Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20693/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20693/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20693/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

tore di Sostegno StevicBozidar, e rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zita unitamente agliavvocati Enrico Gozzi, Roberto Rinaldi presso i quali è domiciliato “ex lege”-ricorrente-controGenerali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Anna Paola Mormino-controricorrente-nonché controRemus Calin-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1438/2025depositata il 22/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24378/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20693/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20693/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24378/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20693/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
errori materiali risarcimento per errore giudiziario principio della copertura dei costi costi della perizia insufficienza materiale spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

tore di Sostegno StevicBozidar, e rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zita unitamente agliavvocati Enrico Gozzi, Roberto Rinaldi presso i quali è domiciliato “ex lege”-ricorrente-controGenerali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Anna Paola Mormino-controricorrente-nonché controRemus Calin-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1438/2025depositata il 22/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24378/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20693/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 09/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO