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Decreto — n. 20461/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20461/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20461/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ugenio Galassi,elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Corso DeMichetti, n. 80,-ricorrente-controSAT ARREDAMENTI S.N.C. DI POLI TIZIANO E EZIO, rappresentata edifesa dall’Avv. Andrea Alessandro Chiarello, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Verona, Corso Milano n. 112/D,-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI ANCONA n. 894/2025depositata il 28/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21438/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20461/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20461/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 80,-ricorrente-controSAT ARREDAMENTI S.N.C. DI POLI TIZIANO E EZIO, rappresentata edifesa dall’Avv. Andrea Alessandro Chiarello, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Verona, Corso Milano n. 112/D,-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI ANCONA n. 894/2025depositata il 28/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21438/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20461/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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arretrati di contributi restituzione dei conferimenti contributo di mantenimento omissione del contribuente contributo sostitutivo mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
894/2025depositata il 28/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Dato atto che alla data del presente provvedimento la parte ricorrente nonha corrisposto il pagamento delle spese di giustizia recuperabili ai sensidel T.U.
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Testo completo

ugenio Galassi,elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Corso DeMichetti, n. 80,-ricorrente-controSAT ARREDAMENTI S.N.C. DI POLI TIZIANO E EZIO, rappresentata edifesa dall’Avv. Andrea Alessandro Chiarello, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Verona, Corso Milano n. 112/D,-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI ANCONA n. 894/2025depositata il 28/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21438/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20461/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Dato atto che alla data del presente provvedimento la parte ricorrente nonha corrisposto il pagamento delle spese di giustizia recuperabili ai sensidel T.U. dpr 115/02 e successive modifiche ed integrazioni regolamentari;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quello ed esposta alla doverosaazione di recupero da parte dei competenti uffici;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente Sat Arredamenti s.n.c. diPoli Tiziano e Ezio, seguono la soccombenza;

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.306,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore della parte controricorrente Sat Arredamentis.n.c. di Poli Tiziano e Ezio.Roma, 17/6/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 21438/2025Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20461/2026Data pubblicazione 17/06/2026