Decreto — n. 20693/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAtore di Sostegno StevicBozidar, e rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zita unitamente agliavvocati Enrico Gozzi, Roberto Rinaldi presso i quali è domiciliato “ex lege”-ricorrente-controGenerali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Anna Paola Mormino-controricorrente-nonché controRemus Calin-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1438/2025depositata il 22/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24378/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20693/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20693/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24378/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20693/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Parole chiave
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tore di Sostegno StevicBozidar, e rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zita unitamente agliavvocati Enrico Gozzi, Roberto Rinaldi presso i quali è domiciliato “ex lege”-ricorrente-controGenerali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Anna Paola Mormino-controricorrente-nonché controRemus Calin-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1438/2025depositata il 22/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24378/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20693/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 09/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO