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Decreto — n. 20196/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20196/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20196/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giovanni, CiccaroneGiovanni Pompeo, Carli Chiara, Del Popolo Cavallaro Chiara, Di GiulioLeonardina, Cornacchia Michele, Corso Francesca, Guarino Roberta,Gervasoni Roberta, Dicovich Patricia, Franco Valentina, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell'avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell'Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende.-controricorrenti-Numero registro generale 14108/2025Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 20196/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7959/2024 depositatail 17/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20196/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive risarcimento per errore giudiziario revisione straordinaria forza di cosa giudicata materiale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Giovanni, CiccaroneGiovanni Pompeo, Carli Chiara, Del Popolo Cavallaro Chiara, Di GiulioLeonardina, Cornacchia Michele, Corso Francesca, Guarino Roberta,Gervasoni Roberta, Dicovich Patricia, Franco Valentina, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell'avvocato Marco Tortorella(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell'Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende.-controricorrenti-Numero registro generale 14108/2025Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 20196/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7959/2024 depositatail 17/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi.Così deciso in Roma, il 08/06/2026Il PresidenteLina Rubino