Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 342 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for the appeal as required by law. The appellants challenged a lower court ruling that invalidated trust deeds based on revocability, but their cassation petition merely asserted compliance with procedural rules without explaining why the appellate judgment was incorrect. The court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by Article 342 of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; The appeal must specify the grounds for the appeal; a generic assertion of procedural compliance without explaining why the lower court's reasoning was flawed renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orrente -controSANNINO avv. Giovanni, SANNINO Marianna, SANNINO Carlo eSANNINO Rossella, il primo in proprio e gli altri da lui rappresentati edifesi- controricorrenti -e controBORRIELLO Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Tuccillo- controricorrente -nonché controPag. 1 di 5Numero registro generale 16648/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 21035/2026Data pubblicazione 21/06/2026CENNAMO Andrea ed ESPOSITO Antonio- intimati -per la cassazione della sentenza n. 2680/2025 della CORTE d'APPELLO diNapoli pubblicata il 26.5.2025;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.4.2026 dalConsigliere dott.
Roberto Simone:1. Carlo Sannino, Giovanni Sannino, Rossella Sannino e MariannaSannino convenivano al Tribunale di Napoli Andrea Cennamo, LuigiCaiazzo, Giovanni Borriello e Antonio Esposito, adducendo che, con attodel 25.5.2009, avevano venduto ad Andrea Cennamo i diritti dicomproprietà sugli immobili siti in Pollena Trocchia, per il prezzo di euro182.000 dilazionato in sette rate (l’ultima con scadenza il 30.5.2019), eche, successivamente al sorgere del credito, Andrea Cennamo avevaistituito in data 3.7.2009 il trust “International Key of Investments”,nominando Luigi Caiazzo trustee e Giovanni Borriello guardiano, nonchéaveva destinato al trust, con due atti di dotazione (del 29.7.2009 edell’11.12.2009), l’intero compendio immobiliare di cui era proprietario;sul presupposto che tali atti, qualificati come a titolo gratuito, fosserorevocabili ex art. 2901 c.c., chiedevano dichiararsi l’inefficacia degli attidispositivi nei loro confronti.Si costituivano Andrea Cennamo e Luigi Caiazzo, i quali, in rito,eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito,affermavano l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c.; sicostituiva altresì Giovanni Borriello, il quale, sostenendo di aver rinunciatoall’incarico di guardiano successivamente all’introduzione del giudizio,eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; previa autorizzazionedel Tribunale, gli attori chiamavano poi in causa Antonio Esposito, nellemore nominato guardiano del trust, che, costituendosi, chiedeva il rigettodella domanda.Pag. 2 di 5Numero registro generale 16648/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 21035/2026Data pubblicazione 21/06/2026Con sentenza pubblicata il 15.5.2019 il Tribunale di Napoli, inaccoglimento della domanda nei confronti di Andrea Cennamo e LuigiCaiazzo, dichiarava inefficaci i due atti di dotazione del trust del 29.7.2009e dell’11.12.2009; rigettava invece la domanda nei confronti di GiovanniBorriello e Antonio Esposito.
In particolare, disattesa l’eccezione di difettodi giurisdizione nonché quella di violazione del litisconsorzio necessario peromessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari deltrust, escludeva la legittimazione sostanziale del c.d. guardiano del trust“in luogo” del disponente e del trustee, ritenendo poi fondata l’azionerevocatoria per la sussistenza dei requisiti ex art. 2901 c.c.2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 26.5.2025,pronunciando sull’appello principale proposto da Luigi Caiazzo e sugliappelli incidentali di Andrea Cennamo e Antonio Esposito, dichiaravainammissibili l’appello principale e l’incidentale di Antonio Esposito,rigettando quello di Andrea Cennamo.La Corte, per quanto ancora rileva, dichiarava l’inammissibilitàdell’appello principale ai sensi dell’art. 342 c.p.c.: l’appellante si sarebbelimitato a reiterare la propria versione dei fatti, senza prendereespressamente in esame gli elementi e le argomentazioni della sentenzadi primo grado, né indicare per quale ragione si sarebbe dovuto deciderediversamente.3.
Ricorre Luigi Caiazzo, sulla base di un unico motivo. Resistono conseparati controricorsi Giovanni Sannino, Carlo Sannino, Rossella Sannino,Marianna Sannino e Giovanni Borriello. Andrea Cennamo e AntonioEsposito sono rimasti intimati.In data 18.11.2025 è stata comunicata al difensore del ricorrenteproposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c., con pronuncia diinammissibilità del ricorso. In data 29.12.2025 è stata depositata rituale etempestiva istanza per la decisione del ricorso, chiamato pertanto incamera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.
Giovanni Sannino,Pag. 3 di 5Numero registro generale 16648/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 21035/2026Data pubblicazione 21/06/2026Carlo Sannino, Rossella Sannino, Marianna Sannino hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo342 c.p.c. anche in relazione all’art. 348-bis c.p.c.”.Si lamenta che la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto inammissibileil gravame, e si sostiene che con l’atto di appello sarebbe stata“efficacemente censurata” la sentenza di primo grado per aver adempiuto,senza necessità di ricorso a formule sacramentali, all’onere di indicare siale questioni e i punti contestati, sia le relative doglianze, affiancando allaparte volitiva le argomentazioni idonee a confutare le ragioni indicate dalprimo giudice.2.
Il ricorso è inammissibile.La sentenza impugnata è pienamente conforme a quanto enunciatoda questa Suprema Corte a proposito dei caratteri necessari, affinchél’atto di appello sia redatto adempiendo al requisito della specificità deimotivi previsto dall’art. 342 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022n. 36481; Cass., sez. III, 15 maggio 2023 n. 13189; Cass., sez. 6-III, 30maggio 2018 n. 13535; Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017 n. 27199).Il ricorrente rispetto alla pronuncia impugnata, pienamenteconforme all'esegesi costante dell’art. 342 c.p.c., non ha spiegato in alcunmodo la ragione per la quale l’atto di appello diversamente da quantoaffermato dal giudice di secondo grado si sarebbe dovuto ritenereconforme a quanto previsto dalla norma indicata.
Perseverando nellagenericità già sanzionata in sede di appello, nel ricorso non ha neppureriprodotto il contenuto del motivo esposto in sede di appello, ma ha soloriferito in modo puramente assertivo di aver puntualmente confezionatol’impugnazione nel rispetto del canone di legge, assumendo di averdebitamente instaurato un “dialogo” con la sentenza del Tribunale.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosiprovvedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, inPag. 4 di 5Numero registro generale 16648/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 21035/2026Data pubblicazione 21/06/2026favore dei controricorrenti Giovanni Sannino, Carlo Sannino, RossellaSannino e Marianna Sannino, secondo il principio della soccombenza,compensando, invece, quelle tra il ricorrente e il Borriello.Vista la definizione del giudizio in termini conformi alla proposta exart. 380-bis c.p.c., il ricorrente va altresì condannato al pagamento diquanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ricorrendoi relativi presupposti di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002,si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere aicontroricorrenti Giovanni Sannino, Carlo Sannino, Rossella Sannino eMarianna Sannino le spese, che liquida in euro 4.300 per compenso e 200per esborsi, oltre a rimborso forfettario del 15% e accessori di legge,nonché alla corresponsione agli stessi di euro 1.000, ex art. 96, terzocomma, c.p.c.; compensa le spese tra il ricorrente e Borriello Giovanni.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 700 alla Cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 5 di 5