Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the case against the Presidency of the Council of Ministers and related ministries. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs as the proceedings were deemed inadmissible due to this procedural lapse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osa, MerloRoberto, Pramaggiore Paolo, Marino Silvino, Pasi Massimo, RandoGiancarlo, Ricigliano Francesco Pietro, Sodano Luisa, Montu' Domenico,Martelli Edoardo, Sindoni Antonino, Mini Rossana Maria, Noviello DiegoIlex Libero, Mascolo Angelo, Pirelli Anna, Nativo Biagio, Turchetta Rosaria,Tel Agostino Lucio, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-Parente Domenico, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Vincenzo La Corte, che lo rappresenta e difende-ricorrente-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-Numero registro generale 4448/2023Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 21352/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5381/2022 depositatail 24/08/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.2.00,00 per compensi, quanto alla parte difesa dall’avv. La Corte, e ineuro 11.000,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv.
Tortorella oltre allespese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il PresidenteLina Rubino