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Ordinanza Interlocutoria — n. 21384/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remits case to Sections Unite regarding jurisdictional conflict between ordinary and special water courts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21384/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the Sections Unite to resolve a jurisdictional dispute between ordinary and special water courts. The lower court confirmed ordinary jurisdiction for a contractual claim while rejecting a guarantee claim against a special authority, creating a contradiction. The Court ruled that this inconsistency requires unified interpretation of jurisdictional rules under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 1 c.p.c.; Art. 143 R.D. 1775/1933: When a lower court's decision creates a contradiction regarding the attribution of jurisdiction between ordinary and special courts for connected claims, the case must be remitted to the Sections Unite for a unified ruling.

Parole chiave

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jurisdictional conflict ordinary court jurisdiction special water court contractual claim guarantee claim remission to Sections Unite contradictory decision responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 1 c.p.c.
Pertanto, la controversia non rientra nelle materie devolute allagiurisdizione speciale del TSAP dall'art. 143 del R.D.
Art. 143 R.D. 1775/1933
1 cpc e dell’art. 143 r.d.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
1775 del 1933 (art. 360 n.
Art. 374, 1° co. c.p.c.
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Testo completo

rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Monacounitamente all’avvocato Ivana Mazzola-ricorrente-controConsorzio Acquedotto Tre Sorgenti, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nelide Caci unitamenteall’avvocato Alessandro Rampello-controricorrente-controAssemblea Territoriale Idrica dell'Ambito territoriale ottimale di Agrigento,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Girolamo RubinoNumero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026-controricorrente-nonché controConsorzio d'Ambito di Agrigento, in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 62/2023 depositatail 12/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Giuseppe Cricenti.1.- Con una convenzione del 27 novembre 2007, il "Consorzio di AmbitoAgrigento", in qualità di Autorità d'Ambito, ha affidato la gestione del S.I.I.alla società Girgenti Acque s.p.a.Tale gestione includeva i servizi di captazione, adduzione, distribuzione diacqua per usi civili, fognatura e depurazione.

L'articolo 2 della convenzioneobbligava il Consorzio d'Ambito a mettere a disposizione di Girgenti Acquetutti i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi idrici, compresi quelligestiti da organismi controllati dagli Enti Locali, come il "ConsorzioAcquedotto Tre Sorgenti".Tuttavia, il Consorzio d'Ambito non ha mai adempiuto a tale obbligo,omettendo di consegnare a Girgenti Acque le sorgenti e gli impianti diadduzione e distribuzione dell'acqua che erano rimasti nella detenzione delConsorzio Tre Sorgenti.1.1.- Nel 2010, il Consorzio Tre Sorgenti ha citato in giudizio Girgenti Acqueper ottenere il pagamento di € 2.720.427,67, corrispondente a fatture perforniture d'acqua asseritamente effettuate nel 2009.

Girgenti Acque si èdifesa eccependo la mancanza di titolo e di legittimazione del Consorzio TreNumero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sorgenti a vendere l'acqua, che avrebbe dovuto essere fornitagratuitamente in quanto Girgenti Acque era il concessionario del servizio.Ha contestato il corrispettivo richiesto.Inoltre, Girgenti Acque ha proposto domanda riconvenzionale per larestituzione di € 1.999.931,03, pagati indebitamente per fornitureprecedenti.Ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa del Consorzio d’Ambito diAgrigento, ritenendolo responsabile per l'inadempimento dell'obbligo diconsegna degli impianti e chiedendo di essere tenuta indenne da ognipretesa del Consorzio Tre Sorgenti.1.2.- Il Tribunale ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)contabile, la quale ha concluso che, a fronte di 4.485.410 mc d'acquafatturati, la prova dell'effettiva erogazione era stata fornita solo per1.014.422,40 mc.

Il credito del Consorzio Tre Sorgenti è stato quindirideterminato dal CTU in € 319.067,09.Di conseguenza, con la sentenza n. 449/2016, il Tribunale di Agrigento haaccertato un credito residuo in favore di Girgenti Acque di € 211.514,50, aseguito della compensazione delle pretese. Ha dichiarato il proprio difettodi giurisdizione sulle domande di Girgenti Acque contro il Consorziod’Ambito, indicando la competenza del Tribunale Superiore delle AcquePubbliche (TSAP). Ha rigettato l'eccezione sulla carenza di legittimazionedel Consorzio Tre Sorgenti, applicando retroattivamente la Legge RegionaleSiciliana n. 2/2013.1.3.- Il Consorzio Tre Sorgenti ha impugnato la sentenza di primo grado.Girgenti Acque si è costituita proponendo appello incidentale sui punti a sésfavorevoli: il difetto di giurisdizione, la legittimazione del Consorzio TreSorgenti, il valore probatorio di alcuni documenti e il rigetto della propriadomanda riconvenzionale.

Durante il giudizio, Girgenti Acque è statadichiarata fallita e la causa è stata proseguita dalla Curatela.Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/20261.4.- Con la sentenza n. 62/2023, la Corte d’Appello di Palermo ha riformatola decisione di primo grado, condannando Girgenti Acque a pagare alConsorzio Tre Sorgenti la somma di € 2.508.913,17. Ha rigettato l'appelloincidentale di Girgenti Acque, confermando il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario sulla domanda contro il Consorzio d’Ambito e lalegittimazione del Consorzio Tre Sorgenti a vendere l'acqua.

Ha rigettato ladomanda di restituzione dell'indebito per carenza di prova.Avverso tale sentenza, la Curatela del Fallimento di Girgenti Acque s.p.a.ha proposto ricorso per Cassazione, con sette motivi di censura di cui hannochiesto il rigetto sia il Consorzio Tre Sorgenti, che ha notificato controricorsoe memoria, sia l’Assemblea Idrica Ottimale di Agrigento.RAGIONI DELLA DECISIONERitiene il collegio che la causa debba essere rimessa alle Sezioni Unite perla decisone sulla questione di giurisdizione, che è fatta valere con il terzomotivo di ricorso.Infatti, con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 1 cpc e dell’art. 143 r.d. n. 1775 del 1933 (art. 360 n. 3, c.p.c).La ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha confermatoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia emanleva proposta contro il Consorzio d'Ambito.

Secondo la ricorrente, taledomanda si fonda su un inadempimento contrattuale (la violazione dell'art.2 della convenzione del 2007) e ha natura puramente patrimoniale, senzaincidere su provvedimenti amministrativi relativi al regime delle acquepubbliche. Pertanto, la controversia non rientra nelle materie devolute allagiurisdizione speciale del TSAP dall'art. 143 del R.D. 1775/1933, maappartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.Sottolinea inoltre la contraddizione di ritenere la domanda principale(pagamento della fornitura spettante alla giurisdizione ordinaria e quella digaranzia, ad essa strettamente connessa, spettante alla giurisdizionespeciale.Numero registro generale 7559/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 21384/2026Data pubblicazione 23/06/2026In relazione a tale questione non c’è pronuncia sulla giurisdizione che possacostituire utile precedente e giustificare una decisione da parte della sezionesemplice.Il che impone la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374, 1° co., c.p.c.La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rimette la causa alle Sezioni Unite. Rinvia la causa a nuovo ruoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano