Cassation court allows appeal against appellate court for unclear reasoning on good faith and illegal withdrawal of funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the appellate court's decision regarding the withdrawal of funds from a joint account. The appellants argued that the lower court failed to properly qualify the defendant's actions under Article 2043 of the Civil Code. The court found the appellate judgment legally flawed because it asserted the defendant acted in good faith based on social norms while simultaneously acknowledging the defendant knew of the account's co-ownership and the other owner's inability to move, creating a contradictory and unmotivated legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2043 c.c.: A judgment is void if its reasoning is perplexed and incomprehensible, particularly when it asserts a presumption of good faith based on social normality while contradictorily acknowledging facts that prove the actor knew of the co-ownership and the other owner's incapacity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vv. Peppino Mariano, con domiciliazionedigitale ex lege-ricorrenti-controOLIVIERI Domenico Giuliano, rappresentato e difeso dall’avv.Gennaro Pierino Mellea, con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-e controPOSTE ITALIANE s.p.a.-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1298/2023,pubblicata il 20/11/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del26/5/2026 dal Consigliere Antonio Scalera:Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 21376/2026Data pubblicazione 23/06/2026Lavinia Olivieri, Lorenza Olivieri e Annamaria Simone citarono ingiudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro Domenico Giuliano Olivierie Poste Italiane s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento didanni.In particolare, esposero di essere eredi di Lorenzo Olivieri e di AlbinaIero, deceduti rispettivamente il 10/7/2011 e il 5/11/2014, i qualierano contitolari, presso Poste Italiane, del conto corrente n.54225073, che conteneva accrediti per un importo pari a €59.653,60.
Poiché, subito dopo il decesso di Lorenzo Olivieri, il contosopramenzionato era stato “praticamente prosciugato”, le attriciritennero che di ciò dovessero rispondere Poste Italiane e DomenicoGiuliano Olivieri.Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale con lasentenza n. 535/2020 rigettò la domanda nei confronti PosteItaliane, mentre la accolse nei confronti di Domenico GiulianoOlivieri, che fu, pertanto, condannato a corrispondere, a titolo dirisarcimento dei danni, la somma di € 29.825,165, oltre interessi espese di lite.Il Giudice di primo grado ritenne sussistenti i presupposti di cuiall’art. 2043 c.c., in quanto Domenico Giuliano Olivieri avevacontribuito, con la sua condotta, a sottrarre illegittimamente dalconto cointestato la quota spettante a Lorenzo Olivieri.La Corte d’appello di Catanzaro, decidendo sul gravame propostoquindi da Domenico Giuliano Olivieri, in parziale riforma dellasentenza impugnata, ha rigettato la domanda risarcitoria neiconfronti dell’appellante, condannando le odierne ricorrenti alrifondere le spese dei due gradi di giudizio.Lavinia Olivieri, Lorenza Olivieri e Annamaria Simone hannopresentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
In data13/12/2024 risulta depositata memoria difensiva per Lavinia Olivieri2 di 9Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026e Annamaria Simone. In data 30/7/2025 e in data 1/8/2025 sonoNumero di raccolta generale 21376/2026state depositate due memorie per Domenico Giuliano OlivieDraita. p ubblicazione 23/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità della "memoria”che, anche qualora si volesse considerarla come controricorso, èstata depositata da Domenico Giuliano Olivieri in data 30/7/2025 e,dunque, ampiamente oltre i termini di cui all'art. 370 c.p.c.2.
Il primo motivo è così rubricato: “Art 360, comma 1, n. 3 -Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine allamancata riqualificazione dell’azione delle parti attoree/ appellate daazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. in azione di petizione ereditariaex art. 533 c.c. - Motivazione errata, illogica, contraddittoria e/oapparente e/o perplessa obiettivamente incomprensibile”.2.1. In particolare, si sostiene che la Corte territoriale non abbiaesercitato il potere-dovere di riqualificazione dell’azione, essendosilimitata a rilevare la scelta da parte delle attuali ricorrenti, qualiun’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. invece che nella ordinaria epiù ragionevole forma della petizione ereditaria” (pag. 5 dellasentenza impugnata).
La Corte d’appello avrebbe dovuto, piuttosto,riqualificare la domanda risarcitoria originariamente proposta indomanda di petizione ereditaria.2.2. Il motivo è infondato.Il consolidato orientamento di questa Suprema Corte insegna che ilgiudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domandain modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenutodal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazioneaccolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e acondizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridicaoggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, inrelazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo(Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 36272 del 28/12/2023, Rv. 669782-01).3 di 9Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 21376/2026Nel caso di specie difettavano tutte e due le condizioni per procedereData pubblicazione 23/06/2026alla “riqualificazione della domanda” da parte del giudice d’appello.In primo luogo – che è d’altronde dirimente -, sulla qualificazionedella domanda in termini di azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. si eraespressamente pronunciato il Tribunale di Catanzaro (pag. 5 dellasentenza), con statuizione non investita da motivo di gravame.
Sutale qualificazione della domanda si era dunque formato il giudicato(interno).In secondo luogo, qui valevole ad abundantiam, ostava alla“riqualificazione della domanda” la diversa causa petendi tra l’azionedi risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - che discende da uncomportamento illecito e che era stata prospettata nel giudizio diprimo grado, sull’assunto che Poste Italiane e Giuliano DomenicoOlivieri si fossero resi responsabili, a vario titolo, della distrazionedelle somme giacenti sul conto cointestato - e quella di petizioneereditaria, che, invece, trae fondamento dall’apertura dellasuccessione e dalla fuoriuscita di tutti o alcuni dei beni del de cuiusdall’asse ereditario.3.
Il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, ex art. 360 n.
3) con riferimento agli artt. 1298,comma 2, 1984, 2697 cod, civ. - Nullità della sentenza impugnataper violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, - Motivazioneerrata, illogica, contraddittoria e/o apparente e/o perplessa,motivazione obiettivamente incomprensibile - contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili – error in procedendo - malgovernodella prova”.3.1. La sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., in quanto affetta da irriducibile illogicità,nella parte in cui la Corte territoriale - pur riconoscendo che le attriciavevano agito a tutela dei loro diritti di successione sulla quota delgenitore deceduto e, quindi, nella loro qualità di eredi - aveva,tuttavia, rigettato la domanda poiché le medesime attrici potevano4 di 9Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026“tutelare i propri diritti ereditari attraverso un’azione risarcitoria exNumero di raccolta generale 21376/2026art. 2043 c.c. invece che nell’ordinaria e più ragionevole forDmataa p udbbeliclalazio ne 23/06/2026petizione ereditaria”.Si sostiene che le due affermazioni sarebbero in completo disaccordotra loro e non potrebbero perciò essere entrambe vere allo stessotempo, per cui sarebbe oltremodo evidente il “contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili” che renderebbero viziata la sentenza.La suddetta decisione sarebbe, altresì, manifestamente illogica epertanto palesemente viziata ed erronea laddove la corte territoriale,compiendo un’illegittima ed inammissibile inversione dell’onere dellaprova, ha affermato:
“La scelta di tutelare i propri diritti ereditarinella ordinaria e più ragionevole forma della petizione ereditariacomporta in capo alle attrici, oggi appellate, l’assolvimento dell’onereprobatorio in relazione a tutti gli elementi dell’illecito: condotta,elemento soggettivo, nesso causale. Detto onere non è stato in alcunmodo assolto dalle parti”.3.2. La censura è fondata.Ricorre, infatti, l'ipotesi di nullità della sentenza ex artt. 132 e 161c.p.c. per motivazione perplessa o incomprensibile fondata suargomentazioni che, in quanto obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico giuridico seguito dal giudice di appello, nonconsentono l'effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento.3.2.1.
Insegnano le Sezioni Unite (Sentenza n. 8053 del 7/4/2014,Rv. 629831-01) che la novellazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 22/6/2012, conv. in l.n. 134 del 7/0/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.5 di 9Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 21376/2026Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleData pubblicazione 23/06/2026che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione.E’ stato successivamente precisato ancora dalle Sezioni Unite che lamotivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da"error in procedendo", allorquando, pur graficamente esistente, nonrenda percepibile il fondamento della decisione perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sentenza n. 22232del 3/11/2016, Rv. 641526-01).3.2.2 Venendo al caso in esame, la Corte d’appello calabrese ha,anzitutto, affermato che “la scelta di tutelare i propri diritti ereditariordinaria e più ragionevole forma della petizione ereditaria comportain capo alle attrici, oggi appellate, l’assolvimento dell’onereprobatorio in relazione a tutti gli elementi dell’illecito: condotta,elemento soggettivo, nesso causale” (pag. 5 della sentenzaimpugnata).La Corte territoriale ha, successivamente, rilevato che “è pacifico trale parti che le somme presenti sul conto postale furono prelevate etrasferite da Iero Albina, quindi difetta nell’appellante una condottacommissiva.
Avere semplicemente consentito e non essersi oppostoa che quelle somme venissero depositate su un conto a lui intestato6 di 9Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 21376/2026non vale evidentemente a connotare la condotta di OliverioData pubblicazione 23/06/2026Domenico Giuliano neanche in termini omissivi” (pag. 5 dellasentenza impugnata).Quanto all’elemento soggettivo, la Corte catanzarese ha ritenuto che“la ricostruzione fornita dall’appellante ovvero che in realtà sul contooriginariamente intestato a Iero Albina e a Oliverio Lorenzoconfluissero esclusivamente somme di pertinenza della prima e chela cointestazione del conto servisse esclusivamente a consentire alfiglio di operare su quel conto nell’interesse della madre appareragionevole e conforme ad un criterio di normalità sociale, stranoapparendo piuttosto che una madre e un figlio avessero un contocointestato sul quale confluissero le somme in titolarità di ciascunodi esso, tanto più che il figlio aveva un proprio nucleo familiare.
Tantoè sufficiente a fondare la ragionevole presunzione che OliverioDomenico Giuliano fosse in buona fede convinto che le sommeappartenessero interamente alla madre e ad escludere laconsapevole volontà distrattiva dell’appellante che, in ogni caso,doveva essere dimostrata dalle attrici” (pag. 6 della sentenzaimpugnata).3.2.3. Ictu oculi una siffatta motivazione non è idonea ad esplicitarein maniera comprensibile le ragioni logiche e giuridiche poste a basedella decisione.Invero, è sufficiente al riguardo evidenziare che, nel corpo dellamotivazione, se da un lato si assume come “pacifico tra le parti” chele somme giacenti sul conto cointestato furono prelevate da AlbinaIero - nonostante la circostanza sia contestata dalle ricorrenti, a pag.14 del ricorso, dato che, come già rilevato nel corso del giudizio diprimo grado, la donna era affetta da invalidità che non le consentivala deambulazione -, dall’altro si riconosce che dette sommeconfluirono tutte su un conto intestato a Domenico Giuliano Oliverio.Inoltre, dopo aver affermato che sotto il profilo dell’elementooggettivo non era ravvisabile un comportamento illecito7 di 9Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 21376/2026dell’appellante né in termini commissivi né in termini omissivi, laData pubblicazione 23/06/2026Corte, in senso palesemente contraddittorio, giunge ad escludereche una simile condotta distrattiva dell’Olivieri fosse accompagnatada una “volontà consapevole”.A tale conclusione, la Corte calabrese perviene, poi, in forza di una“presunzione” di “buona fede”, fondata su un “criterio di normalitàsociale”; presunzione di buona fede che, però, viene soloassertivamente enunciata, in modo del tutto svincolato da precisiriferimenti fattuali, e che non si confronta con il dato - evidenziato,invece, dal primo giudice - in base al quale era certo che DomenicoGiuliano Oliverio fosse a conoscenza della cointestazione del contoad Albina Iero e a Lorenzo Olivieri, oltre al fatto - che agevolmente“smonta” l’inserito “criterio di normalità sociale” – che l’autore dellaevidente condotta distrattiva non era l’unico stretto congiuntodell’anziana e del de cuius.In definitiva, offrendo tali contraddittorietà la motivazione integra ilvizio di “motivazione perplessa e incomprensibile”, perché non rendeintellegibile il percorso logico-giuridico seguìto dalla Corte territorialeche – contrariamente a quanto accertato dal primo giudice – haescluso che le somme oggetto della domanda attorea siano stateillegittimamente sottratte alle eredi di Lorenzo Olivieri da parte diDomenico Giuliano Olivieri.4.
IL secondo motivo va dunque accolto, con conseguentecassazione della sentenza per quanto di ragione con rinvio alla Corteterritoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MAccoglie il secondo motivo, disatteso il primo, e cassa per quanto diragione la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, allaCorte di appello di Catanzaro.8 di 9Numero registro generale 12674/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 21376/2026Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Data pubblicazione 23/06/2026Il PresidenteChiara Graziosi9 di 9