Cassation court allows appeal against condo management fee award, ordering monetary revaluation and legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appellant's appeal against a lower court judgment awarding €1,080 for unjust enrichment services rendered as condominium administrator. The appellant argued the sum required revaluation and legal interest from the date of service performance, not the judgment date. The court held that such indemnities are credits of value subject to automatic monetary revaluation and compensatory interest to cover the creditor's loss of use.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041 cod. civ.; Art. 2043 cod. civ.: An indemnity recognized under Art. 2041 civil code constitutes a credit of value that must be liquidated according to monetary values at the time of the ruling, automatically subject to revaluation and compensatory interest from the date of the underlying obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
avvocato Andrea Granata- ricorrente -controCondominio Giotto- intimato -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 850/2022 depositata il29/09/2022;Numero registro generale 8231/2023Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 21344/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Cristiano Valle;ritenuto che:1. Danilo Magnaterra ricorre, con atto affidato a due motivi, avverso lasentenza n. 850 del 2022 resa dal Tribunale di Macerata in data29/09/2022, quale giudice di appello, che gli ha riconosciuto euro 1.080,00a titolo di ingiustificato arricchimento nei confronti del Condominio Giotto,per le prestazioni svolte quale amministratore di condominio per gli anni2015 e 2016, senza tuttavia rivalutare la somma e riconoscendo gli interessilegali dalla sentenza e non anche dalla data dell’effettuazione delleprestazioni quale amministratore di condominio;2. il Condominio Giotto non ha svolto attività difensiva;3. il ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale;4. il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del 13/05/2026 allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, con termine di sessanta giorniper il deposito dell’ordinanza;considerato che:1. per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità e incontestatal’effettuazione delle prestazioni professionali quale amministratore dicondomino, da parte di Danilo Magnaterra e in favore del CondominioGiotto per gli anni 2015 e 2016, il ricorso identifica due gruppi dicensure non enumerati come motivi di ricorso, ma comunqueagevolmente identificabili;2. il primo nucleo censorio contesta nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 1219, 2041 cod. civ. e 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., per non avere, il tribunale, quale giudice di appello, rivalutato lasomma di euro 1.080,00 riconosciuta a titolo di indennizzo in forzadell’art. 2041 cod. civ.;3. il secondo gruppo di censure addebita al Tribunale di avere omesso, diriconoscere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giornor.g. 8231/2023ad. 13/05/2026; estensore:
C. Vallepag. 2 di 4Numero registro generale 8231/2023Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 21344/2026Data pubblicazione 23/06/2026del dovuto fino al soddisfo, con conseguente vizio di nullità dellasentenza ai sensi degli artt. 111, sesto comma, Costituzione e 132,comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.;4. il ricorso è fondato con riferimento a entrambi i gruppi di censure, attesoche, per giurisprudenza risalente e costante (tra le molte, Cass.28/01/2013 n. 1889), l’indennizzo riconosciuto in forza dell’art. 2041cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua deivalori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia,così come avviene per le somme riconosciute a titolo di illecito civile,in forza dell’art. 2043 cod. civ. ed il giudice deve tenere conto dellasvalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche diufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specificopregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivoconseguimento dell’indennizzo medesimo;5. inoltre, questa Corte, ciò con riferimento al secondo gruppo di censure,ha pure ribadito che (Cass. 5/10/2022 n. 28930) la somma liquidataa titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. produce interessicompensativi, i quali sono diretti a coprire l’ulteriore pregiudizio subitodal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei serviziimpiegati nell’opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovutoeffettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento delbene o degli effettuati esborsi, coincidente con quelladell’arricchimento poiché si tratta, infatti di un debito di valore, conconseguente necessità di reintegro integrale del patrimoniodell’impoverito, con la sola esclusione del lucro cessante;6. il Tribunale, pur avendo reso una compiuta motivazione sulriconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.,tuttavia, è incorso in violazione e falsa applicazione di leggenell’omettere di provvedere alla rivalutazione della sommariconosciuta a titolo di indennizzo e in omissione di motivazione,r.g. 8231/2023ad. 13/05/2026; estensore:
C. Vallepag. 3 di 4Numero registro generale 8231/2023Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 21344/2026Data pubblicazione 23/06/2026ancora rilevante nei limiti del cd. minimo costituzionale, che nellaspecie non risulta adeguatamente attinto (dopo la fondamentale Cass.Sez. U n. 8053 del 7/04/2014, tra moltissime: Cass. n. 7090 del3/03/2022), per non avere in alcun modo giustificato il mancatoriconoscimento degli interessi sulla somma suddetta a decorreredall’effettuazione delle prestazioni da parte del Magnaterra,riconoscendoli soltanto dalla data della sentenza;7. il ricorso è, pertanto, accolto;8. la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, in quanto sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, non utilmente attingibili inquesta sede, al Tribunale di Macerata in diversa composizionepersonale, che nel procedere a nuovo esame attendendosi a quantoin questa sede affermato procederà, altresì, a regolare le spese diquesta fase di legittimità;p. q. m.la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alTribunale di Macerata in diversa composizione personale, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, in data 13/05/2026.Il Presidenter.g. 8231/2023ad. 13/05/2026; estensore:
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