Ordinanza Interlocutoria — n. 19907/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la sentenza della Corte d'Appello di Di Lecce Sez.dist.taranto n.512/2023 depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Ritenuto che:con atto di citazione datato 8 agosto 2016 Marcella Frassaniti citava ingiudizio Lucia Monte e Antonio Nacci, per la revoca ex art. 2901 c.c. dell’attonotarile del 23.08.2011, con il quale Lucia Monte aveva venduto al NacciNumero registro generale 5147/2024Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19907/2026Data pubblicazione 15/06/2026alcuni terreni, rendendosi in tal modo insolvente rispetto alle pretesecreditorie vantate dall’attrice, in ragione delle quali la Frassaniti avevaprovveduto a notificarle il decreto ingiuntivo n. 664/2007, emesso dalTribunale di Taranto, per il pagamento della somma di euro 10.227,68, oltrespese processuali.Alla prima udienza del 05.04.2017 l’attrice chiedeva la concessione di untermine per rinnovare la notifica al Nacci, in quanto quella che aveva tentatodi eseguire non era andata a buon fine.In data 30.06.2017 la notifica andava a buon fine e il Nacci si costituivaeccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale e la prescrizionedell’azione, e nel merito contestando la domanda attorea.All’udienza del 31.01.2018 si rendeva necessaria, altresì, la richiestadell’attrice di rinnovazione della notifica nei confronti della Monte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2901 c.c, art. 2903 c.c, art. 375 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 19907/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2901 c.c. dell’attonotarile del 23.08.2011, con il quale Lucia Monte aveva venduto al NacciNumero registro generale 5147/2024Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19907/2026Data pubblicazione 15/06/2026alcuni terreni, rendendosi in tal modo insolvente rispetto alle pretesecreditorie vantate dall’attrice, in ragione delle quali la Frassaniti avevaprovveduto a notificarle il decreto ingiuntivo n. 664/2007, emesso dalTribunale di Taranto, per il pagamento della somma di euro 10.227,68, oltrespese processuali.Alla prima udienza del 05.04.2017 l’attrice chiedeva la concessione di untermine per rinnovare la notifica al Nacci, in quanto quella che aveva tentatodi eseguire non era andata a buon fine.In data 30.06.2017 la notifica andava a buon fine e il Nacci si costituivaeccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale e la prescrizionedell’azione, e nel merito contestando la domanda attorea.All’udienza del 31.01.2018 si rendeva necessaria, altresì, la richiestadell’attrice di rinnovazione della notifica nei confronti della Monte.
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o la sentenza della Corte d'Appello di Di Lecce Sez.dist.taranto n.512/2023 depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere Gabriele Positano.Ritenuto che:con atto di citazione datato 8 agosto 2016 Marcella Frassaniti citava ingiudizio Lucia Monte e Antonio Nacci, per la revoca ex art. 2901 c.c. dell’attonotarile del 23.08.2011, con il quale Lucia Monte aveva venduto al NacciNumero registro generale 5147/2024Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19907/2026Data pubblicazione 15/06/2026alcuni terreni, rendendosi in tal modo insolvente rispetto alle pretesecreditorie vantate dall’attrice, in ragione delle quali la Frassaniti avevaprovveduto a notificarle il decreto ingiuntivo n. 664/2007, emesso dalTribunale di Taranto, per il pagamento della somma di euro 10.227,68, oltrespese processuali.Alla prima udienza del 05.04.2017 l’attrice chiedeva la concessione di untermine per rinnovare la notifica al Nacci, in quanto quella che aveva tentatodi eseguire non era andata a buon fine.In data 30.06.2017 la notifica andava a buon fine e il Nacci si costituivaeccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale e la prescrizionedell’azione, e nel merito contestando la domanda attorea.All’udienza del 31.01.2018 si rendeva necessaria, altresì, la richiestadell’attrice di rinnovazione della notifica nei confronti della Monte.
Notificatol’atto in data 06.02.2018, anche la Monte, costituendosi, prospettava lestesse eccezioni preliminari e contestava la domanda attorea nel merito.Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 229/2021, rigettava ladomanda dell’attrice, accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’azionerevocatoria. In particolare, il Tribunale riteneva infondate le eccezioni diincompetenza territoriale sollevate dai convenuti, mentre, con riguardoall’eccezione di prescrizione, evidenziava che era scaduto il termine previstodall'art. 2903 c.c., poiché la rinnovazione della notifica di un atto di citazionenon può interrompere retroattivamente la prescrizione.Pertanto, respingeva la domanda di revocatoria e condannava l’attrice alpagamento delle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello Marcella Frassaniti, chiedendonela riforma, contestando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e, nelmerito, riproponendo le domande formulate in primo grado.Si costituivano, altresì, Antonio Nacci e Lucia Monte, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condannaNumero registro generale 5147/2024Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 19907/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’attrice alle spese di lite, e distrazione nei confronti del rispettivodifensore.Con sentenza del 18 dicembre 2023 la Corte d’appello di Taranto rigettavail gravame.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Marcella Frassanitiaffidandosi a due motivi.Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.Considerato che:la Corte rileva che la trattazione del ricorso dev’essere rinviata a nuovoruolo, in quanto ai fini della decisione sulla questione di diritto proposta conil primo motivo appare rilevante la decisione che, a seguito dell’ordinanzainterlocutoria n. 29501-25 che la ritenne di particolare importanza a normadel primo comma dell’art. 375 c.p.c., sarà resa da questa Sezione sul ricorson.r.g. 30318-2022 chiamato nella pubblica udienza del 26 marzo 2026.
P.Q.MLa Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele Gaetano Antonio Frasca