Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the forty-day deadline for requesting a decision had passed without action from the parties. The appellants, represented by two lawyers, challenged a Rome Court of Appeal judgment against the Presidency of the Council of Ministers and various ministries. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver, leading to the termination of the case and an order for the appellants to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The failure of the parties to request a decision on a cassation appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la Palmira, BoidiMassimo, Caretti Luigi, Valaperta Serenella, Cocchi Roberta Angela,Tombesi Tommaso, Sustersich Marco, Corona Antonina, Vitulano Paola,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Pitino Antonio, De Sario Rosalisa, Di Donato Sabina, Spairani Cinzia,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato CarloAmoruso, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5129/2023 depositatail 14/07/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 3750/2024Numero sezionale 434/2026Numero di raccolta generale 21355/2026Data pubblicazione 23/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, per i ricorrenti difesi dall’avv. Amoruso, e in euro6000,00 per i ricorrenti difesi dall’avv.
Tortorella oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino