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Ordinanza — n. 20979/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address full ratio decidendi regarding CMR contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20979/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to address the entire reasoning of the lower court regarding the existence of two distinct transport contracts. The appellant only challenged the sub-transport contract between Italmondo and Top Logistik while ignoring the court's finding on the main contract between Italmondo and the shipper. Consequently, the court rejected the claim that the lower court erred in determining the standing of the parties based on these separate contractual relationships.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.; Art. 12, 13 CMR; The appeal is inadmissible if it fails to address the entire ratio decidendi of the lower court, particularly when the court's decision rests on multiple distinct legal findings that the appellant selectively ignores.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal ratio decidendi CMR contracts standing of parties sub-transport contract Cassazione Roma selective challenge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Invero, nel ricorso per cassazione sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 100 c.p.c.
23, comma 3, CMRe che Top Logistik la tenesse indenne di quanto eventualmente tenuta apagare a Chubb.Top Logistik si era costituita eccependo, tra l’altro, il difetto dicompetenza giurisdizionale e l’incompetenza territoriale del Tribunale diBologna, l’assenza di interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.
Art. 12 CMR
23,comma 3, CMR.Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 30.6.2022, rigettava ladomanda di accertamento negativo proposta da Italmondo nei confronti diChubb e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di questa,condannava Italmondo a pagarle la somma di euro 76.794,30 oltre agliinteressi ex art. 1284 c.c.
Art. 13 CMR
11511; Cass. 13 giugno 2014, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
11511; Cass. 13 giugno 2014, n.
art. 100 c.p
23, comma 3, CMRe che Top Logistik la tenesse indenne di quanto eventualmente tenuta apagare a Chubb.Top Logistik si era costituita eccependo, tra l’altro, il difetto dicompetenza giurisdizionale e l’incompetenza territoriale del Tribunale diBologna, l’assenza di interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.
art. 1916 c.c
art. 1284 c.c
23,comma 3, CMR.Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 30.6.2022, rigettava ladomanda di accertamento negativo proposta da Italmondo nei confronti diChubb e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di questa,condannava Italmondo a pagarle la somma di euro 76.794,30 oltre agliinteressi ex art. 1284 c.c.
art. 2967 c.c
in relazione all’art. 2967 c.c.
art. 112 c.p
Il motivo è inammissibile.A prescindere dall’incoerente invocazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.4 luglio 2017, n.
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467
Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359
16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass.
Cass. 23 maggio 2014, n. 11511
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485
11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass.
Cass. 15 luglio 2009, n. 16499

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Testo completo

omiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -controITALMONDO s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lopez deGonzalo, dall’avv. Mirco Scapinello e dall’avv. Salvatore Carbone,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -nonché controCHUBB EUROPEAN GROUP SE – Rappresentanza Generale perl’Italia, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Taccioli, domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -Pag. 1 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1998/2024 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 21.10.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dalConsigliere Roberto Simone:1.

Italmondo s.p.a. conveniva al Tribunale di Bologna Chubb EuropeanGroup SE e chiedendo accertamento negativo. Esponeva di aver ricevutoda Calzaturificio Casadei s.p.a. l’incarico di organizzare un trasportointernazionale da Castelmaggiore a Basildon (Regno Unito) di 38 scatolonidi calzature, e di avere affidato l’esecuzione del trasporto a Top Logistik;successivamente aveva ricevuto da Chubb la richiesta di rimborsodell’indennizzo di euro 76.794,30 versato all’assicurato CalzaturificioCasadei per furto della merce. In particolare, avendo trovato chiuso lostabilimento ove la merce doveva essere consegnata, l’autista avevalasciato il camion in strada per la notte, durante la quale merce era statarubata.

Italmondo quindi chiedeva, quanto al rapporto con Chubb, unadomanda di accertamento negativo della propria responsabilità,assumendo di essere lo spedizioniere e, comunque, la riconducibilità dellaperdita della merce a caso fortuito e/o fatto doloso di terzi; in viasubordinata che, qualora riconosciuta la sua responsabilità, la condannafosse mantenuta nei limiti dell’indennizzo di cui all’art. 23, comma 3, CMRe che Top Logistik la tenesse indenne di quanto eventualmente tenuta apagare a Chubb.Top Logistik si era costituita eccependo, tra l’altro, il difetto dicompetenza giurisdizionale e l’incompetenza territoriale del Tribunale diBologna, l’assenza di interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. e lacarenza di legittimazione attiva dell’attrice sulla base degli artt. 12 e 13CMR, nonché la prescrizione annuale e la carenza di responsabilità delvettore per l’evento; aveva, inoltre, invocato l’applicazione dell’art. 23,comma 3, CMR.Pag. 2 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026Chubb si era costituita chiedendo il rigetto della domanda diItalmondo e aveva proposto domanda riconvenzionale di condannadell’attrice al risarcimento del danno per euro 76.794,30, in quantosurrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato CalzaturificioCasadei; aveva fondato la pretesa qualificando Italmondo come vettoreincaricato del trasporto della merce, chiamato a rispondere dell’operatogravemente colposo del subvettore, il quale aveva parcheggiato il mezzosulla pubblica via, tale da escludere il limite all’indennizzo ex art. 23,comma 3, CMR.Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 30.6.2022, rigettava ladomanda di accertamento negativo proposta da Italmondo nei confronti diChubb e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di questa,condannava Italmondo a pagarle la somma di euro 76.794,30 oltre agliinteressi ex art. 1284 c.c. Il Tribunale, inoltre, accoglieva la domanda dimanleva proposta da Italmondo nei confronti di Top Logistik,condannando quest’ultima a tenerla indenne.In particolare il Tribunale, respinte le eccezioni pregiudiziali,riteneva Italmondo il vettore chiamato a rispondere dell’evento dannosonei confronti di Chubb, surrogatasi e resasi cessionaria del credito dellamittente.

Quanto alla legittimazione nel rapporto con Top Logistik, ilTribunale, disattesa l’eccezione di prescrizione, affermava che il trasportoera stato effettuato su incarico del Calzaturificio Casadei e affidato perl’esecuzione al subvettore Top Logistik, del cui operato gravementecolposo l’attrice avrebbe dovuto rispondere.2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 25.10.2024,rigettava poi l’appello principale proposto da Top Logistik e l’appelloincidentale di Italmondo, onerando le appellanti della rifusione delle spesedel grado in favore di Chubb e ponendo a carico di Top Logistik quelle infavore di Italmondo.La Corte d’appello affermava che, pur riconoscendo che Italmondoaveva fondato la domanda verso Top Logistik sulla lettera di vettura CMR,Pag. 3 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026la domanda di manleva, proposta in via subordinata per il caso disoccombenza, era pienamente legittima poiché la citazione era statasvolta contro entrambe le convenute con finalità distinte sulla basedell’esistente interesse ad agire.

Osservava poi che nella vicendasussistevano un contratto di trasporto tra Calzaturificio Casadei eItalmondo (destinataria Casadei UK) e un contratto di subtrasportoparziale tra Italmondo e Top Logistik per il tragitto Castelmaggiore–Basildon, dove aveva sede il corrispondente inglese di Italmondo.Osservava la corte territoriale che la lettera di vettura invocatadall’appellante principale atteneva al rapporto tra Italmondo e TopLogistik, e che l’eventuale rilascio della seconda lettera di vettura aPhoenix Freight (corrispondente inglese di Italmondo) era irrilevante ai finidella legittimazione del mittente Calzaturificio Casadei e, quindi, di Chubbnel diverso contratto di trasporto con Italmondo.3.

Ricorre Top Logistik, sulla base di due motivi. Resistono con distinticontroricorsi Italmondo e Chubb. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma sesto, Cost.,nonché degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 2967 c.c. (recte,2697 c.c.)1.1. La Corte d’appello avrebbe deciso l’eccezione di carenza di interessead agire di Italmondo con una motivazione meramente assertiva,limitandosi a dichiarare evidente la legittimità della domanda di manlevaproposta in via subordinata, senza addurre un effettivo apparatoargomentativo sul requisito dell’interesse ex art. 100 c.p.c.

Italmondoaveva rappresentato che Chubb aveva reclamato il rimborso del valoredella merce sottratta (euro 76.794,30), ma senza dare la prova di esserestata escussa, né di avere ricevuto una diffida dall’assicuratore, da tantoricavando che non vi era un’incertezza oggettiva, attuale e concreta,Pag. 4 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026idonea a fondare l’azione di accertamento negativo e, correlativamente, ladomanda subordinata di manleva verso Top Logistik.Si contesta, inoltre, che l’intervento del giudice fosse l’unicostrumento per scongiurare un pregiudizio, poiché, qualora il timore fossestato quello della prescrizione, Italmondo avrebbe potuto interrompere iltermine mediante una semplice messa in mora, così escludendo lanecessità e, dunque, l’interesse alla tutela dichiarativa e la configurabilitàdell’azione come rimedio non meramente “preventivo”.1.2.

Il motivo è inammissibile.A prescindere dall’incoerente invocazione dell’art. 112 c.p.c. e del viziodi motivazione, la ricorrente censura, in realtà, la decisione della Corted’appello sull’interesse ad agire di Italmondo, prospettando quindi un errorin procedendo.L’erroneo inquadramento del vizio nell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c. non ne comporta, di per sé, l’inammissibilità, purché dal contenutocomplessivo della censura risulti con chiarezza l’errore imputato alladecisione impugnata, come affermato da Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013n. 17931.

Tale essendo l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, laricorrente avrebbe quindi dovuto riprodurre, sia pure nelle sole partirilevanti, il contenuto dell’eccezione svolta nella comparsa di costituzionein primo grado e riproposta in appello, mentre si è limitata a richiamarepagina 11 dell’atto di appello e pagina 11 della comparsa conclusionale (inappello) indicati come sub C. Invero, nel ricorso per cassazione sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e laPag. 5 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass.,Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass.,sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass., sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481).Anche se il rigore in tema si è attenuato alla luce della sentenza CEDUSucci e a. c. Italia del 21 ottobre 2021, che mira a inibire il formalismo,rimane comunque che la parte ricorrente indichi in modo conciso machiaro il contenuto degli atti che sostiene la introdotta censura, ex art.366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 18 marzo2022 n.8950; Cass. sez. 1, 19 aprile 2022 n.12481).

A tale onere laricorrente appunto non ha ottemperato, aggiungendo la genericaindicazione del doc. A del “fascicolo di Italmondo” e limitandosi a richiamipuramente assertivi a proposito della mancata dimostrazione da partedell’attrice di essere stata destinataria della richiesta di risarcimento daparte di Chubb, non senza spingere verso il riesame del fatto, laddoveprospetta come alternativa rispetto all’azione di accertamento il meroinvio di una messa in mora di Top Logistik.Inconsistente si palesa, altresì, la denuncia del vizio di motivazioneper la pretesa assenza di “alcun argomento logico” della decisioneimpugnata.

La censura, a prescindere dalla sua genericità, non evidenzialacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sul suotenore, ma è argomentata sulla base di elementi desunti aliunde dalconfronto con altri atti e risultanze processuali, risultando cosìinammissibile, in contrasto con il consolidato orientamento di questaSuprema Corte (v. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053-8054; Cass.Sez. 1, 20 giugno 2018 n. 20955; Cass., sez. I, 3 marzo 2022 n. 7090;Cass. Sez. Un., 5 marzo 2024 n. 5792 non massimata, ma espressamentein motivazione al paragrafo 10.9.).2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 c.c., nonché degliartt. 4, 12 e 13 CMR.Pag. 6 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/20262.1. Si critica la statuizione con cui la Corte d’appello, dopo avere rilevatoche non sussisteva un rapporto tra Chubb e Top Logistik e che la lettera divettura richiamata atteneva al rapporto Italmondo/Top Logistik, haaffermato che l’eventuale rilascio della seconda lettera di vettura aPhoenix Freight non assumeva alcuna rilevanza ai fini della legittimazionedel mittente Calzaturificio Casadei (e quindi di Chubb) nel contratto ditrasporto con Italmondo.

Ciò sarebbe contrario all’art. 1372, comma 2,c.c. e alla disciplina contenuta nella Convenzione di Ginevra del 19.5.1956sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR).Pur avendo affermato che il contratto tra Top Logistik e Italmondoera quello risultante dalla lettera di vettura in base all’art. 4 CMR, la cortefelsinea avrebbe dovuto considerare che Phoenix Freight aveva chiesto eottenuto il rilascio del secondo esemplare della lettera di vettura, lo avevasottoscritto e aveva reclamato il risarcimento del danno a Italmondo.

Ciòimplicava che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, CMR, il diritto di disposizioneera cessato in capo al mittente ed era passato al destinatario insieme allalegittimazione all’azione risarcitoria contro il vettore, che spettava,dunque, a Phoenix Freight e non al Calzaturificio Casadei né, tantomeno, aItalmondo.2.2. Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha pedissequamente riproposto le medesime questionisollevate con il terzo motivo d’appello (v. la sentenza impugnata dapagina 4, quart’ultimo capoverso, a pagina 5, quarto capoverso) e non haimpugnato in modo pertinente la decisione in esame.La Corte d’appello ha evidenziato che la domanda di Italmondo neiconfronti di Top Logistik si basava sulla lettera di vettura CMR (pagina 4,da riga 21 a riga 22) e poi ha aggiunto “Non sussiste rapporto tra Chubb eTop.

Nella causa in oggetto vi è un contratto di trasporto tra CalzaturificioCasadei e Italmondo, nel quale il destinatario è la stessa Casadei a Londrae un contratto di sub-trasporto, parziale, tra Ital e Top, relativo alla trattaCastelmaggiore-Basildon ove si trova Phoenix, corrispondente inglesePag. 7 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026della Ital. Orbene la lettera di vettura CMR cui si riferisce l’appellante èevidentemente quella tra Ital e Top, cui il Calzaturificio Casadei, e quindiChubb, sono del tutto estranee.

In conseguenza di ciò l’eventualeavvenuto di rilascio da parte di Top a Phoenix della seconda lettera divettura CMR non assume alcuna rilevanza in questa causa in merito allalegittimazione della mittente Calzaturificio Casadei, quindi di Chubb, adavanzare pretese in relazione all’altro contratto di trasporto concluso traessa e la Ital.” (pagina 5, da riga 5 a riga 15).La ricorrente, dunque, ha censurato solo il profilo relativo alcontratto di subtrasporto tra Italmondo e Top Logistik, ma non hainvestito l’intera ratio decidendi enunciata dalla corte territoriale, inparticolare laddove, nella verifica della legittimazione attiva di Italmondoall’esercizio delle azioni verso Chubb e Top Logistik, è stato attribuitorilievo all’esistenza di due contratti, quello di trasporto tra Italmondo e ilCalzaturificio Casadei e quello di subtrasporto tra Italmondo e TopLogistik.

Il motivo risulta pertanto inammissibile.Per di più, la ricorrente, dietro l’apparente deduzione del vizio diviolazione di legge, chiede un riesame del fatto assumendo che ildestinatario della merce fosse Phoenix Freight, qualificato invece dallacorte territoriale come il corrispondente inglese di Italmondo, in contrastocon il principio consolidato per cui sono riservate al giudice di meritol'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllodell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanzeprobatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento (v.

Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio2009, n. 16499).Pag. 8 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/20263. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allecontroricorrenti le spese, che liquida per ciascuna in euro 8.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie del 15% eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026Pag. 10 di 10