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Decreto — n. 20917/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 20917/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment. The appellant, represented by the General State Attorney, challenged an order from the Naples Tribunal regarding a construction liquidation dispute against a company and Banca d'Italia. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period renunciation by silence procedural dismissal costs allocation art 380-bis cpc prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo e inconsiderazione del carattere macroscopico della ragione di inammissibilità;Esclusa la possibilità di provvedere, nel rito previsto dall’art.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

p.t., con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controCORIT - COSTRUZIONI RESTAURI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. INLIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato Domenico Parrella (CF. PRRDNC40D21H382U)-controricorrente-nonché controBANCA D'ITALIA-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 2545/2025 depositata il30/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/05/2026;Numero registro generale 23180/2025Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 20917/2026Data pubblicazione 20/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo e inconsiderazione del carattere macroscopico della ragione di inammissibilità;Esclusa la possibilità di provvedere, nel rito previsto dall’art. 380-bisc.p.c., negli ulteriori sensi invocati dalla controricorrente;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 (settemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/06/2026IL PRESIDENTE TITOLARE