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Decreto — n. 20460/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20460/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20460/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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roprio, elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Brescia, via Della Volta n. 90,-ricorrente-controMOTTI ANDREA, TORRESANI VANNI CESARE, BARBIERI FRANCESCO,MOTTI GIOVANNI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. FrancescoCamilletti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, ViaSant’Antonio Maria Zaccaria n. 1,-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA n. 414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20460/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 90,-ricorrente-controMOTTI ANDREA, TORRESANI VANNI CESARE, BARBIERI FRANCESCO,MOTTI GIOVANNI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. FrancescoCamilletti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, ViaSant’Antonio Maria Zaccaria n. 1,-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA n. 414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione mancato anticipo delle spese rimborso delle spese condono delle spese procedurali spese inutili carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

roprio, elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Brescia, via Della Volta n. 90,-ricorrente-controMOTTI ANDREA, TORRESANI VANNI CESARE, BARBIERI FRANCESCO,MOTTI GIOVANNI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. FrancescoCamilletti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, ViaSant’Antonio Maria Zaccaria n. 1,-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA n. 414/2024depositata il 18/4/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Dato atto che alla data del presente provvedimento la parte ricorrente nonha corrisposto il pagamento delle spese di giustizia recuperabili ai sensidel T.U. dpr 115/02 e successive modifiche ed integrazioni regolamentari;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quello ed esposta alla doverosaazione di recupero da parte dei competenti uffici;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore delle parti controricorrenti MOTTI ANDREA,TORRESANI VANNI CESARE, BARBIERI FRANCESCO, MOTTI GIOVANNI,seguono la soccombenza;

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.306,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, in favore delle parti controricorrenti Motti Andrea,Torresani Vanni Cesare, Barbieri Francesco, Motti Giovanni.Roma, 17/6/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 18036/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 20460/2026Data pubblicazione 17/06/2026