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Decreto — n. 20456/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20456/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20456/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato Loredana Bisceglie edomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore-ricorrente-controGenerali Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Arieta e domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore-controricorrente-nonché controConsap Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.527/2025 depositatail 31/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18887/2025Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 20456/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20456/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18887/2025Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 20456/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ato Loredana Bisceglie edomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore-ricorrente-controGenerali Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Arieta e domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore-controricorrente-nonché controConsap Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.527/2025 depositatail 31/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18887/2025Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 20456/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 09/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO