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Decreto — n. 20183/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20183/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20183/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re Borghero, AntonellaDettori, Ilenia Denule, Cadeddu Dessalvi Christian, Carlo Doria,Alessandra Lai, Alessandro Fanni, Alessandro Gentilini, Sandra MariaCarla Onnis, Caterina Laino, Anna Maria Monni, Valeria Piredda, SabrinaPilia, Giovanna Porru, Laura Piu, Simona Piras, Edoardo Leonardo Rubattu,dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledella Salute, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’AvvocaturaGenerale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7848/2024 depositatail 12/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13827/2025Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 20183/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20183/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13827/2025Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 20183/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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opposizione tardiva conseguenze del ritiro condanna al pagamento pecuniario estinzione del debito liquidazione sommaria del fallimento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

re Borghero, AntonellaDettori, Ilenia Denule, Cadeddu Dessalvi Christian, Carlo Doria,Alessandra Lai, Alessandro Fanni, Alessandro Gentilini, Sandra MariaCarla Onnis, Caterina Laino, Anna Maria Monni, Valeria Piredda, SabrinaPilia, Giovanna Porru, Laura Piu, Simona Piras, Edoardo Leonardo Rubattu,dell’Avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delledella Salute, domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’AvvocaturaGenerale dello Stato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7848/2024 depositatail 12/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13827/2025Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 20183/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro14.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino