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Ordinanza — n. 20472/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against peace court's equitable decision on air travel delay damages due to lack of appealability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20472/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the airline's appeal against a lower court's partial award of damages for a delayed baggage return. The lower court had ruled that the dispute was too minor for appeal, classifying it as an equitable decision under the Peace Court's jurisdiction. The Court upheld this, stating that such equitable rulings are not subject to cassation review to ensure access to justice remains balanced.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Equitable decisions rendered by the Peace Court regarding minor disputes are not appealable via cassation, as they fall outside the scope of Art. 111, 7th comma, Constitution, ensuring procedural balance.

Parole chiave

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equitable jurisdiction Peace Court cassation appeal access to justice minor disputes baggage delay procedural admissibility compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Con unico motivo la ricorrente denuncia a violazione e falsaapplicazione dell’art. 113 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 111, 7° comma, Cost.
Art. 6 Conv. EDU
10063 del 28/5/2020).La normativa in esame risulta, per altro verso, del tutto conforme all’art. 6Conv.
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea
EDU e ai principi sull’accesso alla giustizia di cui all’art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali della Unione europea (cfr.
art. 113 c.p
Con unico motivo la ricorrente denuncia a violazione e falsaapplicazione dell’art. 113 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 1342 c.c
113, 2° co., c.p.c.prevedente la pronuncia secondo equità per le cause di valore inferiore aeuro 1.100,00, salvo quelle relative a contratti conclusi secondo lemodalità di cui all’art. 1342 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13/5/2026, n. 14051
Cass., 13/5/2026, n. 14051;Cass.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9870 dell'11/4/2024
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/5/2020
CEDU, Delcourt c. Belgio, 17 gennaio 1970
Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997
Levages Prestations Services
CGUE, Orizzonte Salute, C-61/14, 6 ottobre 2015
DEB, C-279/09, 22 dicembre 2010
Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007
Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007).14.
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Testo completo

cilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Della Marra;-ricorrente-controRimborso Al Volo in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato Francesco Longo Bifano;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14724/2022 depositata il09/10/2022.Numero registro generale 1731/2023Numero sezionale 84/2026Numero di raccolta generale 20472/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dallaConsigliera Antonella Pellecchia.1.

La società Rimborso al Volo s.r.l., dichiarandosi mandataria del sig.Peter Martinengo, conveniva la società Aeroflot Russian Airlines avanti alGiudice di Pace di Roma per ivi sentirla condannare al risarcimento deidanni dal Martinengo subiti in conseguenza del ritardo di circa dieci giorninella riconsegna del bagaglio all’esito del viaggio aereo internazionale conpartenza da Shanghai scalo a Mosca e destinazione finale Milano Malpensaeffettuato in data 24 luglio 2019 sui voli SU591 e SU2414.Nella resistenza della convenuta società Aeroflot Russian Airlines, cheeccepiva l’improcedibilità dell’azione per mancato previo esperimento delprocedimento di cui al d.l. n. 132 del 2014; la carenza di legittimazioneprodotto a legittimarla ad agire in giudizio e a nominare difensori in nomee per conto del passeggero; l’infondatezza nel merito della domanda, consentenza n. 2760 del 2021 depositata l’8 febbraio 2021 il Giudice di Pacedi Roma accoglieva parzialmente la domanda, condannando la compagniaaerea al pagamento della somma di euro 200,00, liquidata in viaequitativa a titolo di risarcimento del disagio subito.2.

Successivamente, con sentenza n. 14724 del 2022 pubblicata il 10ottobre 2022 il Tribunale di Roma dichiarava l’inammissibilità ex art. 339,3° comma, c.p.c. dell’interposto gravame, ritenendo che la controversia,avente valore inferiore a euro 1.100,00, fosse sottratta al grado diappello, non rientrando i motivi di gravame nelle ipotesi tassative diimpugnabilità previste dalla norma citata.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Aeroflot RussianAirlines propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo,illustrato da memoria.4.

Resiste con controricorso la società Rimborso al Volo s.r.l.Numero registro generale 1731/2023Numero sezionale 84/2026Numero di raccolta generale 20472/2026Data pubblicazione 17/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con unico motivo la ricorrente denuncia a violazione e falsaapplicazione dell’art. 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Si duole che il giudice di appello abbia ritenuto inappellabile la sentenzadel giudice di pace sull’erroneo presupposto che trattisi di decisionesecondo equità.Lamenta non essersi considerato che la controversia trae origine dacontratto di trasporto aereo concluso mediante l’acquisto del biglietto, cheintegra un contratto per adesione ex art. 1342 c.c., in quanto regolato dacondizioni generali predisposte unilateralmente dal vettore per una serieindefinita di rapporti, essendo pertanto la causa sottratta al potere delgiudice di pace di decidere secondo equità ai sensi dell’art. 113, 2°comma, c.p.c. e da decidersi secondo diritto, con conseguenteammissibilità dell’appello.5.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In applicazione dell’art. 339, 3° co., c.p.c. il giudice dell’appello haritenuto che la sentenza del giudice di pace non fosse appellabile, inmancanza della specifica allegazione di una violazione delle norme sulprocedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principiregolatori della materia. Il disposto di cui all’art. 113, 2° co., c.p.c.prevedente la pronuncia secondo equità per le cause di valore inferiore aeuro 1.100,00, salvo quelle relative a contratti conclusi secondo lemodalità di cui all’art. 1342 c.c. (tra i quali rientra anche il contratto ditrasporto avente ad oggetto l'acquisto on line di un biglietto aereo).Non risulta dall’odierna ricorrente tuttavia dimostrato, nel rispetto delrequisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,che sia stata nella specie dedotta, provata e discussa nel giudizio dimerito l’avvenuta conclusione del contratto di trasporto avente ad oggettol'acquisto "on line" di biglietto aereo de quo.Numero registro generale 1731/2023Numero sezionale 84/2026Numero di raccolta generale 20472/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il ricorso, non altrimenti supportato, si appalesa pertanto inammissibilealla luce del principio per cui l'appello a motivi limitati, previsto dall'art.339, 3° co., c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso(oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenzepronunciate dal giudice di pace nell'ambito della giurisdizione equitativanecessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria e,segnatamente, il ricorso per cassazione, poiché dette sentenze sfuggonoall'applicazione dell'art. 111, 7° comma, Cost., che riguarda iprovvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d. sostanziale, per i qualinon è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzodi impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e laconseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso percassazione solo in quei più ristretti casi ( cfr.

Cass., 13/5/2026, n. 14051;Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9870 dell’11/4/2024; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 10063 del 28/5/2020).La normativa in esame risulta, per altro verso, del tutto conforme all’art. 6Conv. EDU e ai principi sull’accesso alla giustizia di cui all’art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali della Unione europea (cfr. Cass., 13/5/2026,n. 14051).Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo il diritto di accesso a un giudice non ha carattere assoluto e puòessere sottoposto a limitazioni procedurali previste dalla legge e nonsproporzionate, in quanto la Convenzione non garantisce né il diritto a undoppio grado di giurisdizione in materia civile, né l’accesso illimitato a ungiudizio di legittimità, essendo compatibili con l’art. 6 CEDU sistemi cheprevedano mezzi di impugnazione circoscritti o condizioni di ammissibilitàrigorose (CEDU, Delcourt c.

Belgio, 17 gennaio 1970; Brualla Gómez de laTorre c. Spagna, 19 dicembre 1997; Levages Prestations Services c.Numero registro generale 1731/2023Numero sezionale 84/2026Numero di raccolta generale 20472/2026Data pubblicazione 17/06/2026In parallelo, a livello di giurisprudenza interna all’Unione Europea èconsentito agli ordinamenti nazionali prevedere condizioni di ammissibilitàe rimedi circoscritti, purché non sia compromessa l’essenza del diritto diaccesso a un giudice (CGUE, Orizzonte Salute, C-61/14, 6 ottobre 2015;DEB, C-279/09, 22 dicembre 2010;

Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007).14. Nei suindicati termini, pertanto, la normativa interna si appalesa deltutto compatibile con l’art. 6 Convenzione EDU e con l’art. 47 Carta deidiritti fondamentali della Unione Europea (cfr. Cass., 13/5/2026, n.14051).6. All’inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 700,00 (dicui euro 500,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano