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Decreto — n. 21559/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21559/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Although the case involved a challenge to an appellate judgment regarding state administration, the procedural silence resulted in a deemed withdrawal. Consequently, the court ruled that no further substantive review was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal cassation appeal statutory period procedural extinction failure to act spese di difesa ripetibili dell'avvocato accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva poiché costituitasi tardivamente.
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Testo completo

ndrea, Arnone Flavio,Alioto Giuseppina, Bedini Nice, Arzani Maria Paola, Balazova Jana, AronneCarolina, Bottani Barbara, Arrigoni Paolo Angelo, Canino Paola, MagnoniPaola Maria, Dedola Elisa, Lapidari Marco, Fredella Clara, d'Aliberti Teresa,Giroletti Anna, Di Sebastiano Francesca, Gelosa Gianluigi, LabagnaraGiuseppina, De Crescenzo Manuela Cira, Lastrico Annalisa Concetta,Guttaduro Angelo, d'Angelo Maria Grazia Nadia, Caramma Ilaria ChiaraGiuseppina, Cattaneo Rossana, Guatteo Flavia, Frisoni Andrea, KuriharaHayato, Mantovani Massimiliano Giovanni, Morri Andrea, Pacileo Giovanni,Magro Patrizia, Manini Paola, Porta Alessandro, Mortarino Christian, MojaPasquale Lorenzo, Muzzoni Barbara, Orsatti Cristina, Marchesini Andrea,Marsili Chiara Beatrice Luisa, Pozzi Cristian, Ranzani Giuseppe, MusmeciClaudia, Nucera Domenico Filippo, Negri Marisa, Schiavo Marcello Mario,Ricciardi Maria Rita, Santacroce Barbara, Valsania Chiara, UrganiRosso Francesca Stefania, Trevisan Cristian, Salerio Barbara, TrabucchiMargherita Maria Luisa, Tajana Maria Serena, Serra Annalisa nonchéGaravelli Elisabetta, in qualità di erede di Parisi Paolo, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato Marco Tortorella, che lirappresenta e difendeNumero registro generale 12423/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 21559/2026Data pubblicazione 24/06/2026-ricorrenti-Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, inpersona dei Ministri p.t.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7309/2023 depositatail 14/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva poiché costituitasi tardivamente. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/06/2026Il PresidenteLina Rubino