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Ordinanza — n. 19778/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding witness incapacity, ruling it violates procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19778/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's decision to admit a witness's testimony. The lower court incorrectly found the witness lacked legal standing to intervene, conflating this with mere factual interest. The court held that the witness's interest in avoiding future liability was not a legal interest sufficient to grant standing under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 246 c.p.c.; Art. 1916 c.c.: A witness lacks standing to intervene in a third-party liability suit if their only interest is avoiding a hypothetical future claim, as this constitutes a mere factual interest rather than a legal one.

Parole chiave

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witness standing legal interest factual interest procedural capacity third party intervention insurance liability art 246 cpc indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 246 c.p.c.
È un interesse riflesso,esattamente alla stregua di un «interesse di fatto a un determinato esitodel giudizio», irrilevante ex art. 246 c.p.c. e confinato al diverso pianodell'attendibilità (Cass.
Art. 1916 c.c.
246 c.p.c.In primis, la surroga ex art. 1916 c.c. sarebbe stata esercitabile solo dopoil pagamento dell'indennizzo e in un distinto giudizio, senza che il Palmierifosse parte o potesse esserlo nel processo Sepe-Unipol.
art. 100 c.p
l'eccezione di incapacità atestimoniare del Palmieri era infondata, non essendo ravvisabile uninteresse personale, attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.;
art. 246 c.p
I motivi di appello vertevano sulla pretesaviolazione dell'art. 246 c.p.c.
art. 1916 c.c
246 c.p.c.In primis, la surroga ex art. 1916 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3361/2024
Italian court dismisses asylum claim where applicant failed to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. 35814/2023
Court dismisses disqualification of a board member witness unless concrete legal interest is proven.
Cass. 24867/2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento
Cass. 5165/2023
Italian Court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation timing based on final judgment date.
Cass. 21418/2015
5165/2023;Cass. 21418/2015).Nel caso di specie, l'interesse attribuito al Palmieri — «evitare il diritto disurroga che avrebbe potuto esercitare l'assicuratore» — presenta tre profiliche lo collocano al di fuori del perimetro dell'art.
Cass. 167/2018
Ed è principio didiritto che azioni «ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto»,non rilevano ai fini dell'incapacità (Cass. 167/2018; Cass.
Cass. 7171/2024
Court allows appeal against lower court's exclusion of mother as witness due to personal interest in paternity dispute.
Cass. n. 3093/2014
e confinato al diverso pianodell'attendibilità (Cass. n. 3093/2014, nella motivazione).L'art.
S.U. n. 9456/2023
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Testo completo

ricorrente-controUnipolsai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato DanieleVitale unitamente all’avvocato Francesca Ricciardi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7022/2024 depositatail 7/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/6/2026 dalConsigliere Giuseppe Cricenti:Numero registro generale 1197/2025Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 19778/2026Data pubblicazione 14/06/20261.- Il 12 aprile 2019 Michele Danilo Sepe, consulente finanziario, mentreera in viaggio dalla Svizzera verso Roma, riscontrava un malfunzionamentomeccanico alla propria autovettura Porsche Cayman, assicurata pressoUnipolSai Assicurazioni S.p.A. per la garanzia furto e incendio.Constatata l'indisponibilità dell'officina autorizzata Porsche «AutocentriBalduina», che prospettava tempi lunghissimi per l'intervento, il Sepe —avendo urgenza di rientrare in Svizzera per lavoro — si rivolgeva ameccanico di propria fiducia, Emiliano Palmieri, titolare di un'autofficina inRoma, al quale consegnava il veicolo per la riparazione.Il 19 aprile 2019, dopo la riparazione, il veicolo veniva parcheggiato dinanziall'autofficina del Palmieri — con il dispositivo di chiusura inserito e senzalasciare le chiavi a bordo — perché l'area interna doveva restare libera perlo scarico merci.

Al ritorno del Palmieri, l'auto non era più al suo posto, inquanto era stata sottratta da ignoti.Il Palmieri sporgeva immediatamente denuncia presso il Comando deiCarabinieri di Tor Vergata e nella stessa giornata avvisava il Sepe, il quale— quello stesso pomeriggio, verso le ore 17 — contattava telefonicamentel'agente UnipolSai per segnalare il furto. Il martedì dopo il Sepe incontravail rappresentante della società di assicurazione e gli consegnava la denunciadi sinistro; in un momento successivo venivano consegnati anche idocumenti del veicolo e le doppie chiavi.2.-Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2020, il Sepe conveniva ingiudizio UnipolSai dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condannaal pagamento di € 69.000 — pari all'indennizzo previsto dalla polizza — oltrea rivalutazione monetaria e interessi legali.

UnipolSai si costituivaresistendo.Nel corso dell'istruttoria, il G.I. disattendeva l'eccezione di incapacità atestimoniare del Palmieri sollevata dalla convenuta e ammetteva la provaNumero registro generale 1197/2025Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 19778/2026Data pubblicazione 14/06/2026testimoniale richiesta dall'attore. All'udienza del 3 giugno 2021 venivanoescussi i testimoni Palmieri, Serioli e Soro, che confermavano i fatti addotti.2.1.- Con sentenza n. 6671/2023 del 27 aprile 2023, il Tribunale di Romaaccoglieva la domanda attorea: condannava UnipolSai al pagamento di €69.000, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, interessi legalie spese di lite.

Nella motivazione il Tribunale dava atto che:

1) non eranoemersi elementi per dubitare del furto;

2) l'eccezione di incapacità atestimoniare del Palmieri era infondata, non essendo ravvisabile uninteresse personale, attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.;

3) le condizionidi assicurazione prevedevano l'indennizzo anche nell'ipotesi diappropriazione indebita.3.- Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2023, UnipolSai appellava lasentenza chiedendo la riforma integrale e la condanna del Sepe allarestituzione di € 88.298,91 (quanto già corrisposto in esecuzione dellasentenza di primo grado). I motivi di appello vertevano sulla pretesaviolazione dell'art. 246 c.p.c. - poiché la domanda era stata accolta sullabase della deposizione del Palmieri, soggetto che aveva la custodiamateriale del veicolo e che quindi avrebbe potuto essere chiamato arispondere dell'inadempimento dell'obbligo di custodia -, sull'inattendibilitàdel Palmieri - già escusso in altro giudizio analogo definito con rigetto delladomanda – e sul mancato esame di documentazione che la compagniaassumeva essere stata tempestivamente depositata.Il Sepe si costituiva resistendo.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7022/2024 pubblicata il 7novembre 2024 (all'esito di discussione ex artt. 350-bis e 281-sexiesc.p.c.), accoglieva l'appello, e quindi rigettava la domanda del Sepe e locondannava alla restituzione delle somme percepite, con interessi legali,oltre alle spese del doppio grado.La ratio decidendi della sentenza d'appello si fonda, da un lato, sulla ritenutaincapacità a testimoniare del Palmieri ex art. 246 c.p.c. - in quanto custodeNumero registro generale 1197/2025Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 19778/2026Data pubblicazione 14/06/2026del veicolo e quindi portatore di un interesse giuridico all'esito della lite«onde evitare il diritto di surroga che avrebbe potuto esercitarel'assicuratore» -, e dall’altro sulla conseguente inutilizzabilità dellatestimonianza, con il corollario che il fatto-furto sarebbe rimasto sfornito diprova, anche perché la denuncia di furto, proveniente dallo stesso Palmieri,era priva di valore probatorio e gli altri due testimoni avevano riferito sucircostanze diverse dall'effettivo verificarsi del furto.4.- Ricorre per cassazione il Sepe con due motivi di ricorso e memoria.UnipolSai si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo prospetta violazione degli artt. 246 e 100 c.p.c.Il giudice d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 246 c.p.c., inquanto l'interesse che ha identificato in capo al Palmieri — evitare l'azionedi surroga dell'assicuratore — non sarebbe un interesse giuridicamenterilevante ex art. 100 c.p.c. (l'unico che fonda l'incapacità a testimoniare),ma un mero interesse di fatto, che attiene al diverso piano dell'attendibilitàdel teste.Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, distingue lacapacità a testimoniare — che postula un interesse personale, attuale econcreto tale da legittimare la partecipazione al giudizio — dall'attendibilità,che afferisce alla veridicità della deposizione ed è oggetto di valutazionediscrezionale del giudice.Inoltre, sempre sulla scorta della giurisprudenza costante, il ricorrente negache l'incapacità ex art. 246 c.p.c. possa derivare dalla mera possibilità cheil teste sia evocato in un diverso giudizio a fini di rivalsa dalla stessa parteche ne ha chiesto l'escussione.

La Corte d'Appello avrebbe quindi confusol'interesse di fatto con l'interesse giuridico, applicando l'art. 246 c.p.c. a unafattispecie non contemplata dalla norma.Infine, il ricorrente segnala che l'eccezione di nullità della testimonianza nonsarebbe stata neppure ritualmente coltivata da UnipolSai nelle note diNumero registro generale 1197/2025Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 19778/2026Data pubblicazione 14/06/2026precisazione delle conclusioni in primo grado, con conseguente rinunciaall'eccezione e preclusione della sua riproposizione in appello, come statuitoda S.U. n. 9456/2023.2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 1768, 1780, 1176,1177, 1218 c.c., 115 e 116 c.p.c.; in via gradata, omesso esame di un fattodecisivo.Il motivo si articola su più profili di censura.2.1.

Sotto il profilo della violazione di legge si assume che la Corte d'Appelloabbia affermato apoditticamente — in appena due righe — la sussistenza diuna responsabilità risarcitoria del Palmieri verso il Sepe per la sottrazionedel veicolo, senza alcun accertamento probatorio al riguardo e senzaneppure un'indagine incidentale, nonostante il Palmieri non fosse parte delgiudizio. I tre precedenti di legittimità citati nella sentenza sarebberoinconferenti, perché riferiti a fattispecie in cui il custode era stato evocatoin giudizio.La Corte non avrebbe considerato inoltre che:

a) la responsabilità deldepositario è fondata sulla colpa ex art. 1768, comma 2, c.c., non su unapresunzione oggettiva;

b) la perdita della detenzione per fatto nonimputabile — di cui il Palmieri aveva dato immediato avviso al Sepe — liberail depositario dall'obbligazione di restituzione ex art. 1780, comma 1, c.c.;c) la denuncia di furto dava atto che il dispositivo di chiusura era inserito ele chiavi non erano a bordo, circostanza incompatibile con un giudizio dicolpa del depositario.Viene denunciata, inoltre, la contraddizione intrinseca della sentenza: laCorte d’appello costruisce la responsabilità ex recepto del Palmieri sulpresupposto dell'avvenuto furto del veicolo e, subito dopo, afferma che ilfatto-furto «non è provato», negando così il fondamento stesso di quellaresponsabilità.2.2.

Una seconda censura attiene all’omesso esame di un fatto controversoe rilevante. La Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare un fattoNumero registro generale 1197/2025Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 19778/2026Data pubblicazione 14/06/2026decisivo, non attinto da alcuna censura nell'atto di appello: le condizioni diassicurazione prevedevano l'indennizzo anche nell'ipotesi di appropriazioneindebita, come già accertato dal Tribunale. Non sarebbe stato, allora, il fattostorico del furto a costituire il fondamento della domanda — e quindi a doveressere provato — ma la semplice perdita della disponibilità del veicolo daparte del proprietario, anche se riconducibile a un'appropriazione indebitaad opera di ignoti.2.3.

Si aggiunge, infine, la segnalazione del travisamento della provatestimoniale: la sentenza d'appello afferma che gli altri due testi hannodeposto su circostanze diverse dal furto, ma la deposizione dell'agenteassicurativo Alessandro Soro — trascritta nella sentenza di primo grado —giorno stesso del furto, che il meccanico gli aveva riferito la sottrazionedell'auto.3.- Questi due motivi attingono la medesima ratio decidendi, pongono unamedesima questione e dunque possono scrutinarsi insieme.E sono fondati, sotto diversi profili.3.1.- Innanzitutto, la Corte d'Appello ha ritenuto il teste incapace atestimoniare perché, in qualità di custode del veicolo, poteva « avere uninteresse giuridico all'esito della lite, al più onde evitare il diritto di surrogache avrebbe potuto esercitare l'assicuratore» (pag. 5 della sentenzaimpugnata).Questa affermazione contrasta con l'interpretazione consolidata dell'art.246 c.p.c. nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui l'incapacitàa testimoniare «si verifica solo quando il teste è titolare di un interessepersonale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso,alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale dalegittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza,con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece,rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso —Numero registro generale 1197/2025Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 19778/2026Data pubblicazione 14/06/2026salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazionedell'attendibilità del teste — né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche,diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimoo contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia delcontendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione allapartecipazione al giudizio» (Cass. 167/2018;

Cass. 7171/2024).In altri termini, l'interesse rilevante ex art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico,personale, concreto e attuale, che comporterebbe la legittimazione del testea proporre l'azione o a intervenire nel giudizio; non l'interesse di mero fatto,che incide esclusivamente sull'attendibilità della deposizione (Cass.3361/2024; Cass. 35814/2023; Cass. 24867/2025; Cass. 5165/2023;Cass. 21418/2015).Nel caso di specie, l'interesse attribuito al Palmieri — «evitare il diritto disurroga che avrebbe potuto esercitare l'assicuratore» — presenta tre profiliche lo collocano al di fuori del perimetro dell'art. 246 c.p.c.In primis, la surroga ex art. 1916 c.c. sarebbe stata esercitabile solo dopoil pagamento dell'indennizzo e in un distinto giudizio, senza che il Palmierifosse parte o potesse esserlo nel processo Sepe-Unipol.

Ed è principio didiritto che azioni «ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto»,non rilevano ai fini dell'incapacità (Cass. 167/2018; Cass. 7171/2024).Sussiste poi un interesse di mero fatto, non giuridico. Evitare una futuraazione di rivalsa non legittima il Palmieri a intervenire nel giudizio tra Sepee Unipol, né a proporre domande in tale giudizio. È un interesse riflesso,esattamente alla stregua di un «interesse di fatto a un determinato esitodel giudizio», irrilevante ex art. 246 c.p.c. e confinato al diverso pianodell'attendibilità (Cass. n. 3093/2014, nella motivazione).L'art. 246 c.p.c.

è poi una norma di stretta interpretazione, perché incidesul diritto di difesa: «non può essere esteso analogicamente sulla base dellamera ricorrenza astratta di un interesse di fatto» (Cass. n. 3361/2024).Numero registro generale 1197/2025Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 19778/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte d'Appello ha dunque sovrapposto il piano dell'incapacità (interessegiuridico) a quello dell'attendibilità (interesse di mero fatto), con ciòviolando l'art. 246 c.p.c.3.2.- Ma c’è una seconda ragione di fondatezza del ricorso, e sta nel fattoche la ratio decidendi presuppone una fattispecie diversa da quella inesame: presuppone, cioè, che sia emersa nei fatti una responsabilità delcustode (teste) per avere questi lasciato l’auto incustodita, con le chiavi diavviamento attaccate.

Tale è il presupposto da cui prende le mosse lasentenza impugnata per affermare un interesse del custode a rendere unatestimonianza a sé favorevole, che eviti in futuro un’azione nei suoiconfronti.Però tale circostanza di fatto - che il custode testimone in giudizio siaresponsabile del furto - non è mai emersa in giudizio, per cui vien menoanche il presupposto di fatto della ratio decidendi adottata dalla Corteterritoriale.Quanto alla questione processuale sollevata nella nota a piè di pagina 9 delricorso (mancata reiterazione dell'eccezione in sede di precisazione delleconclusioni ex S.U. n. 9456/2023), rimane assorbita da quanto sin quirilevato: anche a voler ritenere rituale l'eccezione di incapacità, essa è stataerroneamente accolta dalla Corte territoriale.4.

Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio, anche perle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesealla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi