Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the Di Maria family, challenged administrative decrees against the Presidency of the Council of Ministers and various ministries. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ata Patrizia, StranoMaria, Di Maria Eugenio Angelo, Di Maria Alessio Rosario, nella qualità dieredi di Di Maria Carmelo Antonio Salvatore, Di Marzio Guido, Di VittoGiuseppe, Dinaro Carmela, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’avvocato Marco Tortorella (marcotortorella@ordineavvocatiroma.org),che li rappresenta e difende;-ricorrenticontroPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia edelle Finanze, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tuttiin persona dei rispettivi Ministeri pro tempore, domiciliati presso la pecdell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3028/2025 depositatail 15/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 26663/2025Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 20828/2026Data pubblicazione 19/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Il PresidenteLina Rubino