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Decreto — n. 20687/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request ruling within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20687/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against the Ministry of Health, did not act on the court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a ruling on the proposal for case closure within forty days, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction litigation costs award case closure proposal spese mediche spese legate all'invalidità indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2914/2025depositata il 9/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2261/2026Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 20687/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 380-bis c.p
2914/2025depositata il 9/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2261/2026Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 20687/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

vvocato MassimilianoDi Flora, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla ViaVincenzo Scala n.28,-ricorrente-controMINISTERO DELLA SALUTE, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma alla Via deiPortoghesi n.12,-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI n. 2914/2025depositata il 9/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2261/2026Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 20687/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente Ministero della Salute,seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.880,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, infavore della parte controricorrente Ministero della Salute.Roma, 17/6/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano