Decreto — n. 20190/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciatti, Paola AnnunziataRebughi, Paola Vincenza Sartori, Roberto Riedo, Piero Luigi Ruggenenti,Giovanna Sassi, Marco Vanoncini, Tiziana Savini, Felice Vietti, DanielaScheidler, Elisa Spada, Pietro Zoia, Antonino Zambito, Cesare MarioZambelloni, Fabrizio Zanotti, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Ministero della Salute, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7914/2024 depositatail 16/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13991/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 20190/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20190/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13991/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 20190/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ciatti, Paola AnnunziataRebughi, Paola Vincenza Sartori, Roberto Riedo, Piero Luigi Ruggenenti,Giovanna Sassi, Marco Vanoncini, Tiziana Savini, Felice Vietti, DanielaScheidler, Elisa Spada, Pietro Zoia, Antonino Zambito, Cesare MarioZambelloni, Fabrizio Zanotti, domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Ministero della Salute, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pecdell’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7914/2024 depositatail 16/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13991/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 20190/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.500,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino