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Decreto — n. 20822/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20822/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20822/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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fania, d'AlfonsoCaterina, De Belvis Valentina, Cusa Chiara, De Col Francesca, CostaRaffaella, Costa Anna, Cumetti Davide Faustino, Crescibene Fabio,Damiano Alberto, Crippa Matteo, Crocoli Alessandro, Della Seta Sandro,Della Sala Luca, De Vita Andrea, Del Rio Maria Elena, Degobbis Francesca,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5508/2023 depositatail 10/08/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6196/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 20822/2026Data pubblicazione 19/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20822/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 6196/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 20822/2026Data pubblicazione 19/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione commutazione della pena pecuniaria esecuzione della pena detentiva sostitutiva pagamento dell'ammenda dazione in pagamento esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

fania, d'AlfonsoCaterina, De Belvis Valentina, Cusa Chiara, De Col Francesca, CostaRaffaella, Costa Anna, Cumetti Davide Faustino, Crescibene Fabio,Damiano Alberto, Crippa Matteo, Crocoli Alessandro, Della Seta Sandro,Della Sala Luca, De Vita Andrea, Del Rio Maria Elena, Degobbis Francesca,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5508/2023 depositatail 10/08/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 6196/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 20822/2026Data pubblicazione 19/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino