the Supreme Court ruled the registration requirement applies only to the master servicer, not the special servicer or SPV. The court held that the administrative regulation does not invalidate the civil contract, thereby upholding the lower court's decision to confirm the debt payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 6 legge 130/1999; Art. 106 T.U.B.: The obligation to register in the financial intermediaries' register under the 1999 law and the T.U.B. applies exclusively to the master servicer responsible for collection and cash services, not to the special servicer or the special purpose vehicle, as the provision regulates administrative sector oversight rather than creating an imperative civil rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o e difeso dall'avvocato Raffaele Carrano-ricorrente-controARAGORN NPL 2018 S.r.l., in persona del Master Servicer, “MasterGardant S.p.A., a sua volta rappresentata da Fire S.p.a., rappresentata edifesa dall'avvocato Alessandro Barbaro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 605/2024 depositatail 29/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere Francesca Fiecconi.SVOLGIMENTO DEL PROCESSONumero registro generale 15470/2024Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 21608/2026Data pubblicazione 24/06/20261.
La società Providentia S.r.l., garante di G-Sette s.r.l. in base a unafideiussione omnibus, proponeva opposizione avverso una decretoemesso dal Tribunale di Sondrio, che le ingiungeva di pagare, in favoredi Aragorn NPL 2018 s.r.l. e, per essa, di Credito Fondiario S.P.A. (inqualità di cessionaria dei rapporti facenti capo al Credito Valtellineses.p.a. ), nei limiti di euro € 395.000,00 delle fideiussioni prestate il7.12.2007 e il 23.5.2008, a garanzia del saldo debitore dei rapportiintrattenuti tra la società garantita e la azienda di credito, ammontantiin € 2.049.644,29.2.
La società opponente eccepiva la nullità totale o parziale dellefideiussioni per violazione della normativa antitrust, delle clausoleconformi al modello ABI, nonché la nullità del finanziamento per mutuofondiario per violazione dei limiti di cui all’art. 38 T.U.B.3. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 151/2022, accoglieval’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese dilite, dopo avere rilevato la parziale fondatezza dell’eccezione d’invaliditàdelle fideiussioni del 17.12.2007 e del 23.05.2008, in quanto conformiallo schema ABI (dunque, ritenute anticoncorrenziali dalla Bancad’Italia); rilevava altresì che la clausola di cui all’art. 6 dellefideiussioni, nella parte in cui derogava all’art. 1957 c.c., dovevaritenersi sostituita di diritto, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma,c.c., dalla disciplina legale e, pertanto, riteneva applicabile l’art. 1957c.c. e inutilmente decorso il termine semestrale al 9 ottobre 2018, indifetto di qualsiasi iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, da parte dellabanca anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenutanel 2020.4.
La società Special Gardant S.p.A., in qualità di procuratrice speciale diARAGORN NPL 2018 SRL, proponeva appello.5. Si costituiva in giudizio Providentia S.r.l., chiedendo il rigettodell’appello.Numero registro generale 15470/2024Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 21608/2026Data pubblicazione 24/06/20266. La Corte di Appello, in accoglimento del gravame, confermava il decretoingiuntivo opposto, ritenendo insussistente la nullità rilevata dal primogiudice e condannava Providentia s.r.l. al pagamento delle spese di lite.7. La ricorrente Providentia S.r.l., con ricorso affidato a due motivi,impugna la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 605/2024pubblicata il 29/02/2024 chiedendone la cassazione.8.
La intimata Aragorn NPL 2018 S.r.l. ha depositato controricorso.9. Parte ricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, n. 3 c.p.c. laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1957, 1363, 1175 c.c. e 2Cost., contestando l’orientamento secondo il quale, nella fideiussionecon clausola di pagamento a prima richiesta, l’istanza ex art. 1957 c.c.possa essere anche extragiudiziale. Deduce che l’interpretazioneseguita dalla Corte di merito sarebbe incompatibile con la tutelaapprestata al fideiussore dall’art. 1957 c.c. che dispone il contenimentotemporale dell’obbligazione di garanzia e impone al creditore un oneredi attivarsi a tutela del credito.11.
Il motivo è infondato.12. Ai fini dell’osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c. l’istanzache il creditore deve proporre nei confronti del debitore non richiedenecessariamente la forma della domanda giudiziale, essendo unanorma derogabile e potendo consistere anche, per differenteregolamento delle parti, in un atto stragiudiziale idoneo a manifestarein modo inequivoco la volontà di esercitare il diritto e a sollecitarel’adempimento. Pertanto, la presenza di una clausola c.d.a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957c.c. che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parzialedella clausola derogatoria, non determina l'elisione del terminesemestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir menoNumero registro generale 15470/2024Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 21608/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale entro quel termine, essendosufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudizialenei confronti del garante (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 5179/2025;Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 660/2025; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.6685/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5179/2025).13. La Corte territoriale, attenendosi ai suddetti principi, ha ritenutol’intimazione formale ad adempiere rivolta al debitore ed avente glieffetti della messa in mora idonea ad interrompere il decorso deltermine dalla scadenza dell’obbligazione principale, mediante richiestadi pagamento datata 9 aprile 2018, inviata sia al debitore principale siaai fideiussori.14. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli art. 3, comma 3 e 6, l. 130/1999, 106 D.lgs.385/1993, 1418 c.c., 77 c.p.c., ovvero la nullità del contratto dimandato e di tutti gli atti, anche processuali, conseguenti, per mancataiscrizione della mandataria nell’albo ex art. 106 T.U.B.
Deduce cheanche su questa questione sussisterebbe un motivato dissenso dimolti giudici di merito al recente indirizzo espresso da Cass.n.7243/2024.15. Il motivo è infondato.16. Nel caso di specie risultano rispettate le condizioni previste dallalegge n. 130/1999 e dal T.U.B. ai fini del recupero dei crediti da partedi società che agiscono nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.Giusta principio consolidato non è necessario che la società incaricatadel solo recupero dei crediti, e non della gestione del relativo fondo diinvestimento, sia iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cuiall’art. 106 T.U.B.17.
L’art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999, che prevede losvolgimento del servizio di riscossione da parte di banche ointermediari iscritti, non integra infatti una norma civilistica imperativa,Numero registro generale 15470/2024Numero sezionale 1681/2026Numero di raccolta generale 21608/2026Data pubblicazione 24/06/2026ma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario efinanziario. La relativa tutela è affidata ai poteri di vigilanza della Bancad’Italia, la quale, tra l’altro, ha ritenuto legittima l’esternalizzazione digiudiziale (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024).18. L’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. grava, pertanto,solo sul master servicer, quale soggetto incaricato della riscossione edei servizi di cassa, e non sullo special servicer, cui sono attribuiteesclusivamente attività operative.19. Né tale obbligo riguarda la società veicolo (SPV), che ha la funzionedi emettere titoli per finanziare l’acquisto dei crediti.20. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.21. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00(di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/5/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano