Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a declaration of withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, followed by the extinction of the proceedings under Article 391. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nocchia Silvia,Pellegrini Elisabetta, Patrei Annalisa, Pedicini Vittorio, Perrucci Ilenia,Rubin Lorenzo, Perrone Luca, Pulito Maria Maddalena, Pezeshkpour AhmadReza, Ranieri Fabio, Russo Francesca, Zogno Andrea, Traversi Cinzia,Taglione Elisa, Spina Rosa, Santolini Nazario, Silvagni Umberto, TuziiVanessa, Venco Cristina, Scotto Sandro, Sferlazza Alfonso, SantacesariaGiuseppina Clara, Sciortino Paola, Valenti Sergio, Sacca' Caterina,Tarantino Linda, Saina Marisa, Virdis Graziella Elia, Viarengo Rossana,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5904/2023 depositatail 19/09/2023Numero registro generale 7423/2024Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 21357/2026Data pubblicazione 23/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro16.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino