Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 21359/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 21359/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the parties failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were originally filed against the Presidency of the Council of Ministers and various ministries regarding administrative decisions. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the losing parties to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs allocation indigenza processuale non provata anticipo delle spese contumacia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

lbanese GiuseppinaSandra, Agnese Alessio, Allegri Massimo, Acquaviva Giusi, Aabas Aakeel,Barone Angelica, Bazzoli Elena, Berardi Monica, Baalbaki Khaled, BaraccaMatteo, Bazzocchi Matilde, Antonaci Stefano, Archetti Marino, ArcangeliDonatella, Baier Susanne, Baldan Nicola, Araghi Paolo, Arenare Gennaro,Arcaroli Michele, Bellomo Maria, Baisini Ornella, Andreoli Alessandro,Arnoldi Cristina, Barni Roberto, Bensi Marco, Anile Antonio, Astolfi Nicola,Boccia Eligio, Bigoni Renato, Blangetti Ilaria, Bertoletti Massimo, BisagniPietro Angelo Gaetano, Bernasconi Sayla, Bonifacino Elisabetta, BergaminiCristiana, Bernacchi Rita, Birarelli Lucia, Bettella Lorenzo, BernardiGiovanna, Bezer Lamia, Biella Francesca Maria, Bergami Elisabetta,Blandino Alamia Sergio, Bosio Paolo, Bortolini Verena, Bortolato Loris,Busato Fabio, Borda Giuseppe, Bono Angela, Burgio Giampiero, BucciniPierluigi, Breda Klobus Andrea, Bruni Rosamaria, Boscolo Daniela, BorangaBarbara, Brighetti Giovanna, Brasola Andrea, Bullio Guido, BonomelliMarzia, Brunetti Rita, Bortolussi Andrea, Castaldini Nicola, CasadioLorenzo, Caracchini Giuseppe, Cardili Mariano, Caruso Matilde, CaravelloMassimiliano, Camuzzini Nereo, Caruso Rosaria, Castellani Maria Serena,Capanni Marco, Castaldo Domenico Alessandro, Cagna Luciana, CarollaGaetano, Carboni Cristina, Calzedda Filomena Maria Lucia, CasazzaGabriella, Castelnovo Daniela Angela, Carlino Alessandra, Cibi Natascia,Cavallaro Barbara, Cattaneo Paolo, Caternolo Maria, Cevolani Mauro,Numero registro generale 7991/2024Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 21359/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ciccarone Elisabetta, Censi Michele, Cerutti Michela Maria, CavaliereCesare, Chiaranda Ilaria, Cavallini Maurizio, Ciccotti Vittorio Paolo, ColicoCaterina, Corticelli Alberto, Coletta Francesco, Crisigiovanni Lorenzo,Colicchio Patrizia, Della Porta Mauro, Coggiola Andrea, Corica Antonio,Colussi Gian Luca, Colantonio Ida, Cucchiara Vittorio, Collina Maria Chiara,Corbella Luisa, Crucitta Enrico, Cremascoli Sonia, Crivelli Sandro, CiceroneMarina, Curtarelli Mariolina, Convertino Giuseppe, Ciolfi Maria, d'AndreaLuca Maria Pietro, Deias Cinzia, De Lisi Domenico, De Amici Emanuela, DeMeo Filomena, De Camilli Elisa, Dapporto Susanna, d'Andrea Mara, DeLuca Francesca, dell'Acqua Matteo, Dal Ri' Pietro, d'Ascanio Luca, Dal PinoDaniela, Dalle Donne Paola, De Lorenzis Antonio Francesco, Del Duca Rita,Di Iorgi Teresa, Donadello Elena, Di Florio Pierluigi, Della Seta Roberta,Doria Stefania Maria Antonella, Dentale Antonio, Dimola Francesca, DiLorenzo Domenico, Di Dia Fiorella, Di Stefano Andrea Benedetto, Di TroiaLuciana, Dodaro Giulia Monica, Di Gennaro Filiberto, Dragonetti Antonia,Donatini Alfredo, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Carrassi Annamaria Cecilia, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Francesco Paolo Mansueto, che la rappresenta edifende-ricorrente-rispettivamente controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-Numero registro generale 7991/2024Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 21359/2026Data pubblicazione 23/06/2026controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero Della Salute, in persona dei Ministri p.t.,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocaturaGenerale Dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6130/2023 depositatail 27/09/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione dei ricorsi;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 7991/2024Numero sezionale 437/2026Numero di raccolta generale 21359/2026Data pubblicazione 23/06/2026Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per il ricorrente difeso dall’avv.

Mansueto e in complessivi euro50.000,00 per i ricorrenti difesi dall’avv. Tortorella per compensi, oltre allespese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino