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Ordinanza — n. 20270/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds for appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20270/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify and specify the exact errors in the Court of Appeal's reasoning. The appellant merely restated facts supporting the first-instance judgment without critiquing the appellate court's specific grounds for rejecting the revocatory action. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirement for a reasoned challenge to a judicial decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to identify and specify the grounds for the error in the decision under review, as the right to challenge a judgment requires a concrete critique of the reasons supporting it.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specify grounds error art 366 n 4 cpc failure critique decision nullity non-motiv azione di rivendicazione retrocessione di credito restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Un motivo che non si incentra specificamente sulla ratio decidendioggetto di impugnazione, tanto più se essa si pone in contrasto con lasentenza di primo grado, viola certamente l’art. 366 n. 4 c.p.c.4.
Art. 96, 3° co., c.p.c.
Il ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96,3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU n. 7074 del 2017
Cass. SU 23745 del 28/10/2020
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Testo completo

rrente-contro-controricorrente-nonché controIoime Debora, Scotti Vincenzo-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2617/2024depositata il 13/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere Francesca Fiecconi.Numero registro generale 19618/2024Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 20270/2026Data pubblicazione 16/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il signor Vincenzo Scuotto conveniva in giudizio i signori VincenzoScotti e Debora Ioime, nonché il signor Catello Fasolino, chiedendo, invia principale, di dichiararsi la simulazione assoluta dell’atto dicompravendita per notar Angelino (Rep. 11.457, Racc. 8.779) del13.07.2010, stipulato tra i coniugi Scotti e Ioime, da un lato, e il2901 c.c., la revocatoria del medesimo atto, con conseguentedeclaratoria di inopponibilità/inefficacia della vendita dell’ unicoimmobile di loro proprietà, costituito da un villino di nove vani catastali,venduto a Fasolino al corrispettivo di € 450.000,00, del qualedall’acquirente soltanto la somma di € 168.500,00 era stata versata.

Asostegno della domanda, l’attore deduceva di essere creditore delloScotti per la somma di € 258.631,00, dovutagli in forza di contrattopreliminare di compravendita del 14.06.2010, con il quale lo Scotti siera obbligato ad acquistare quattro villini in costruzione nel Comune diGrazzanise, al prezzo complessivo di € 400.000,00, per il quale loScotti aveva emesso tre assegni bancari, rispettivamente di €33.364,00 del 18.09.2010, € 200.000,00 del 20.09.2010 ed € 5.167,00del 31.08.2010, risultati privi di provvista.2. Si costituivano in giudizio i coniugi Scotti e Ioime, per chiedere il rigettodella domanda.3.

In via gradata, eccepivano la carenza di legittimazione passiva dellaIoime; chiedevano, inoltre, dichiararsi nullo e privo di efficacia ilcontratto preliminare, ovvero annullarlo per vizio del consenso o percarenza degli elementi essenziali, nonché per violenza, dolo emalafede. In via ulteriormente gradata, domandavano dichiararsi nullee inefficaci le clausole del preliminare perché vessatorie e, comunque,escludersi la sussistenza dei presupposti della simulazione e dellarevocatoria.Numero registro generale 19618/2024Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 20270/2026Data pubblicazione 16/06/20264.

I convenuti spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale nei confrontidi Fasolino, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita del13.07.2010 per grave inadempimento, consistente nel mancatopagamento del corrispettivo pattuito, con conseguente restituzione delbene; in via subordinata, domandavano la rescissione dell’atto dicompravendita perché concluso in stato di bisogno e necessità delvenditore. Si costituiva Fasolino aderendo sia alle eccezioni sollevatedai convenuti Scotti-Ioime, resistendo alle domande riconvenzionali dirisoluzione e rescissione proposte nei suoi confronti.5.

Nel corso del giudizio il Tribunale di Napoli, dichiarava cessata lamateria del contendere tra lo Scotti, la Ioime e il Fasolino per la parterelativa alle denunciate nullità o inadempimenti contrattuali, essendointervenuto un accordo transattivo.6. In accoglimento della domanda giudiziale di revocatoria ordinaria, nonoggetto di transazione, dichiarava l’inefficacia, nei confronti dell’attoreScuotto del contratto di compravendita concluso tra Scotti - Ioime ealle spese di lite. Fasolino interponeva appello. I coniugi Scotti-Ioimesvolgevano separato appello chiedendo, per quanto interessa ancora inquesta sede, il rigetto della domanda revocatoria e delle pretese delCostituitosi lo Scuotto e riuniti i due procedimenti, la Corte d’appello diNapoli accoglieva l’appello proposto da Catello Fasolino e, in parte,quello proposto da Vincenzo Scotti e Debora Ioime rigettando, inriforma della sentenza di primo grado, la domanda revocatoria edichiarando l’estinzione parziale del processo con riguardo alledomande riconvenzionali formulate da Vincenzo Scotti e Debora Ioimenei confronti di Catello Fasolino; condannava la parte appellataVincenzo Scuotto alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi diNumero registro generale 19618/2024Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 20270/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudizio in favore degli appellanti, compensando le spese tra le altreparti.7.

Con ricorso notificato il 13/9/2024, affidato a un unico motivo, loScuotto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n.2617/2024 della Corte d’Appello di Napoli pubblicata il 13/6/2024.8. Resiste con controricorso e memoria il Fasolino.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ilricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901c.c. adducendo che sia l’elemento dell’eventus damni sia quellodella scientia damni emergerebbero dalle dichiarazioni rese dallo Scottinella denuncia sporta ai Carabinieri di Castello di Cisterna tre giornidopo l’alienazione dell’immobile, con le quali egli riferiva le difficoltàeconomiche in cui versava proprio nel periodo in cui aveva procedutoalla vendita a Fasolino del suo unico bene.

Risulterebbe, in tesi, provatala circostanza che l’acquirente Fasolino, al momento dell’acquisto delluglio 2010 — e ancor prima, al momento della stipula del preliminare— fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava ilvenditore Scotti, nonché del debito che quest’ultimo aveva nei confrontidell’attore.2. Il motivo è inammissibile.3. Un motivo che non si incentra specificamente sulla ratio decidendioggetto di impugnazione, tanto più se essa si pone in contrasto con lasentenza di primo grado, viola certamente l’art. 366 n. 4 c.p.c.4.

Più precisamente incorre nella ragione di inammissibilità espressa dalprincipio di diritto di cui a Cass. SU n. 7074 del 2017, in quanto, perdenunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, e l'esercizio del diritto d'impugnazione di unadecisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltantoqualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica dellaNumero registro generale 19618/2024Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 20270/2026Data pubblicazione 16/06/2026decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e daesse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamentesanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.(Cass, SU 23745 del 28/10/2020).5. Il ricorrente non fa alcun riferimento alle ragioni per cui la corted’appello ha ritenuto di non accogliere la domanda revocatoria,limitandosi a prospettare una propria versione della vicenda al fine didimostrare la sussistenza dei presupposti per accoglierla, riportandosisolamente alle ragioni per cui detta domanda è stata accolta nel primogrado, ma non a quelle per cui essa è stata respinta dalla corted’appello con conseguente riforma della pronuncia di primo grado.6.

In tal modo, il ricorso si risolve nella mera contestazionedell’accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale in ordine allaaccertata insussistenza della scientia damni in capo al terzo acquirentee dell’eventus damni, mancando di indicare le specifiche violazioni dellenorme in cui sarebbe incorsa la motivazione, né evidenziareincongruenze della pronuncia impugnata.7. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente Fasolino, seguono la soccombenza.9.

Il ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96,3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente Fasolino:

a) delle spese delNumero registro generale 19618/2024Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 20270/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cuieuro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano