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Ordinanza — n. 21196/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming insurance clause interpretation violated good faith principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21196/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the insurance contract interpretation violated good faith or statutory duties. The appellant, a car dealership, sought to avoid liability for a stolen vehicle by claiming the insurance policy was void due to ambiguous clauses and lack of diligence by the garage. The court ruled that the lower court's factual findings were not sufficiently censured and that the contract terms were clear, rendering the appellant's reliance on subsidiary interpretative criteria baseless.

Regesto Legislator

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Art. 1366 c.c.; Art. 1370 c.c.; Art. 1891 c.c.; Art. 1916 c.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 166 d.lgs. n. 209/2005: An appeal challenging the interpretation of an insurance contract based on alleged violations of good faith or statutory duties is inadmissible if the lower court's factual findings are not censured and the contract terms are not ambiguous.

Parole chiave

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insurance contract interpretation good faith principle third party vehicle theft inadmissible appeal contractual ambiguity depository liability substitute insurer

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1366 c.c.
Art. 1370 c.c.
Art. 1891 c.c.
Art. 1916 c.c.
convennedinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Daniele Gomme s.n.c., chiedendodi essere da questa rimborsata della somma di € 26.100,00 pagata alla VeroniProsciutti s.p.a., nella cui posizione si era surrogata ex art. 1916 c.c., a titolo diindennizzo dovuto per il furto dell’autovettura Range Rover tg.
Art. 2909 c.c.
1362 e 1363 c.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art.
Art. 166 d.lgs. n. 209/2005
e dell’art. 166 d.lgs. n. 209/2005.Della prima norma perché il riferimento ad un presunto giudicato interno èassolutamente oscuro ed è stato invece chiarito dai ricorrenti – mainammissibilmente, posta la sua natura meramente illustrativa – nella memoriaex art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusionedelle spese, che liquida in € 3.082,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 1916 c.c
convennedinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Daniele Gomme s.n.c., chiedendodi essere da questa rimborsata della somma di € 26.100,00 pagata alla VeroniProsciutti s.p.a., nella cui posizione si era surrogata ex art. 1916 c.c., a titolo diindennizzo dovuto per il furto dell’autovettura Range Rover tg.
art. 1891 c.c
art. 2495 c.c

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Testo completo

presentati e difesi dagli avv.tiAndrea Romano ed Elisa Nicoletta Bergonzini come da procura in calce alricorso, domiciliati all’indirizzo PEC dei propri difensori- ricorrenti -controALLIANZ s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Michele Clemente come da procura in calce alcontroricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G. Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/2026e controUNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a.- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, recante il n. 1858/2024 epubblicata in data 3.10.2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno21.4.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.Con atto di citazione del 16.4.2019, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. convennedinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Daniele Gomme s.n.c., chiedendodi essere da questa rimborsata della somma di € 26.100,00 pagata alla VeroniProsciutti s.p.a., nella cui posizione si era surrogata ex art. 1916 c.c., a titolo diindennizzo dovuto per il furto dell’autovettura Range Rover tg.

DE727AV, diproprietà di quest’ultima. Espose l’attrice che la convenuta si era resainadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Veroni Prosciutti s.p.a, nonavendo prestato nella custodia del bene la diligenza dovuta ai sensi dell’art. 1780c.c. in qualità di depositaria del bene stesso, che le era stato consegnato dallacliente per eseguirvi lavori.La Daniele Gomme s.n.c. si costituì in giudizio, contestando la domanda attorea,affermando di essere stata pienamente diligente nella custodia dell’autovetturae chiedendo comunque di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propriaassicuratrice per la responsabilità civile Allianz s.p.a. al fine di essere da questamanlevata nel caso di accoglimento delle domande avanzate dall’attrice.N. 4123/25 R.G.

Numero registro generale 4123/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/2026La terza chiamata Allianz s.p.a. si costituì in giudizio, eccependo, in viapreliminare, la carenza di legittimazione attiva della Daniele Gomme s.n.c., peressere la polizza, nella parte relativa al “furto di veicoli di proprietà di terzi”,un’assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) e potendo, dunque, lasola Veroni Prosciutti s.p.a. – proprietaria dell’autovettura rubata nonché titolaredell’interesse all’indennizzo – agire in giudizio invocando i diritti nascenti dallapolizza medesima, e negando, nel merito, la operatività della polizza per il furtodi veicoli di proprietà di terzi, non risultando nella fattispecie la forzatura deimezzi di chiusura (quali cancelli o recinzioni) dell’area scoperta in cui si trovavail veicolo rubato.Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 753/2021 del 10.6.2021, accolsela domanda attorea e condannò la Daniele Gomme s.n.c. al pagamento in favoredella UnipolSai s.p.a. della somma di € 26.100,00 oltre interessi legali dalladomanda al saldo, ma rigettò la domanda di manleva avanzata dalla stessaDaniele Gomme s.n.c. nei confronti della Allianz s.p.a., in quanto, respintal’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenne che il furto si fosserealizzato secondo modalità preclusive dell’operatività della polizza, non essendoil veicolo rubato custodito all’interno di un edificio e non risultando che l’autoredel furto si fosse introdotto nei locali di tale edificio “violandone le difese esternemediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, l'uso di chiavi false ouso fraudolento di chiavi autentiche, ovvero per via, diversa da quella ordinaria,che richiede il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezziartificiosi o di particolare agilità personale”, secondo quanto previsto dall’art. 5.1della polizza.Numero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G.

Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/2026Avverso la sentenza propose appello la Daniele Gomme s.n.c.; UnipolSaiAssicurazioni s.p.a. ed Allianz s.p.a. si costituirono in giudizio chiedendo laconferma dell’impugnata sentenza.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 3.10.2024, rigettò il gravame,regolando le spese. Per quanto ancora qui interessa, osservò il giudice d’appelloche da un lato era conclamata la responsabilità ex recepto dell’appellante, edall’altra la non operatività della polizza Allianz, stante la mancata chiusura delcancello a protezione dell’area esterna ove si trovava ricoverata l’autovetturarubata, in cui gli autori del furto si immisero per commettere il reato; che infatti,al lume di plurimi elementi letterali e topografici, la funzione della clausola“Veicoli di proprietà di terzi” (c.d.

VP2) - non avente efficacia derogatoria delleclausole precedenti, ricomprese nella sezione “Furto”, ma chiara naturaintegrativa delle stesse – era quella di estendere agli eventi coinvolgenti i veicolidella clientela la relativa disciplina pattizia circa le modalità del furto e leesclusioni di efficacia della polizza, non già di disciplinare in via autonoma il furtodei veicoli di terzi; pertanto, in forza delle clausole di cui agli artt. 5.1 e 5.5,l’evento in questione non poteva dirsi coperto dalla polizza, giacché il furto eraavvenuto senza effrazione dei sistemi di chiusura, peraltro neppurecompiutamente attivati nella specie, posto che il cancello era risultatonell’occasione soltanto accostato.Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Gianluca e Marco Boni, quali exsoci della estinta Daniele Gomme s.n.c., sulla base di due motivi, cui resiste concontroricorso Allianz s.p.a.;

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese.Numero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G. Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/2026Le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il depositodella ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazioneunici ex soci della estinta Daniele Gomme s.n.c. e quindi successori a titolouniversale.Non può che trovare applicazione, pertanto, il principio recentemente affermato– in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite, nelle note pronunce gemellenn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, richiamate dalla stessa Allianz – da Cass. n.30166/2025, secondo cui “I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta sitrasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i qualiconseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondentipretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenutariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.,poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incidesull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali lasussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure puòvalere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza”.2.1 – Ciò posto, con il primo motivo si denuncia la “Violazione ed errataapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 166 D.lgs.7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) in relazioneall’inserimento in via interpretativa nella clausola “VP2 – veicoli di proprietà diterzi” della polizza Allianz s.p.a. di condizioni di operatività della coperturaNumero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G.

Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/2026assicurativa non menzionate o richiamate in alcun modo nella clausola stessa,con arbitrario, non necessitato e non motivato superamento del criterioprioritario del significato letterale delle parole nell’interpretazione del testonegoziale, in contraddizione con il giudicato interno e con completa obliterazionedelle regole imposte dalla legge per la redazione dei contratti di assicurazione”.2.2 – Il motivo è inammissibile per almeno tre ragioni.2.3.1 – La prima è che la censura in esame non è in linea con la giurisprudenzadi questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale, secondo cui “il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fareesplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specificaindicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti,ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti nonpotendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata”(così, ex multis, Cass. n. 9461/2021).

Del resto, è anche consolidato il principioper cui “Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudicedi merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o lamigliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, nonè consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dalNumero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G. Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/2026giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l’altra” (Cass. n. 24539/2009;

Cass. n. 28319/2017).2.3.2 – Così stando le cose, quindi, è evidente come il mezzo in esame noncolga nel segno.I ricorrenti, infatti, non hanno adeguatamente censurato la pretesa erroneagli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata unasoluzione interpretativa diversa rispetto a quella fatta propria dalla sentenzaimpugnata.Del resto, l’opzione ermeneutica offerta dalla Corte territoriale circa il significatodella clausola “VP2”, sia in forza della sua interpretazione letterale, chesistematica – nel senso, cioè, che essa avesse la funzione di estendere lagaranzia per il furto ai veicoli di proprietà di terzi in collegamento con la restantedisciplina pattizia sul furto, senza per ciò costituire una clausola, per così dire,“autosufficiente” e slegata dal contesto - è nient’affatto implausibile o illogica,giacché essa ricostruisce la comune intenzione delle parti nel senso dellaparificazione delle condizioni di rischio sia riguardo ai beni propri della societàcontraente, sia riguardo alle vetture dei clienti in attesa di riparazione; econverrà anche ricordare come il furto per cui è processo, com’è pacifico,avvenne non già durante l’attività lavorativa, ma nella pausa per il pranzo,allorché i responsabili e il personale dell’officina si allontanò da questa lasciandomalamente custodita l’autovettura in discorso.Numero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G.

Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/20262.4 – La seconda ragione è, se possibile, ancora più pregnante, giacché iricorrenti sono incorsi in una insufficiente esposizione dell’interesse a ricorrereex art. 100 c.p.c.Infatti, nell’assicurazione contro i danni la qualifica di “assicurato” può essererivestita solo dal titolare dell’interesse esposto al rischio; in quest’ottica, chidetiene la cosa altrui per eseguirvi lavori (come la Daniele Gomme s.n.c.) hainteresse a riconsegnarla, non certo a trattenerla.Ora, richiamata la polizza Allianz invocata dagli odierni ricorrenti, occorreosservare che l’assicurazione contro il furto di cose altrui può in teoria assumeresolo due forme: o l’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. (nel qualecaso “assicurato” è il proprietario della cosa); o l’assicurazione dellaresponsabilità civile del contraente (nel quale caso “assicurato” è il detentore).Ebbene, nel caso specie i ricorrenti non hanno mai chiarito a quale tipocontrattuale dovesse ascriversi la clausola “assicurazione contro il furto diproprietà di terzi”, che era invece elemento centrale in quanto:a) se la si qualifica come assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.,legittimato a pretendere l’indennizzo era solo il derubato, non l’officina;b) solo se la si qualificasse come assicurazione della responsabilità civiledel detentore, avrebbe potuto astrattamente discutersi della correttezzadell’interpretazione della Corte felsinea circa l’estensione alla garanzia r.c. delleregole dettate per la garanzia furto.L’ambiguità serbata per tutto l’arco del giudizio su tale questione impedisce divalutare l’interesse a ricorrere in capo agli odierni ricorrenti.Numero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G.

Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/20262.5 – Infine, il motivo si palesa inammissibile in relazione alla ventilataviolazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 166 d.lgs. n. 209/2005.Della prima norma perché il riferimento ad un presunto giudicato interno èassolutamente oscuro ed è stato invece chiarito dai ricorrenti – mainammissibilmente, posta la sua natura meramente illustrativa – nella memoriaex art. 380-bis1 c.p.c.Della seconda perché il dovere dell’assicuratore di redigere il contratto in modochiaro non è pertinente rispetto alla censura complessivamente svolta, inerenteall’interpretazione del contratto, tanto è vero che la formulazione delle regolepattizie non ha impedito al giudice del merito, cui compete farlo, di individuarela comune intenzione delle parti.3.1 – Con il secondo motivo si lamenta la “Violazione ed errata applicazioneanche degli artt. 1366 e 1370 c.c., per aver interpretato la clausola “VP2 – veicolidi proprietà di terzi” della polizza Allianz s.p.a. in modo da renderla priva diqualsiasi concreta utilità per l’assicurato e totalmente favorevole all’assicuratoreche l’ha unilateralmente predisposta”.3.2 – Il motivo è parimenti inammissibile.Pur a prescindere dalla questione circa la natura della clausola (v. par. 2.4), lacensura inerente all’interpretazione secondo buona fede si risolve in una merapetizione di principio, atteso che i ricorrenti – facendo riferimento a propri falsiaffidamenti ingenerati dalla controparte e ad interpretazioni cavillose nonrispondenti alle intese raggiunte – danno per dimostrato ciò che invece era dadimostrare e che, al contrario, la Corte d’appello, con accertamento fattuale nonadeguatamente censurato in questa sede, ha escluso.Numero registro generale 4123/2025N. 4123/25 R.G.

Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 21196/2026Data pubblicazione 22/06/2026A ciò si aggiunga che la clausola VP2 è nient’affatto oscura, essendo priva diambiguità, sicché non può esservi spazio per il criterio ermeneutico sussidiariodi cui all’art. 1370 c.c.4.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto neirapporti con UnipolSai Assicurazioni s.p.a., che non ha svolto difese.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusionedelle spese, che liquida in € 3.082,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno21.4.2026.Il PresidenteMarco Rossetti