Decreto — n. 20187/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAocato Rosario SchianoLomoriello unitamente all’avvocato Bruno Spagna Musso e domicilata “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori-ricorrente-controGenerali Italia Spa, nella qualità di impresa designata per la gestione deldel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Anna Paola Mormino e domiciliata “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10943/2024 depositata il18/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13967/2025Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 20187/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20187/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 10943/2024 depositata il18/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13967/2025Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 20187/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
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ocato Rosario SchianoLomoriello unitamente all’avvocato Bruno Spagna Musso e domicilata “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori-ricorrente-controGenerali Italia Spa, nella qualità di impresa designata per la gestione deldel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Anna Paola Mormino e domiciliata “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10943/2024 depositata il18/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13967/2025Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 20187/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00.Così deciso in Roma,il 09/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO