Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing multiple ministries, did not file a timely objection to the proposed settlement, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated without substantive review, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iano, PuntorieriDomenica, Romano Ruggero, Platania Francesco, Prosperi Daniela, RoccaAntonio, Prosperi Monica, Russo Danilo, Spoto Silvia, Romeo CarmelindaPatrizia, Tarantino Paola, Schenato Stefano, Sportelli Mariangela, tuttidomiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore Avvocato Carlo Amoruso, pec:carloamoruso@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro pro tempore,Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca, Ministero dellaSalute, Ministero dell’ Economia e delle Finanze in persona dei rispettiviMinistri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato “opelegis” con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1358/2025depositata il 03/03/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19617/2025Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 20458/2026Data pubblicazione 17/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 14/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO