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Ordinanza — n. 21599/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank debt judgment due to procedural defects and lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21599/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the cassation appeal filed by guarantors against a second-instance judgment ordering them to pay bank debts. The court found the appeal inadmissible because the appellants failed to specify how the lower court violated specific legal norms regarding the bank's withdrawal from credit agreements, and because one appellant lacked standing after having already renounced her inheritance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 519, 521 c.c.; Art. 1375, 1941 c.c.; Art. 169, 55 L. Fall.: The cassation court rejects an appeal that fails to demonstrate the specific violation of the contested decision's reasoning or lacks standing due to prior renunciation of inheritance.

Parole chiave

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cassation appeal procedural inadmissibility lack of standing inheritance renunciation bank credit withdrawal guarantor liability costs allocation danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co.
Art. 519, 521 c.c.
Art. 1375, 1941 c.c.
Art. 169, 55 L. Fall.
art. 372 cod. proc. civ
Nel giudizio di cassazione è altresì ammissibile la produzione dei suddettidocumenti, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
art. 2504 bis c.c
art. 1957 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32703 del 15/12/2025
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 18/05/1971
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Testo completo

appresentati e difesi dall'avvocato Amedeo Bassi-ricorrente-controBper Banca S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Preziosi unitamente all’avvocato-controricorrente-nonché controBper Credit Management Scpa in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 723/2024 depositatail 19/02/2024.Numero registro generale 13086/2024Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 21599/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere Francesca Fiecconi.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La vicenda processuale origina con l’opposizione al decreto ingiuntivocon il quale il Tribunale di Avellino ingiungeva agli odierni ricorrenti,quali garanti fideiussori della Olearia Campania S.p.A., il pagamentodella somma di € 432.131,91, equivalente alla esposizione del C/Cn. 1850 (acceso nel maggio 1996) e al saldo di mutuo chirografario, invirtù di fideiussione sottoscritta dagli ex soci ed amministratore dellasocietà debitrice in data 22.02.2008.2. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dagli ingiunti, sostenendo, tral’altro, la nullità del contratto di mutuo, l’applicazione di interessiusurari (sia per il finanziamento che per il contratto di C/C),l’anatocismo, la illegittimità della c.m.s. applicata, la nullità dellefideiussioni per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale, nonché laviolazione di obblighi di buona fede nel recesso repentino operato dallabanca in sede di concordato.3.

Il Tribunale adito rigettava l’opposizione e confermava il provvedimentomonitorio, ritenendo che le fideiussioni si dovessero considerare comegaranzie autonome a prima richiesta e che infondate fossero le ulterioricensure.4. Barbara Ascenzi, Raffaele Merola e Marco Merola (a loro volta, eredi diSalvatore Merola, deceduto il 29.01.2011), Luisa Merola e MicheleMerola proponevano appello.5. La corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame e, in riforma dellasentenza impugnata, dopo avere disposto una CTU contabile, revocavain parte il decreto ingiuntivo e condannava gli appellanti al solidalepagamento del minore importo di € 228.329,02 e di un mezzo dellespese, compensandole per la restante parte .Numero registro generale 13086/2024Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 21599/2026Data pubblicazione 24/06/20266.

Avverso la sentenza n. 723/2024 della Corte d’Appello di Napoli Luisa,Michele, Raffaele Merola e Barbara Ascenzi, propongono ora ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.7. Resiste con controricorso e memoria la società Bper Banca S.p.A.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti denunziano “violazione degli artt. 350 comma 2, 359, 101,comma 2, 183, comma 4, c.p.c. ratione tempore vigente – difetto di provadella legittimazione processuale”.2. In particolare, deducono il difetto di prova della legittimazioneprocessuale dell’odierna controricorrente, non avendo BPER CreditManagement – costituitasi nel secondo grado di giudizio – prodottodocumentazione (contratto quadro di gestione ed estratto libro dellaconsorziata) attestante che il credito vantato nei confronti dei Merolaoriginariamente nella titolarità della Banca della Campania, era statotrasferito alla BPER Banca e, quindi, rientrava nel mandato di gestioneconferito a BPER Credit Management.3.

Il motivo è infondato.4. La società risultante dalla fusione, non solo per effetto di tale atto, maanche per effetto della cessione, assume una duplice legittimazione, quelladi successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella disuccessore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione del credito, conla conseguenza che, ove si qualifichi come tale, può limitarsi ad allegaretale titolo, specificandolo nell'intestazione dell’atto processuale, trattandosidi un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile (Sez. 3 - ,Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024;

Sez. U - , Sentenza n. 21970 del30/07/2021 ).5. Nel giudizio di cassazione è altresì ammissibile la produzione dei suddettidocumenti, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (nella specie, consistentinell’atto di incorporazione e nella certificazione notarile che comprovavanoNumero registro generale 13086/2024Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 21599/2026Data pubblicazione 24/06/2026la qualità di successore universale della società incorporante ricorrenterispetto alla parte originaria), trattandosi di atti pubblici finalizzati acomprovare la sussistenza del potere di proporre il ricorso in luogo dellaparte originariamente titolare della pretesa, per effetto della successioneex lege che si determina ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.6.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti denunziano “violazione dell’art. 2, comma 2, lett.

a) della Leggen. 287/1990 con riferimento alla fideiussione prestata, violazione dell’art.1419 c.c. e dell’art. 1957 c.c.”, per non avere la Corte territorialericonosciuto l’assolvimento dell’onere della prova da parte dei Merola intema di nullità delle clausole ABI, sull’assunto che la nullità parziale dellafideiussione prescinderebbe dalla prova dell’esistenza di un’intesa illecitaall’epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione e sarebbesufficiente la mera coincidenza tra le condizioni contrattuali contenutenella fideiussione e quelle verificate dalla Banca d’Italia per ladichiarazione di nullità delle clausole in questione.7.

Il motivo è inammissibile.8. Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrentidebitamente riportato nel ricorso le clausole in questione al fine di poterlecomparare con quelle già ritenute in violazione dell'art. 2, comma 2, lett.a), della l. n. 287 del 1990, comparazione che consentirebbe – in ipotesi-di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordoanticoncorrenziale.9. Del tutto non impugnata, inoltre, risulta la ratio decidendi rinvenibile nellasentenza là dove ha ritenuto che, anche ammesso che la pattuizione didetta clausola abbia determinato una nullità parziale del contratto, la partededucente non ha allegato, né provato che il fideiussore non avrebbeprestato la garanzia, dovendosi ritenere detentore di un interesseNumero registro generale 13086/2024Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 21599/2026Data pubblicazione 24/06/2026economico al finanziamento bancario, come indicato da Cass.

SU41994/2021.10. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti denunziano “violazione degli artt. 1375, 1941, comma 1, c.c. edegli artt. 169 e 55 L. Fall.”, deducendo l’illegittimità del recesso esercitatodalla banca dai rapporti di apertura di credito, conto corrente e mutuodopo la presentazione della domanda di concordato preventivo da partedella debitrice principale Olearia Campania S.p.A.11. Il motivo è inammissibile.12. Esso risulta formulato in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non avendo iricorrenti debitamente riportato nel ricorso né l’atto di appello né le ragionidella decisione nel rigettare i singoli motivi, ritenuti principalmenteinammissibili per carenza di specificità, oltre che infondati (per quantoriguarda l’illegittimità de recesso), essendosi i medesimi limitati adenunciare la violazione di disposizioni normative da parte della banca nelrecedere dal rapporto di mutuo -in particolare gli artt. 1375 e 1941 c.c.,nonché gli artt. 169 e 55 L.F.- senza tuttavia chiarire in quali termini e inquali specifici passaggi della pronuncia impugnata tali norme sarebberostate disattese dalla corte d’appello.13.

Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti denunziano “violazione degli artt. 519 e 521, comma 1, c.c.,difetto di legittimazione passiva” di Barbara Ascenzi.14. In Lamentano di avere rinunciato all’eredità, con la conseguenza cheil giudice dell’appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione.15. Il motivo è inammissibile.16. In tema di successioni, la regolamentazione degli effettidella rinuncia all'eredità di uno dei chiamati -stabilita con convenzione tragli stessi nei loro rapporti interni- presuppone che il rinunciante non abbiagià acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera ilNumero registro generale 13086/2024Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 21599/2026Data pubblicazione 24/06/2026principio semel heres, semper heres, che rende inefficaceogni rinuncia successiva ( Cass.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 32703 del15/12/2025; Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 18/05/1971 ).17. Nel caso di specie la ricorrente non ha indicato in che modo talequestione, che attiene alla posizione di erede del padre, ma noncertamente alla sua come parte fideiubente, sia stata sollevata in sede diappello dopo che si era costituita anche in qualità di erede del de cuius.18. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.19. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/5/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano