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Decreto — n. 21354/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for waiver due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21354/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the 40-day period to request a decision expired without action from the appellants. The procedural outcome was a formal declaration of waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellants were ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal statutory time limit extinction of proceedings procedural costs Cassation waiver carenza di legittimazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Cibelli Donatella Concetta,Cecchi Alessandra, Balestro Elisabetta, De Toni Pamela, Bassi MariaBeatrice, Barbiero Giulio, Fusaro Roberto, Avgerinos Chrissanthi,Cervellino Angela, Fossati Piero, Baldazzi Marzia, Di Iasio Giacomo,Gagliarducci Elena, Castagnetti Fabio, Biraghi Luca, Bonfreschi Silvia,Konrad Giovanna, Grassi Donato, Lattuca Giuseppe, Silei Secchini Tiziana,Pellegri Pietro, Martiello Michele Arcangelo, Lesma Stefano, Patricelli MariaGrazia, Locci Massimo, Santini Simone, Serra Umberto, Pochettino Paolo,Mondoni Michele, Mabiglia Chiara, Gambettino Salvatore, Pizzini AttiliaMaria, Portas Stefano, Marzio Andrea, Sciarini Paola, Mazza Rita, PistoneAlessandra, Gazzotti Fabio, Ghiglione Elisabetta, Prati Daniele, MagiteriBarbara, Grosso Alessandra, Giuffrida Salvatore Emanuele, Nisi Annalisa,Mura Donatella, Leccese Vincenzo, Lupatelli Tommaso, SorrentinoRaffaella, Shestani Teuta, Lai Roberta, Zucca Ilaria Maria, GirottoValentina, Viviano Carmine, Tacconelli Alessio, Zaglia Elisabetta,Verrocchio Maria Ester, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Prof. Carlo Rienzi e dell’Avvocato Gino Giuliano,che li rappresentano e difendono-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delNumero registro generale 23974/2023Numero sezionale 433/2026Numero di raccolta generale 21354/2026Data pubblicazione 23/06/2026Consiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-nonché controRoscini Antonio Saverio, Nicoli Simona, Corradini Giuliano-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2930/2023 depositatail 24/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro30.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Numero registro generale 23974/2023Numero sezionale 433/2026Numero di raccolta generale 21354/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, il 22/06/2026Il PresidenteLina Rubino