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Decreto — n. 20198/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20198/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20198/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lo, Carrara Giuseppe Luigi,Azzena Maria Domenica, Bruno Paolo, Barulli Pietro, Bilardi Luciana,Cavallero Grazia, Boccuzzi Ugo, Borella Fiorenza, Bertero Maria Tiziana,Ceci Corrado, d'Alessandro Antonella, Deleo Nicola, Della Gatta Michele,Ciancia Eugenio Mario, Gionco Maurizio, Giovagnoli Simonetta, De MicheliAlberto Guido, Fedeli Piero Amedeo, Di Raimondo Francesco, CorrigaLoredana, Grassi Aurora Fiorina, Martina Giuseppe, Ligabue RobertoGerardo, Muccio Sebastiano, Lombardi Lucio, Nobile Giuseppina, MarataroGianfranco, Nardi Mario, Mandich Paola, Mingazzini Pietro, Valieri Roberto,Nojelli Piero, Serafini Gianluca, Schimio Maria, Nonis Marino, ToscanoMaria, Rossi Giuseppe, Vaccaro Fabio, Risi Maria, Saita Salvatore, CrisalliIlenia, Vincenzi Claudio, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato CarloAmoruso e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore pec: carloamoruso@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, rappresentata e difesa “ope legis” dall'Avvocatura Generaledello Stato e domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronicaags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrente-Numero registro generale 15153/2025Numero sezionale 396/2026Numero di raccolta generale 20198/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 275/2025 depositatail 16/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20198/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 275/2025 depositatail 16/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese inutili spese giustificate dall'uso commerciale recupero dei costi ripetibili spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

lo, Carrara Giuseppe Luigi,Azzena Maria Domenica, Bruno Paolo, Barulli Pietro, Bilardi Luciana,Cavallero Grazia, Boccuzzi Ugo, Borella Fiorenza, Bertero Maria Tiziana,Ceci Corrado, d'Alessandro Antonella, Deleo Nicola, Della Gatta Michele,Ciancia Eugenio Mario, Gionco Maurizio, Giovagnoli Simonetta, De MicheliAlberto Guido, Fedeli Piero Amedeo, Di Raimondo Francesco, CorrigaLoredana, Grassi Aurora Fiorina, Martina Giuseppe, Ligabue RobertoGerardo, Muccio Sebastiano, Lombardi Lucio, Nobile Giuseppina, MarataroGianfranco, Nardi Mario, Mandich Paola, Mingazzini Pietro, Valieri Roberto,Nojelli Piero, Serafini Gianluca, Schimio Maria, Nonis Marino, ToscanoMaria, Rossi Giuseppe, Vaccaro Fabio, Risi Maria, Saita Salvatore, CrisalliIlenia, Vincenzi Claudio, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato CarloAmoruso e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore pec: carloamoruso@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, rappresentata e difesa “ope legis” dall'Avvocatura Generaledello Stato e domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronicaags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrente-Numero registro generale 15153/2025Numero sezionale 396/2026Numero di raccolta generale 20198/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 275/2025 depositatail 16/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro18.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO