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Decreto — n. 20692/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20692/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20692/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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io Maria, Rosati RiccardoSalvatore, Prandoni Simona Maria Carla, Merli Bianca Maria, Pinna Gavino,Giovanni, Fontanella Andrea, Sabatini Elisanna, Ruggieri Clara Gloria,Zanotta Rosanna, Sada Michele, Santagostino Laura Margherita,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Carlo Amoruso(carloamoruso@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministerodell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero Della Salute, tutti in personadei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’ Avvocatura Generale Dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5278/2025 depositatail 23/09/2025Numero registro generale 23451/2025Numero sezionale 411/2026Numero di raccolta generale 20692/2026Data pubblicazione 18/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20692/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali indennità di patrocinio recupero dei costi spese susseguenti anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

io Maria, Rosati RiccardoSalvatore, Prandoni Simona Maria Carla, Merli Bianca Maria, Pinna Gavino,Giovanni, Fontanella Andrea, Sabatini Elisanna, Ruggieri Clara Gloria,Zanotta Rosanna, Sada Michele, Santagostino Laura Margherita,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Carlo Amoruso(carloamoruso@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministerodell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero Della Salute, tutti in personadei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’ Avvocatura Generale Dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5278/2025 depositatail 23/09/2025Numero registro generale 23451/2025Numero sezionale 411/2026Numero di raccolta generale 20692/2026Data pubblicazione 18/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino