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Decreto — n. 20459/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20459/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20459/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i Franco, Lattanzi Andrea,Santacroce Criselda Maria, Simmini Antonio, Carta Maria Paola, MattiussiAdeli, Giglio Graziella, Priolo Giuseppina, Locchi Pietro, Menegon MariaGrazia, Migliozzi Sabrina, Tomasini Angelo, domiciliati “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MarcoTortorella pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’ Economia e delle Finanze inpersona dei Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi “ope legis”dall' Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1231/2025depositata il 25/02/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 20239/2025Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 20459/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20459/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1231/2025depositata il 25/02/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 20239/2025Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 20459/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al reddito recupero dei costi rinuncia al dibattimento orale deducibilità delle spese anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

i Franco, Lattanzi Andrea,Santacroce Criselda Maria, Simmini Antonio, Carta Maria Paola, MattiussiAdeli, Giglio Graziella, Priolo Giuseppina, Locchi Pietro, Menegon MariaGrazia, Migliozzi Sabrina, Tomasini Angelo, domiciliati “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MarcoTortorella pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’ Economia e delle Finanze inpersona dei Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi “ope legis”dall' Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1231/2025depositata il 25/02/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 20239/2025Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 20459/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 14/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO