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Decreto — n. 20691/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20691/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20691/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ui, Nina Criscuolo, ElenaColombo, Massimo Gorla, Ugo Delle Donne, Gino Crivellari, GiuseppinaGiuliacci, Giovanni Caponi, Giovanni Conti, Daniela Gragnaniello, GiacomoGrassi, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Ministero della Salute-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2046/2025 depositatail 02/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23233/2025Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 20691/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20691/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23233/2025Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 20691/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Parole chiave

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diritto a un difensore inattività processuale procedura pendente indigenza processuale non provata preparazione della difesa difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

ui, Nina Criscuolo, ElenaColombo, Massimo Gorla, Ugo Delle Donne, Gino Crivellari, GiuseppinaGiuliacci, Giovanni Caponi, Giovanni Conti, Daniela Gragnaniello, GiacomoGrassi, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’Avvocato MarcoTortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Ministero della Salute-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2046/2025 depositatail 02/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23233/2025Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 20691/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il PresidenteLina Rubino