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Ordinanza — n. 19815/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to failure to deposit authentic notification report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19815/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic notification report of the contested judgment as required by law. Although the appellant submitted a copy of the judgment and claimed the notification occurred via PEC, the specific report of notification was missing from the file. The court ruled that this omission renders the appeal procedurally impossible to examine on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The failure to deposit the authentic notification report of the contested judgment within the prescribed term renders the cassation appeal inadmissible regardless of the method of notification used.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification report deposit procedural defect PEC notification authentic copy requirement

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Rileva il Collegio che il ricorso non può essere esaminato nel merito,in quanto sussiste una questione pregiudiziale di rito, ai sensi dell’art. 369,comma 2, n.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
2, c.p.c., e ciò non vale ad escluderel’improcedibilità del ricorso.Neppure rilevano a tal fine, la mancata contestazione dell'omessodeposito della relazione di notificazione della sentenza ad opera delcontroricorrente, né il mancato disconoscimento ex art. 23, comma 2, d.lgs.
Art. 6 § 1 della Convenzione
art. 86 c.p
212, e con domicilio digitale ex lege;-ricorrente -nei confronti diEmanuela RUSSO, che si rappresenta e difende in proprio ai sensidell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, Via B.
art. 369 c.p
Rileva il Collegio che il ricorso non può essere esaminato nel merito,in quanto sussiste una questione pregiudiziale di rito, ai sensi dell’art. 369,comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 2/05/2017 n. 10648
Cass. Sez. 6 - 1, 12/10/2022 n. 29889
Cass. Sez. 2, 10/05/2026 n. 13595
Corte EDU sentenza del 23/05/2024, ric. n. 37943/17
Corte EDU sentenza del 23/05/2024, ric. n. 37943/17;sentenza del 28/10/2021, ric.
Corte EDU sentenza del 28/10/2021, ric. n. 55064/11 e altri

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Testo completo

he lo rappresentano e difendono come daprocura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, ViaCola di Rienzo, n. 212, e con domicilio digitale ex lege;-ricorrente -nei confronti diEmanuela RUSSO, che si rappresenta e difende in proprio ai sensidell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, Via B. Bardanzellu, n.77/N, e con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nonché nei confronti diGENERALI ITALIA S.p.A.-intimata-Numero registro generale 14963/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1754/2026Ric. 14963 del 2023 Numero di raccolta generale 19815/2026Pres.

A. Tatangelo Data pubblicazione 15/06/2026Rel. I. Ambrosiper la cassazione della sentenza n. 4746/2023 pubblicata il 22 marzo2023 della Corte di appello di ROMA;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.1. Con atto di appello, Daniele Panconesi ha proposto impugnazioneavverso la sentenza n. 11082/2020, con la quale il Giudice di pace di Romarigettò la domanda proposta nei confronti dell’Avv. Emanuela Russo diaccertamento della responsabilità professionale nell’adempimento di unmandato difensivo relativo ad un’azione risarcitoria derivante da un sinistrostradale promossa dinanzi al Giudice di pace di Roma.Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, confermando ladecisione di primo grado, ha rigettato il gravame, con integralecompensazione delle spese di giudizio.2.

Per la cassazione della sentenza d’appello, ricorre DanielePanconesi sulla base di sette motivi; resiste con controricorso EmanuelaRusso; sebbene intimata, non svolge alcuna difesa nel presente giudizio,Generali Assicurazioni S.p.A..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione1. Rileva il Collegio che il ricorso non può essere esaminato nel merito,in quanto sussiste una questione pregiudiziale di rito, ai sensi dell’art. 369,comma 2, n. 2, c.p.c..Nella specie, con il ricorso notificato il 26 giugno 2023, il ricorrente haespressamente allegato che l'impugnata sentenza, pubblicata in data 22marzo 2023, era stata “notificata a mezzo pec dall’Avv.

Emanuela Russo indata 27 aprile 2023”, ma si è limitato a produrre una copia autentica dellastessa, priva della relata di notificazione, in violazione del richiamato art.369 c.p.c., che contempla l'onere di depositare la copia autentica dellaCC 14 maggio 2026 Numero registro generale 14963/2023Ric. 14963 del 2023 Numero sezionale 1754/2026Pres. A. Tatangelo Numero di raccolta generale 19815/2026Rel. I. Ambrosi Data pubblicazione 15/06/2026sentenza impugnata e la rispettiva relata di notificazione entro il terminefissato.Neppure ha provveduto al deposito di copia della sentenza corredatadella relata di notifica la parte controricorrente, sicché la stessa non risulta«comunque acquisita nella disponibilità della Corte» (Cass.

Sez. U,2/05/2017 n. 10648).Neppure emergono elementi giustificativi al riguardo, stante ilprincipio affermato da questa Corte secondo cui l'omesso o tardivo depositodel ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dallanotifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anched'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, salva la possibilitàdi rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove ilmancato tempestivo deposito sia dipeso da causa non imputabile alricorrente (Cass. Sez. 6 - 1, 12/10/2022 n. 29889).Più nello specifico, il difensore del ricorrente ha attestato la conformitàdella copia analogica del ricorso notificato in via telematica, e così pure dellacopia analogica della sentenza impugnata, indicando la data dell’avvenutanotificazione della medesima sentenza, senza però depositare la copiaanalogica del messaggio di PEC recante la medesima relata di notificaprescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e ciò non vale ad escluderel’improcedibilità del ricorso.Neppure rilevano a tal fine, la mancata contestazione dell'omessodeposito della relazione di notificazione della sentenza ad opera delcontroricorrente, né il mancato disconoscimento ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, il quale opera ove non sia contestata dalcontroricorrente la conformità all’originale della copia, comunque,depositata su supporto analogico.Va, infine, sottolineato che secondo la giurisprudenza della CorteEuropea dei Diritti dell'Uomo l’osservanza dell’obbligo di deposito di cuiall’art. 369 c.p.c. (v.

Corte EDU sentenza del 23/05/2024, ric. n. 37943/17;sentenza del 28/10/2021, ric. n. 55064/11 e altri) non costituisce unNumero registro generale 14963/2023CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1754/2026Ric. 14963 del 2023 Numero di raccolta generale 19815/2026Pres. A. Tatangelo Data pubblicazione 15/06/2026Rel. I. Ambrosiimpedimento sproporzionato, tale da compromettere la sostanza stessa deldiritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione,anche quanto all’attestazione di conformità della copia cartacea prodottadella sentenza notificata per posta elettronica certificata, come avvenutonella specie (cfr. da ultimo, Cass.

Sez. 2, 10/05/2026 n. 13595).2. Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenzacome da dispositivo e poste a carico del ricorrente in favore della partecontroricorrente; non luogo a provvedere in merito alle spese della parteintimata non avendo questa svolto difese nel presente giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente arimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre euro 200,00 peresborsi, spese generali e ad accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass.

Sez. U.20/02/2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione in data 14 maggio 2024.Il PresidenteAugusto Tatangelo