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Decreto — n. 21556/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 21556/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no formal request was submitted by the deadline, leading to a deemed waiver of the appeal rights. Consequently, the judgment dismissed the case and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal dismissal litigation costs allocation fine del processo condono delle spese procedurali economia processuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Marialuisa, Galimi Rocco, Galletti Francesco,Gardini Gian Luigi, Giambrone Francesco, Garusi Cristina, Ghini Franco,Ghilardi Giosue', Gerosa Gino, Galluccio Giovanni, Garini Roberto, GallottiMarco, Giugliano Michele, Giuntini Romano, Giuliani Antonello, GiuffridaDario, Giardini Vittorio, Giglio Patrizia, Girino Margherita, Giannini Silvana,Gozzelino Giovanni, Guerzoni Maria Cristina, Granata Antonino, GrandiMaria Cristina, nella qualità di erede del Mingardo Massimo, GuzzardellaGaetano Antonio, Guadagnino Antonio, Gori Emanuele, Graziani Maria Pia,Grippa Antonio, Guido Carmelo, nonché Aita Massimiliano Pio, AitaEmanuele Enea ed Aita Massimo, nella qualità di erede di MingardoMassimo, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Gatti Luigi, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Carmela Trotta, che lo rappresenta e difende-ricorrente-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicaNumero registro generale 1977/2023Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 21556/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4785/2022 depositatail 11/07/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente difesa dall’avv. Trotta al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, e i ricorrenti difesi dall’avv.Tortorella al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misuradi euro 16.000,00 per compensi oltre le spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il PresidenteNumero registro generale 1977/2023Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 21556/2026Data pubblicazione 24/06/2026Lina Rubino