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Ordinanza — n. 19925/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19925/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19925/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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, rap-presentata e difesa dall’avv. Piero Mancusi (C.F. MNCPRI42A08H501O) edall’avv. Antonella Persico (C.F. PRSNNL60E66F839N), con domicilio di-gitale ex lege- ricorrente -controBELVEDERE SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. RobertoCalabresi (c.f. CLBRRT74D22G999W), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e nei confronti diGABRIELLI FABIO - intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 590 del 29/1/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 617 c.p, art. 630 c.p, art. 124 disp. att. c.p, art. 100 c.p; Ordinanza — n. 19925/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Piero Mancusi (C.F. MNCPRI42A08H501O) edall’avv. Antonella Persico (C.F. PRSNNL60E66F839N), con domicilio di-gitale ex lege- ricorrente -controBELVEDERE SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. RobertoCalabresi (c.f. CLBRRT74D22G999W), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e nei confronti diGABRIELLI FABIO - intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 590 del 29/1/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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art. 617 c.p art. 630 c.p art. 124 disp. att. c.p art. 100 c.p

Disposizioni normative citate

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art. 617 c.p
proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 630 c.p
proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c.;- Propritaly S.A.
art. 124 disp. att. c.p
708/2017» - è privaNumero registro generale 17189/2024Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 19925/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 100 c.p

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Testo completo

, rap-presentata e difesa dall’avv. Piero Mancusi (C.F. MNCPRI42A08H501O) edall’avv. Antonella Persico (C.F. PRSNNL60E66F839N), con domicilio di-gitale ex lege- ricorrente -controBELVEDERE SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. RobertoCalabresi (c.f. CLBRRT74D22G999W), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e nei confronti diGABRIELLI FABIO - intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 590 del 29/1/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini;Numero registro generale 17189/2024Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 19925/2026Data pubblicazione 15/06/2026RILEVATO CHE- Propritaly S.A. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. nellaprocedura esecutiva - di cui asseriva di aver avuto informale conoscenza- promossa nei suoi confronti, presso il Tribunale di Velletri, da BelvedereSPV S.r.l. in relazione ad un credito ceduto da Mediocredito Italiano;deduceva la nullità delle notificazioni del precetto e del pignoramento,eseguite presso il domicilio di Fabio Gabrielli (ex legale rappresentante,da tempo cessato dalla carica di amministratore);- il giudice dell’esecuzione, in esito alle doglianze, aveva autorizzatola creditrice alla rinnovazione della notifica del titolo esecutivo e delprecetto e la Propritaly S.A. proponeva una seconda opposizione;- in seguito, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2020, il giudicedell’esecuzione, in ragione della mancata regolarizzazione dell’atto diprecetto, dichiarava la nullità della procedura esecutiva e disponeva lacancellazione del pignoramento;- la Belvedere SPV S.r.l. proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c.;- Propritaly S.A. lamentava l’irregolarità della notificazione deiprovvedimenti assunti nel reclamo;- il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1001/2020, accoglieva ilreclamo della Belvedere SPV e revocava l’ordinanza resa dal giudicedell’esecuzione dell’11 febbraio 2020;- la Propritaly S.A. impugnava la sentenza; resistevano in appelloBelvedere SPV S.r.l. e, con un unico atto, Fema Progetti S.r.l. e FabioGabrielli;- la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 590 del 29 gennaio2024, dichiarava inammissibile l’impugnazione della Propritaly S.A.;- avverso la predetta sentenza, Propritaly S.A. proponeva ricorso percassazione, fondato su due motivi;- Belvedere SPV S.r.l. resisteva con controricorso;Numero registro generale 17189/2024Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 19925/2026Data pubblicazione 15/06/2026- fissata l’adunanza in camera di consiglio dell’11/11/2025, in data30/10/2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma1, c.p.c. e - riferendo che la procedura esecutiva da cui è scaturita lapresente controversia era stata chiusa anticipatamente con conseguentecancellazione del pignoramento immobiliare e che era stato altresìdichiarato, con pronuncia definitiva, che la Belvedere SPV S.r.l. era privadel diritto di agire in executivis - instava per la declaratoria di cessazionedella materia del contendere, con condanna alle spese secondosoccombenza virtuale;- all’esito della camera di consiglio dell’11/11/2025, il Collegiorinviava la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione dellanotificazione del ricorso introduttivo nei confronti di Fema Progetti S.r.l.e Fabio Gabrielli, già parti nei gradi di merito;- nonostante la rinnovazione, questi ultimi restavano intimati;− la ricorrente depositava memoria;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;CONSIDERATO CHE:− alla già menzionata memoria del 30/10/2025, contenente la richie-sta di declaratoria della cessazione della materia del contendere,l’odierna ricorrente allegava la «Sentenza n.2367/24, resa il18[9].11.2024 dal Tribunale Civile di Velletri in esito alla fase di meritodel giudizio di opposizione all’esecuzione incardinato da Propritaly conricorso depositato il 25.5.2023»;− la citata sentenza del Tribunale di Velletri - che «accoglie l’opposi-zione promossa da PROPRITALY S.A. e, per l’effetto, dichiara che Belve-dere SPV s.r.l. non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti diPROPRITALY S.A. nell’ambito della proc. es. n. 708/2017» - è privaNumero registro generale 17189/2024Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 19925/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. riguardante il suo passaggioin giudicato, sicché - anche in difetto di ulteriori elementi atti a dimo-strare la sua definitività - della stessa non può tenersi conto ai fini delladichiarazione di cessazione della materia del contendere;− tuttavia, alla luce della richiesta avanzata con la menzionata me-moria del 30/10/2005, risulta evidente che la ricorrente Propritaly hamanifestato il proprio disinteresse alla decisione dell’impugnazione;− conseguentemente, in ragione della sopravvenuta carenza di inte-resse (art. 100 c.p.c.), va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, re-stando impregiudicate tutte le questioni in quella sede agitate;− le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, inconsiderazione della condotta delle parti, delle ragioni delle decisioni dimerito e della definitiva chiusura della procedura esecutiva;− infine, «nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti perimporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato(Cass.

Sez. U., 19/07/2024, n. 19976, Rv. 671757-01, pronunciata pro-prio in una fattispecie di sopravvenuto difetto di interesse alla decisioneravvisato nella richiesta di cessazione della materia del contendere avan-zata dal ricorrente, ma rimasta indimostrata in ragione della tardiva pro-duzione di documenti a suo sostegno);p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026 e, a seguito di riconvocazione, in data 11giugno 2026.Il Presidente(Franco De Stefano)