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Ordinanza — n. 20746/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against tax collection order due to procedural inadmissibility and lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20746/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared both the principal and incidental appeals inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's costs. Ernesto Pelosi challenged a tax collection order for criminal court costs, arguing the tax authority failed to prove the specific crimes he was convicted of. The Supreme Court rejected these merits-based arguments, focusing instead on procedural defects where the Ministry of Justice lacked standing to appeal Equitalia's intervention.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 326 c.p.c.: The incidental appeal by the Ministry of Justice is inadmissible if the principal appeal does not challenge the legal interest structure the Ministry accepted, as no prejudice arises from the appeal's acceptance.

Parole chiave

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incidental appeal inadmissibility tax collection order nullity criminal court costs recovery procedural standing requirement costs allocation rule accollo delle spese procedurali spese per le indagini ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
a) lasentenza del Tribunale di Benevento è stata notificata via PECall’Avvocatura dello Stato in data 26 gennaio 2024, con la conseguenzache, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., il termine di sessanta giorni perproporre ricorso scadeva il 26 marzo 2024;
Art. 326 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 617 c.p
209/2024, investitodell’opposizione qualificata come agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,rigettava i primi due motivi di opposizione, confermando la ritualitàdella notifica via PEC e l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza,ma accoglieva il terzo motivo, dichiarando la nullità della cartella.
art. 615 c.p
560/2025) che la regolarità formale della cartelladell’esatta entità del credito e della sua ascrivibilità al titolo di condannasegue il parallelo corso dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.Nel caso di specie, vero è che la sentenza impugnata recal’intestazione “art.
art. 325 c.p
a) lasentenza del Tribunale di Benevento è stata notificata via PECall’Avvocatura dello Stato in data 26 gennaio 2024, con la conseguenzache, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., il termine di sessanta giorni perproporre ricorso scadeva il 26 marzo 2024;
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Testo completo

STA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificataè domiciliata per legge;-ricorrente-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliata per legge;-ricorrente incidentale-controPELOSI ENESTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNALISAPELOSI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-resistente al ricorso principale--resistente al ricorso incidentale-Numero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 209/2024 depositatail 26/01/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Pasquale Gianniti.1.La controversia trae origine dall’opposizione proposta daErnesto Pelosi avverso una cartella di pagamento (n. 017 20180003823490011) notificatagli in data 15 novembre 2018 dall’Agenziadelle Entrate-Riscossione.

La cartella riguardava il recupero di speseprocessuali penali per l’importo complessivo di euro 61.416,30, dovutein forza di una sentenza della Corte d’appello di Napoli del 2007 passatain giudicato. Il Pelosi, coobbligato in solido con altri dodici soggetti, nelproporre opposizione alla cartella di pagamento contestava l’atto sottodiversi profili, tra cui l’invalidità della notifica, la decadenza e,soprattutto, la carenza di motivazione in ordine alla determinazione delquantum debeatur.Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 209/2024, investitodell’opposizione qualificata come agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,rigettava i primi due motivi di opposizione, confermando la ritualitàdella notifica via PEC e l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza,ma accoglieva il terzo motivo, dichiarando la nullità della cartella.

Inestrema sintesi, il giudice dell’opposizione, pur ritenendo la cartellaformalmente completa di elementi idonei a identificare il titolo(sentenza penale), ha ritenuto che l’ente creditore non aveva assoltol’onere probatorio, che su di esso gravava, in quanto ladocumentazione prodotta dall’ente (Modelli A e B, partita di credito)non permetteva di verificare se le spese addebitate riguardasseroesclusivamente i reati per i quali il Pelosi era stato effettivamenteNumero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026condannato, non potendo escludere che l’importo includesse speserelative ad altri coimputati o a reati per i quali l’opponente era statoassolto.2.Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ha propostoricorso Equitalia Giustizia s.p.a.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso nel qualeha articolato ricorso incidentale.Ad entrambi i ricorsi il Pelosi ha resistito con un unicocontroricorso, nel quale ha sostenuto, in via preliminare,l’inammissibilità di entrambi i ricorsi; e, nel merito, che l’ente creditoreaveva l’onere di documentare l’attività di autoliquidazione compiuta daipropri funzionari e che lui aveva contestato la pertinenza delle spese,riportate in cartella, fin dall’atto introduttivo.Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.Il Difensore della ricorrente principale Equitalia Giustizia e delresistente Pelosi hanno depositato memorie.La Corte si è riservata di depositare la motivazione della decisioneentro il termine di giorni sessanta dalla data della camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Equitalia Giustizia s.p.a. articola in ricorso quattro motivi.Precisamente:-con il primo motivo denuncia Nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 101 secondo comma c.p.c. aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. .

In sintesi, parte ricorrentelamenta la violazione del principio del contraddittorio, poiché ilTribunale avrebbe fondato la decisione su critiche analitiche alladocumentazione contabile, introdotte dal Pelosi solo nella memoria direplica finale, impedendo alla difesa di Equitalia di interloquire su talifatti nuovi;Numero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026-con il secondo motivo denuncia: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 primo comma c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. .

In sintesi, parte ricorrente denuncia laviolazione del principio di non contestazione, in quanto, in tesidifensiva, il Pelosi non avrebbe contestato tempestivamente ladocumentazione prodotta durante l’istruttoria, ma lo avrebbe fatto solotardivamente in sede di replica, sicché il giudice avrebbe dovutoconsiderare provato l’ammontare del credito;-con il terzo motivo denuncia: Nullità della sentenzaimpugnata per vizio di motivazione apparente per violazione dell’art.132, secondo comma n. 4 c.p.c., e dell’art. 118 primo comma disp. att.ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.».

In sintesi, secondo partericorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solograficamente esistente, poiché il Tribunale non avrebbe concretamenteindicato le ragioni per le quali la copiosa documentazione depositata(Modelli A, B e fogli notizie) era stata ritenuta insufficiente a supportarela liquidazione;-con il quarto motivo denuncia: Nullità della sentenzaimpugnata per vizio di motivazione contraddittoria in violazione dell’art.132, secondo comma n. 4 c.p.c., e dell’art. 118 primo comma disp. att.ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. .

In sintesi, secondo partericorrente, vi sarebbe una contraddizione insanabile tra l’averaffermato che la cartella è “pienamente motivata” e l’averla poiannullata proprio per “mancata analitica specificazione del quantum”.2. Il ricorso principale è inammissibile per errore nella scelta delmezzo di impugnazione.Come è noto, secondo il principio dell’apparenza, il mezzo diimpugnazione si individua in base alla qualificazione data dal giudice aquo, ma tale principio non opera quando la qualificazione è meramentedescrittiva (es. solo nell’epigrafe o nell’oggetto) e non promana da unascelta consapevole e decisoria.Numero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026Nel solco di tale orientamento, questa Corte ha di recenteprecisato (Cass. n. 560/2025) che la regolarità formale della cartelladell’esatta entità del credito e della sua ascrivibilità al titolo di condannasegue il parallelo corso dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.Nel caso di specie, vero è che la sentenza impugnata recal’intestazione “art. 617 c.p.c.”, come pure è vero che il giudicedell’opposizione ha formalmente e ripetutamente qualificato il giudiziocome opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rendendo primafacie il ricorso per cassazione l’unico rimedio esperibile.Senonché la decisione del giudice dell’opposizione non promanaaffatto da una scelta consapevole e decisoria, non rinvenendosi alcunaadeguata motivazione a sostegno di tale qualificazione: tanto rendenecessaria la verifica, da parte del giudice investito dell’impugnazione,della correttezza di quella; e, poiché il giudice della qui impugnatasentenza ha annullato l’atto (non per vizi estrinseci, ma) perl’impossibilità di verificare la pertinenza degli importi ai reati, oggettodi sentenza affermativa di responsabilità penale - ha investitopienamente l’an e il quantum della pretesa.

In altri termini, nellasostanza e al di là delle formule immotivate adoperate in concreto, ilgiudice dell’opposizione ha qualificato l’azione come opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c.Ne consegue che la sentenza era appellabile e non ricorribiledirettamente per cassazione.L’esperimento del mezzo errato determina l’inammissibilità delricorso e il passaggio in giudicato della sentenza.In definitiva, il ricorso principale viene deciso sulla base delseguente principio di diritto: In tema di riscossione di spese di giustizia penali,l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso lasentenza che decide l’opposizione alla cartella di pagamento vaNumero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026effettuata, in applicazione del principio dell’apparenza, facendoriferimento alla qualificazione sostanziale dell’azione adottata dalgiudice a quo a fini decisori.

Ne consegue che, qualora il giudice dimerito, senza motivare idoneamente sull’indicata qualificazionedell’accolta domanda quale opposizione agli atti esecutivi, annulli lacartella non per vizi formali estrinseci, ma per l’accertata inidoneitàdella documentazione a provare l’esatta entità del credito e la suapertinenza ai soli reati per i quali è intervenuta condanna, la decisioneinveste l’an e il quantum della pretesa ed è riconducibile all’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la sentenza è pertanto appellabile el’esperimento del ricorso diretto per cassazione ne determinal’inammissibilità .3.

Il Ministero della Giustizia, in sede di ricorso incidentale,articola un unico motivo con il quale denuncia: Violazione e falsaapplicazione degli artt. 617 e 190 c.p.c e 2697 c.c. in relazione all’art360 c.p.c. nn. 3 e 4 . In sintesi, secondo il Ministero, il Tribunaleavrebbe travisato la natura del rimedio azionato (art. 617 c.p.c.), inquanto in un’opposizione agli atti esecutivi il controllo deve limitarsi aivizi formali dell’atto mentre nel caso di specie il giudicedell’opposizione, entrando nel merito della correttezza del calcolo dellespese e richiedendo un onere probatorio sostanziale al creditore,avrebbe indebitamente trasformato il giudizio in un’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c.4.

Il ricorso incidentale del Ministero è tardivo.Dagli atti a disposizione di questa Corte risulta che:

a) lasentenza del Tribunale di Benevento è stata notificata via PECall’Avvocatura dello Stato in data 26 gennaio 2024, con la conseguenzache, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., il termine di sessanta giorni perproporre ricorso scadeva il 26 marzo 2024;

b) il Ministero ha depositatoil proprio controricorso con ricorso incidentale solo il 6 maggio 2024,dunque circa quaranta giorni dopo la scadenza del termine.Numero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026D’altronde, per l’applicabilità della disciplina speciale derogatoriaprevista per l’impugnazione incidentale tardiva, l’interesse a impugnaredeve sorgere in conseguenza dell’impugnazione principale.Tanto non si verifica nel caso di specie, nel quale il Ministero erasoccombente nel merito fin dalla pubblicazione della sentenza (poichéil Tribunale aveva annullato la cartella per carenza probatoriaimputabile all’ente creditore).

Pertanto, il Ministero aveva fin dallanotifica della sentenza un interesse originario, diretto e autonomo adagire in via principale e, di conseguenza, l’onere di provvedervi entro il26 marzo 2024.Occorre qui ribadire che le regole sull’impugnazione tardiva siapplicano solo a quella incidentale in senso stretto (rivolta a ribaltareun assetto sfavorevole causato dal ricorso principale).Nulla di tutto questo, si ribadisce, nel caso di specie, nel quale gliinteressi di Equitalia Giustizia (ricorrente principale) e del Ministero(ricorrente incidentale) sono coincidenti, in quanto l’accoglimento delricorso principale porterebbe vantaggio anche al Ministero,confermando la sua pretesa creditoria.In senso contrario non vale richiamare il principio affermato dalleSezioni Unite Civili di questa Corte con sentenza n. 8486/2024: vero èche le Sezioni Unite con detta sentenza hanno ampliato l’ammissibilitàdell’incidentale tardiva anche per capi diversi della sentenza.Tuttavia, il principio, affermato dalle Sezioni Unite, opera solo seil ricorso principale mette in discussione l’assetto di interessi che laparte non impugnante aveva accettato non proponendo impugnazionefino a quel momento: circostanza che non si verifica nel caso di specie,nel quale il Ministero non subirebbe alcun pregiudizio dall’accoglimentodell’impugnazione di Equitalia, ma, anzi, come sopra già rilevato, netrarrebbe giovamento.In definitiva, l’eccezione di tardività, sollevata dal Pelosi neiconfronti del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia, va dunqueNumero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorsoincidentale del Ministero: non essendo l’interesse all’impugnazionenato dal ricorso principale, il Ministero avrebbe dovuto osservare iltermine ordinario dell’art. 325 c.p.c., in quanto nella specie non ricorrel’esigenza di tutela che giustifica il recupero di un potere diimpugnazione già decaduto.4.

All’inammissibilità del ricorso principale ed all’inammissibilitàdel ricorso incidentale consegue la condanna delle parti ricorrenti allarifusione delle spese sostenute da parte resistente, nella misuraliquidata in dispositivo e con la chiesta distrazione, attesa la relativadichiarazione in tal senso del difensore del Pelosi.La sostanziale identità e piena sovrapponibilità delle posizioniprocessuali dei ricorrenti principale e incidentale, quanto meno inordine al merito della controversia, giustificano una unitarialiquidazione nonostante la duplicità delle difese dispiegate, con unmedesimo difensore, dal resistente avverso i rispettivi ricorsi, con lamaggiorazione prevista per il caso di difesa nei confronti di più parti.All’inammissibilità del ricorso principale consegue altresì ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento del doppio contributo unificato.

Analoga declaratoria nonva disposta per la ricorrente incidentale, trattandosi di parte ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto pubblicaamministrazione istituzionalmente difesa dall’Avvocatura dello Stato. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso principale;- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;- condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale alpagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalcontroricorrente, spese che liquida, a carico di ciascuna partericorrente, in euro 4.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 8000/2024Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 20746/2026Data pubblicazione 18/06/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agliaccessori di legge;- distrae le spese, come sopra liquidate, a favore del difensoredel Pelosi, che si è dichiarato antistatario.- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, l’11 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente