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Ordinanza — n. 21351/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows re-litigation of unexamined defense costs claim against insurer after prior judgment on third-party liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21351/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the insured to re-file a claim for defense costs against their insurer, which had been omitted in a prior judgment regarding the third party's liability. The insured argued that since the lower court did not rule on the cost reimbursement, no res judicata existed to bar a new suit. The Court held that an omission of pronouncement is a procedural defect, not a substantive one, and thus does not prevent the insured from choosing to re-litigate the unexamined claim in a separate proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 1917, comma 3, c.c.; The insured may either appeal for omission of pronouncement or re-file the claim for defense costs in an independent judgment when the insurer's liability is determined without ruling on the reimbursement request.

Parole chiave

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omessa pronuncia giudicato spese di difesa assicurazione responsabilità civile terzo contro l'assicurato ricorso per cassazione rinvio alla corte d'appello rimborso delle spese d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1917, comma 3, c.c.
91c.p.c..Le spese di resistenza di cui all’art. 1917 c.c., però, nulla hanno a chevedere con le spese di lite di cui all’art.
art. 2909 c.c
art. 1917 c.c
91c.p.c..Le spese di resistenza di cui all’art. 1917 c.c., però, nulla hanno a chevedere con le spese di lite di cui all’art.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 21/08/2023, n. 24896
Cass. Sez. 6, 01/12/2022, n. 35382
Cass. Sez. 6, 21/11/2019, n. 30495
Cass. Sez. 3, 25/01/2018, n. 1828
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Testo completo

ifesodall'avvocato Silverio Vitali;- ricorrente -contro-) UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato Giampaolo Miotto;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 26 settembre 2022 n.1116;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio2026 dal Presidente relatore dott. Marco Rossetti;1. L’antefatto.La società Unicaa s.r.l. svolge tra l’altro attività di intermediazione efacilitazione nella presentazione, da parte di allevatori di bovini, delledomande di erogazione dei contributi previsti dal Regolamento comunitario2009/73 (recante “Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agliagricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimidi sostegno a favore degli agricoltori”).Numero registro generale 8218/2023N.R.G.: 8218/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 21351/2026Data pubblicazione 23/06/20261.1.

Nel 2014 Angelo Merlo convenne dinanzi al Tribunale di Treviso laUnicaa s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.A fondamento della domande allegò di avere conferito alla convenuta ilmandato per la presentazione d’una domanda di contributo ai sensi delsuddetto regolamento; che per negligenza della mandataria alla domandanon furono allegati tutti i documenti necessari; che a causa di talenegligenza perdé il contributo altrimenti dovutogli.1.2. La Unicaa si costituì, contestò la domanda e chiamò comunque in causa- per quanto qui ancora interessa - il proprio assicuratore dellaresponsabilità civile, UnipolSai Assicurazioni s.p.a..Nelle conclusioni dell’atto di chiamata in causa la Unicaa chiese nei confrontidi UnipolSai s.p.a. quanto segue:

“nella denegata ipotesi di accoglimentoanche parziale delle domande attoree nei confronti di Unicaa s.r.l.,condannarsi Unipol s.p.a. a tenere indenne e manlevata la stessa daqualsiasi somma fosse condannata a corrispondere a qualsiasi titoloall'attore.In ogni caso con integrale rifusione di spese, diritti e onorari del presentegiudizio”.1.3. Il Tribunale di Treviso con sentenza 18.8.2017 accertò la sussistenzadell’errore; ritenne non esservi prova che da esso dipese la perdita delcontributo; rigettò per questa ragione la domanda attorea (con ovvioassorbimento delle domande di garanzia); compensò le spese di lite tratutte le parti.Sulla decisione di insussistenza della responsabilità civile della societàassicurata (Unicaa) si formò il giudicato.2.

I fatti di causa.Nel 2018 la Unicaa convenne dinanzi al Tribunale di Bergamo la UnipolSai,esponendo i fatti di cui sopra, e chiedendone la condanna alla rifusione dellespese da essa sostenute per contrastare la domanda proposta da AngeloNumero registro generale 8218/2023N.R.G.: 8218/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 21351/2026Data pubblicazione 23/06/2026Merlo dinanzi al Tribunale di Treviso, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma,c.c. (c.d. “spese di resistenza”).La UnipolSai si costituì sollevando l’eccezione di giudicato.2.1.

Mentre il Tribunale di Bergamo (indicato come “Tribunale di Brescia” ap. 4 della sentenza impugnata) accolse la domanda, la Corte d’appello diBrescia accolse il gravame della UnipolSai e la rigettò.Ritenne la Corte territoriale che per ottenere la rifusione delle spese diresistenza, ex art. 1917, terzo comma, c.c., la Unicaa avrebbe dovutoimpugnare la sentenza trevigiana che quelle spese - secondo la lettura chela Corte d’appello ha dato della sentenza trevigiana - aveva compensato.2.2. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Unicaacon ricorso fondato su un motivo.La UnipolSai ha resistito con controricorso illustrato da memoria.Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c..La ricorrente sostiene che tale norma sarebbe stata violata perché:-) nel giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso “mancava una domanda[scilicet, di rifusione delle spese] sulla quale il giudice trevigiano si [fosse]pronunciato”;-) l’assicurato non ha alcun obbligo di chiedere la rifusione delle spesedi resistenza nel giudizio contro di lui promosso dal terzo danneggiato;-) il credito avente ad oggetto la rifusione delle spese di resistenzadal rapporto tra assicurato e terzo danneggiato;-) il precedente di legittimità richiamato dalla Corte d’appello asostegno della propria decisione non era pertinente;-) nel giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso tutte le questioni inerential contratto di assicurazione restarono assorbite, in virtù del rigetto delladomanda attorea.Numero registro generale 8218/2023N.R.G.: 8218/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 21351/2026Data pubblicazione 23/06/20261.1.

Tra le plurime ragioni di censura formulate dalla ricorrente ed appenariassunte la prima è infondata.La natura del vizio denunciato impone a questa Corte di esaminare,interpretare e qualificare gli atti del processo (SU 8077/12).Come si è visto, la Unicaa dinanzi al Tribunale di Treviso, dopo avere chiestodi essere garantito dalla UnipolSai “in caso di accoglimento” della domandapresente giudizio”.Nel processo le parole non possono usarsi a caso, ma hanno il loro peso. Néchi le usa avventatamente può poi pretendere di sottrarsi agli effetti da esseprodotti.Chiedere pertanto di essere:a) manlevati dal proprio assicuratore “in caso di accoglimento” delladomanda;b) per poi aggiungere che l’assicuratore sia condannato “in ogni caso”alle “spese del giudizio”,è una domanda di così sconfinata latitudine, da ricomprenderenecessariamente le spese di soccombenza (quelle che la Unicaa sarebbestata condannata pagare alla controparte, in caso di accoglimento delladomanda attorea); le spese di resistenza (quelle di cui all’art. 1917 c.c.) ele spese di chiamata in causa dell’assicuratore (quelle di cui all’art. 91c.p.c.).Dunque è indiscutibile che la Unicaa avesse chiesto al Tribunale di Treviso,la condanna della UnipolSai - tra le altre cose - alla rifusione delle spesesostenute per contrastare la pretesa risarcitoria di Angelo Merlo.Il motivo è dunque infondato nella parte in cui ardisce sostenere che quelladomanda non sia stata proposta.

Né ovviamente rileva quali fossero leintenzioni della parte e del suo difensore, dal momento che l’indagine sullavolontà degli atti processuali è limitata alla ricognizione della volizione percome obbiettivata nell'atto stesso (come questa Corte ritiene da tempo: exmultis, Cass. Sez. 1, 07/08/1963, n. 2232), senza possa avere rilievo laNumero registro generale 8218/2023N.R.G.: 8218/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 21351/2026Data pubblicazione 23/06/2026dissociazione tra volontà in interiore homine e manifestazione di essanell’atto processuale.1.2.

Stabilito dunque che l’interpretazione dell’atto di chiamata in causadella UnipolSai impone di ritenere che la domanda di rifusione delle spese diresistenza fu formulata dinanzi a quel giudice, il passaggio successivo èrilevare che su tale domanda il Tribunale di Treviso non ha provveduto.Il Tribunale di Treviso infatti ha regolato le spese dichiarandole compensate“tra tutte le parti”.Ma la statuizione di compensazione delle spese processuali può avere adoggetto solo queste ultime: cioè le spese che il soccombente dovrebbeversare alla controparte, secondo il principio victus victori di cui all’art. 91c.p.c..Le spese di resistenza di cui all’art. 1917 c.c., però, nulla hanno a chevedere con le spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c..Le spese di resistenza sono un danno che l’assicurato subisce per effettodell’iniziativa del terzo che si dichiara danneggiato, danno la cui copertura èope legis compresa nell’assicurazione di responsabilità civile quale effettonaturale del contratto, ex art. 1374 e 1917 c.c..Il Tribunale di Treviso, pertanto, nel compensare le “spese di lite” haprovveduto sulle spese sostenute dall’assicurato per chiamare in causal’assicuratore (spese di chiamata in causa), ma non ha provveduto suldanno patito dalla Unicaa e consistito nel dovere remunerare il proprioavvocato per difendersi dall’iniziativa del terzo.Ma avrebbe dovuto provvedere, perché la domanda di rifusione delle spesedi resistenza (ex art. 1917, terzo comma, c.c.) era stata formulata, e ildichiarare compensate le spese di lite tra attore e convenuto lascia irrisoltoil diverso problema del diritto dell’assicurato a esigere la coperturaassicurativa per i costi della propria difesa.Pertanto l’assorbimento della domanda di garanzia proposta dall’assicurato,per effetto del rigetto della domanda di risarcimento proposta dal terzodanneggiato, non comportava l’assorbimento anche della domanda dirifusione delle spese di resistenza.Numero registro generale 8218/2023N.R.G.: 8218/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 21351/2026Data pubblicazione 23/06/2026Su queste ultime il giudice deve provvedere sempre e comunque, tantonell’ipotesi di soccombenza dell’assicurato, quanto nell’ipotesi opposta.1.3.

In conclusione la Unicaa propose la domanda di rifusione delle spese diresistenza, ma su esse il Tribunale di Treviso omise di pronunciarsi.Quando si tratti di stabilire se possa riproporsi una domanda nonespressamente esaminata in un precedente ed autonomo giudizio, questaCorte ha da tempo stabilito la tassonomia delle ipotesi che possonoverificarsi:a) se la domanda è implicitamente rigettata, è necessario proporrel’appello;b) se la domanda è assorbita, è necessario proporre appello(ovviamente nell’ipotesi in cui si contesti l’assorbimento, oppure nell’ipotesiin cui la domanda assorbita fu proposta dalla parte vittoriosa ed appellata,nel qual caso l’appello sarà incidentale e condizionato);c) se, infine, sulla domanda il giudice ha puramente e semplicementeomesso di pronunciare, chi formulò quella domanda può scegliere: oimpugnare la sentenza denunciando il vizio di omessa pronuncia, oppureriproporre la domanda in un autonomo giudizio.Infatti - come a tutti noto - il vizio di omessa pronuncia ha naturaprocessuale e non sostanziale (Cass.

Sez. 3, 21/08/2023, n. 24896; Cass.Sez. 6, 01/12/2022, n. 35382; Cass. Sez. 6, 21/11/2019, n. 30495), con laconseguenza che la rinuncia a farlo valere con l’appello comporta la rinunciasolo all’impugnazione, non anche al diritto.Tanto meno è possibile invocare il giudicato, al contrario di quantoerroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, su una questione di cui ilgiudice non si è occupato (così, in identica fattispecie, Cass. Sez. 3,25/01/2018, n. 1828).1.4. Ciò posto in punto di diritto, è evidente che:a) la Unicaa ha proposto una domanda (rifusione delle spese diresistenza) che non è stata rigettata, non è stata decisa e non è stataassorbita (infatti, per quanto già detto, le spese di resistenza sono dovuteNumero registro generale 8218/2023N.R.G.: 8218/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 21351/2026Data pubblicazione 23/06/2026anche nel caso di rigetto della pretesa avanzata dal terzo control’assicurato);b) nessun giudicato si è formato, perché non può formarsi su unadomanda non esaminata nei suoi presupposti di fatto e nel suo fondamentodi diritto;c) l’omessa pronuncia è vizio processuale, che non impediva lariproposizione della domanda non esaminata.2.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvioalla Corte d’appello di Brescia, la quale esaminerà il gravame della UnipolSaiapplicando il seguente principio di diritto:“le spese di resistenza di cui all’art. 1917, comma terzo, c.c., sono dovutedall’assicuratore della r.c. quale che sia l’esito della lite proposta dal terzocontro l’assicurato. Ne consegue che, rigettata la domanda del terzo senzache il giudice abbia provveduto sulla domanda di rifusione delle spesesuddette, è facoltà dell’assicurato o impugnare la sentenza per omessapronuncia, oppure proporre la domanda di rimborso in un autonomogiudizio”.3.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedel rinvio.P.q.m.(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 20 maggio 2026.Il Presidente est.(Marco Rossetti)