Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20689/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20689/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20689/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ni, Caliendo Fabio,Capucci Roberto, Cipriani Sandra, Crescenzo Vincenzo, De Stefano OrazioRomolo, Di Luca Evita, Federici Nadia, Gatto Gabriella, Giocondo Antonio,Golia Nicola, con domicilio digitale presso l'Avvocato Marco Tortorella, cheli rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero Dell’Economia E Delle Finanze, Ministero Dell’Istruzione,Dell’Università E Della Ricerca, Ministero Della Salute, Presidenza DelConsiglio Dei Ministri, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generaledello Stato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1549/2025 depositatail 11/03/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21500/2025Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 20689/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20689/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21500/2025Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 20689/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ni, Caliendo Fabio,Capucci Roberto, Cipriani Sandra, Crescenzo Vincenzo, De Stefano OrazioRomolo, Di Luca Evita, Federici Nadia, Gatto Gabriella, Giocondo Antonio,Golia Nicola, con domicilio digitale presso l'Avvocato Marco Tortorella, cheli rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero Dell’Economia E Delle Finanze, Ministero Dell’Istruzione,Dell’Università E Della Ricerca, Ministero Della Salute, Presidenza DelConsiglio Dei Ministri, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generaledello Stato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1549/2025 depositatail 11/03/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 21500/2025Numero sezionale 408/2026Numero di raccolta generale 20689/2026Data pubblicazione 18/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Il PresidenteLina Rubino