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Decreto — n. 20905/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20905/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20905/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ocato Patrizia Ubaldi-ricorrente-Carlesso Attilio, rappresentato e difeso dall’avvocato AnnunciataCavarzere-ricorrente-l’Orma S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Ubaldi-ricorrente-Gaspari Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Bulgarelli-ricorrente-controVeneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuliano Pavan, con domicilio telematico presso il proprio difensore epresso l’avvocato Marco Cecilia, indicandosi altresì in altri atti unarappresentanza dell’avvocato Piergianni Medea-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1685/2025depositata il 13/05/2025;letta la rinuncia al ricorso di ciascun ricorrente e la successiva accettazionedella controricorrente;Numero registro generale 15522/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 20905/2026Data pubblicazione 20/06/2026ritenuto che ciascuna rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 20905/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Ubaldi-ricorrente-Gaspari Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Bulgarelli-ricorrente-controVeneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuliano Pavan, con domicilio telematico presso il proprio difensore epresso l’avvocato Marco Cecilia, indicandosi altresì in altri atti unarappresentanza dell’avvocato Piergianni Medea-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1685/2025depositata il 13/05/2025;letta la rinuncia al ricorso di ciascun ricorrente e la successiva accettazionedella controricorrente;Numero registro generale 15522/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 20905/2026Data pubblicazione 20/06/2026ritenuto che ciascuna rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;

Parole chiave

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art. 391 c.p

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;

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Testo completo

ocato Patrizia Ubaldi-ricorrente-Carlesso Attilio, rappresentato e difeso dall’avvocato AnnunciataCavarzere-ricorrente-l’Orma S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Ubaldi-ricorrente-Gaspari Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Bulgarelli-ricorrente-controVeneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuliano Pavan, con domicilio telematico presso il proprio difensore epresso l’avvocato Marco Cecilia, indicandosi altresì in altri atti unarappresentanza dell’avvocato Piergianni Medea-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1685/2025depositata il 13/05/2025;letta la rinuncia al ricorso di ciascun ricorrente e la successiva accettazionedella controricorrente;Numero registro generale 15522/2025Numero sezionale 426/2026Numero di raccolta generale 20905/2026Data pubblicazione 20/06/2026ritenuto che ciascuna rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/06/2026Il Presidente Titolare