Cassation court allows revocation action against simulated vital annuity sale due to lack of creditor certainty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the revocation action against a simulated sale of real estate for a vital annuity. The lower court erred by accepting the creditor's claim based merely on the publication of a block transfer in the Official Gazette and a plausible link to specific debts. The court ruled that block transfers require absolute certainty of the specific debt, not just plausibility, to be valid against third parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 105 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: In block assignments of credits, the inclusion of the contested credit must correspond to the criterion of certainty, not mere plausibility derived from textual links.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
orrente-controBela 2022 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Deosdedio Litterio-controricorrente-controBanca Popolare Pugliese Soc Coop Per Azioni in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PaolaPorcelli-controricorrente-nonché controSimeone Vincenzo-intimato-Numero registro generale 26516/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 21320/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3815/2024 depositatail 30/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 5.10.2017 la Unicredit S.p.A., e peressa quale mandataria Dobank, conveniva dinanzi al Tribunale di Avellinoaccertare la simulazione dell’atto per Notar Ambrogio Romano del17/7/2017, con il quale la Starace aveva alienato a Simeone i seguenti beniimmobili “corpo di fabbrica urbano a destinazione abitativa avente accessodal numero civico 9, sviluppantesi su tre livelli (piano terra, primo piano epiano secondo), per una consistenza complessiva di vani catastali diciasettee mezzo, tuttora risultante, in talune sue parti, in corso di ultimazione,comprendente, nello specifico, un appartamento, un’autorimessa ed undeposito di pertinenza, dotato di una circostante pertinenziale corteesclusiva, situata al livello del piano terraneo, della superficie di circa metriquadrati tremiladuecento, destinata a fungere quale orto, giardino e spaziodi sosta e di manovra, confinante, nel suo insieme, con beni di proprietàCioffi Raffaele, con beni di proprietà Starace Angelantonio e con proprietàSallustro Pellegrino salvo altri” in cambio di un mantenimento vitalizio”.Unicredit S.p.A., deduceva di essere creditrice della STS Intertex s.r.l. e deisuoi fideiussori, ovvero di Carlo, Reziero e Francesca Starace, per la sommadi € 348.260,10, oltre interessi e spese, per intervenuto recesso dai rapportidi conto corrente.Aggiungeva di avere ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1224/2016 del4/10/2016 dal Tribunale di Avellino, reso esecutivo nel corso di giudizio diopposizione in data 27.6.2017, ovvero in data antecedente alla stipuladell’atto dispositivo del 17.7.2017, oggetto dell’azione revocatoria ex art.2901 c.c.Numero registro generale 26516/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 21320/2026Data pubblicazione 23/06/2026In data 26.2.2020 interveniva in giudizio - ai sensi dell’art.111 c.p.c.- laAporti S.r.l., e per essa la sua mandataria Neprix S.r.l, deducendo di esserecessionaria pro soluto dei crediti della UniCredit S.p.A. in virtù del contrattodi cessione dei crediti pecuniari del 19.9.2019, la cui notizia era statapubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 12 ottobre 2019.In data 27.4.2020 si costituiva in giudizio Vincenzo Simeone chiedendo ilrigetto delle domande proposta nei suoi confronti.In data 30.4.2020, si costituiva Francesca Starace chiedendo di “in viapreliminare di sospendere il presente giudizio ex art. 295 cpc essendopregiudiziale la definizione dell’opposizione a D.I.”.Alla prima udienza di comparizione si costituiva, con comparsa di interventoex art. 105 c.p.c., anche la Banca Popolare Pugliese Soc.
Coop. per Azioniassumendo di essere creditrice della convenuta Starace in forza di duefideiussioni da essa prestate in data 12.4.2016 e 21.3.2017 (ovvero in dataantecedente all’atto notarile del 17.7.2017), in virtù delle quali erano statiemessi dal Tribunale di Benevento i decreti ingiuntivi n. 1276/2019 del25.9.2019 e n. 1237/2019 del 12.9.2019, dichiarati esecutivi ex art. 647c.p.c. con provvedimenti, rispettivamente, del 2.1.2020 e dell'8.1.2020.La interventrice chiedeva al Tribunale: “a) In via principale e nel merito,dichiarare inefficace nei confronti dell’istituto bancario istante o accertare lasimulazione dell’atto notaio Ambrogio Romano repertorio 47906 raccolta21216 del 17 72017, con cui la signora Starace Francesca alienava al signorSimeone Vincenzo la seguente proprietà immobiliare: […] b) Ordinarequindi al conservatore dei registri immobiliari di Avellino presso l’agenziadel territorio di Avellino la trascrizione dell’emananda sentenza con esoneroda ogni responsabilità.
c) Il tutto con vittoria di spese e competenze digiudizio”.Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in data 31.5.2022, interveniva ingiudizio la Bela 2022 S.r.l., e per essa la sua procuratrice Cerved CreditManagement S.p.A., assumendo di essere cessionaria della Aporti s.r.l. inNumero registro generale 26516/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 21320/2026Data pubblicazione 23/06/2026forza di contratto di cessione di crediti pecuniari del 31.3.2022, come daavviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.4.2022 n. 42.Il Tribunale di Avellino con sentenza del 12.10.2022 accoglieva la domandae dichiarava l’inefficacia nei confronti degli intervenuti BELA 2022 S.R.L. eBanca Popolare Pugliese Soc.
Coop. per Azioni del contratto dimantenimento vitalizio per Notaio Ambrogio Romano repertorio 47906raccolta 21216 del 17 72017, negozio con cui la debitrice, FrancescaStarace, aveva ceduto a Simeone, in cambio di un mantenimento vitalizio,una serie di beni immobili e dichiarava l’estromissione di parte attrice e dellaintervenuta Aport.Proponeva appello Vincenzo Simeone chiedendo che, in riforma dellasentenza appellata, venisse respinta ogni domanda avanzata nei suoiconfronti attesa la validità ed efficacia rispetto alla Bela 2022 S.r.l. e allaBanca Popolare Pugliese Soc.
Coop. per Azioni, del contratto dimantenimento vitalizio oneroso.In data 3.4.2023 si costituiva Francesca Starace chiedendo, in viapreliminare, la riunione ad altro giudizio proposto dalla medesima Staracee pendente dinanzi ad altra Sezione della Corte e, all’esito, chiedevadichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Bela 2022 S.r.l. e, quindi,l’inopponibilità sia della cessione effettuata dalla Aporti S.r.l. che dellacessione da quest’ultima ricevuta dalla Unicredit Spa.Si costituivano in entrambi i giudizi la Banca Popolare Pugliese Soc.
Coop.per Azioni e la Bela 2022 S.r.l., e per essa la mandataria Cerved CreditManagement S.p.A., chiedendo che la Corte dichiarasse la improcedibilitàe/o inammissibilità degli appelli proposti da Francesca Starace e VincenzoSimeone o che, comunque, venissero respinti nel merito.Riunito al giudizio di appello, proposto da Simeone, quello introdotto darubricato con N.R.G. 5259/2022, giusta ordinanza pronunciata in data 15giugno 2023, la Corte con sentenza del 30 settembre 2024 accoglievaNumero registro generale 26516/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 21320/2026Data pubblicazione 23/06/2026parzialmente gli appelli proposti da Francesca Starace e Vincenzo Simeonelimitatamente all’importo delle spese di lite di primo grado e, per l’effettocondannava i medesimi a rimborsare in favore della Banca PopolarePugliese Soc.
Coop. per Azioni le spese di lite del primo grado del giudizionella minore somma di € 7.616,00, oltre accessori e confermava, per ilresto, la sentenza impugnata.Riteneva, comunque, gli appellanti sostanzialmente soccombenti e licondannava al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello.Avverso tale decisione la Starace propone ricorso per cassazione,affidandosi a tre motivi.Resistono con autonomi controricorsi la società Bela 2022 s.r.l.,rappresentata dalla società Cerved Credit Management S.P.A., e la societàBanca Popolare Pugliese Soc.
Coop. per Azioni, che deposita anche memoriaex art. 380 bis-1 c.p.c.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.Motivi della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, 1°comma nn. 3 e n. 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt.100, 111, 342 cpc, della L. n. 130/1999 in combinato disposto con l’articolo58 t.u.b.Si duole che la corte di appello non abbia correttamente valutato lalegittimazione sostanziale e processuale dell’interventrice società Aportis.r.l. -e per essa Neprix S.r.l.- e dell’interventrice società Bela 2022 s.r.l. -per essa la Cerved Credit Management s.p.a.-, la prova della titolarità delcredito richiedendo la produzione del contratto di cessione, laddove la Aportis.r.l. e la BELA 2022 s.r.l. si sono dichiarate cessionarie del credito senzadimostrarlo.Lamenta che le medesime si sono limitate alla produzione di copia dellaG.U. asseritamente contenente l'estratto della cessione, atto che in realtàNumero registro generale 26516/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 21320/2026Data pubblicazione 23/06/2026non contiene alcuna esplicita o anche implicita menzione del credito inquestione, né del pacchetto di crediti in cui questo sarebbe compreso.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la parte che agiscaaffermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtùdi un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cuiall'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrarel'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendola prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che ilresistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( v.Cass., 23/5/2026, n. 15902;
Cass., 21/3/2026, n. 6850; Cass., 6/10/2025,n. 26855; Cass., 5/10/2020, n. 24798 ).Né al riguardo può farsi utilmente riferimento alla menzione dellapubblicazione in Gazzetta Ufficiale di link ipertestuale che rimandi a sitointernet indicato dall’istituto di credito quale elemento idoneo a dimostrarel’inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione in blocco identificati coni codici NDG e ID, richiedente invero uno sforzo inesigibile al debitoreceduto, a fortiori se non operatore qualificato ( cfr. Cass., 21/4/2026, n.10617 del 21/4/2026 ).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso isuindicati principi.In violazione dei principi sopra espressi la corte ha errato nel ritenerevalidamente dimostrata la titolarità del credito in capo ad Amco sulla basedella sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del riferimento ad un “linkipertestuale”.In particolare là dove ha affermato che l’avviso …. contiene un linkipertestuale, ancora oggi attivo, che rimanda al sito internet:http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/, attraverso il quale è possibileaccedere all'elenco delle posizioni cedute Unicredit S.p.A., ciascunaidentificata con i codici NDG e ID e, segnatamente, al NDG 46460258 e,Numero registro generale 26516/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 21320/2026Data pubblicazione 23/06/2026quindi, al corrispondente ID Credito 8001330810, nonché al NGD 46460258e, quindi, al corrispondente ID Credito 8001330811 .Nella parte in cui ha aggiunto che il richiamo al link di rimando a tutte leposizioni cedute, individuate con NDG e ID, chiaramente riferibili ai contrattidi conto corrente di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e al conseguentegiudizio di opposizione” … “consentono di ritenere oltremodo plausibile laricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglioceduto” .Senza sottacersi che in tema di cessione di crediti in blocco laricomprensione (anche) del credito contestato in argomento deverispondere al criterio della certezza, e non già della mera “plausibilità”.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti il 2°motivo [ con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e sueconseguenze ai fini della decisione.
Omessa valutazione di fatti e/o elementiessenziali ai fini del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 ] e il 3° motivo[ con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901c.c. natura onerosa del contratto vitalizio di mantenimento a titolo oneroso.Si insiste sulla necessità della sussistenza dell'elemento soggettivo del terzoacquirente in termini di scientia damni per i crediti sorti anteriormenteall'atto e in termini di consilium fraudis per i crediti sorti successivamenteall'atto. Omessa valutazione di fatti e/o elementi essenziali ai fini delgiudizio ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 ], consegue l’accoglimento delricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio allaCorte d'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.
P.Q.MNumero registro generale 26516/2024Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 21320/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted’Appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 29 aprile 2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano