Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the forty-day deadline for requesting a decision had passed without action from the appellants. The appellants challenged a lower court ruling against the Presidency of the Council of Ministers and several ministries, but failed to respond to the proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The expiration of the forty-day period following the communication of a proposal for case definition without a request for a decision constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
aria Rosaria, CastiglionePier Luigi, Cappellari Angela, Cagliuso Roberto, Catalano Vincenzo,Carrozzino Roberto, Esposito Giovanna, Faustini Clara, Doro Stefano,Guerrisi Flavia, Fazio Valerio, Esposito Maria Rosaria, Galvagni Elisabetta,d'Arrigo Caterina, De Finis Antonietta, Giarin Fabiola, d'Incicco Maria AdeleRosaria, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1288/2023 depositatail 21/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19063/2023Numero sezionale 432/2026Numero di raccolta generale 21353/2026Data pubblicazione 23/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parte ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Visto che il ricorso incidentale era condizionato;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 22/06/2026Il PresidenteLina Rubino