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Ordinanza Interlocutoria — n. 19758/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to lower court pending Supreme Court ruling on preclusive clause validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19758/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a new hearing pending the Supreme Court's decision on a preliminary reference regarding the validity of a preclusive clause. The lower courts had partially upheld the guarantors' liability against the primary debtor, rejecting defenses based on usury and the statute of limitations. The remand is necessary to resolve the conflicting judicial interpretations of whether a written demand alone can bypass the statutory time limits for guarantee claims.

Regesto Legislator

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Art. 1957 c.c.; Art. 363-bis c.p.c.: Where a preliminary reference question concerns the validity of a contractual clause limiting the statute of limitations for guarantees and conflicting Supreme Court precedents exist, the case must be remitted pending the Supreme Court's ruling to ensure uniform application of the law.

Parole chiave

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guarantee statute of limitations preclusive clause validity preliminary reference question usury defense rejection remittal pending Supreme Court concessionario di leasing inosservanza del termine contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 c.c.
civ., art. 1957 c.c. e 41 Cost.››.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cuiesclude che Unicredit Leasing s.p.a.
Art. 1815 c.c.
Il secondo motivo denuncia ‹‹nullità della sentenza in epigrafeper violazione e falsa applicazione della legge 108/96, dell’art. 1815c.c.
Art. 644 c.p.
e dell’art. 644 c.p., dell’art.
Art. 640 c.p.
644 c.p., dell’art. 640 c.p., dell’art.
Art. 1227 c.c.
640 c.p., dell’art. 1227 c.c. e degliartt.
Art. 1418 c.c.
Art. 1419 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 363-bis c.p.c.
mediante mera istanza stragiudiziale, senzaalcuna necessità di avviare iniziative di natura giurisdizionale.Sulla medesima questione è stato sollevato rinvio pregiudiziale aisensi dell’art. 363-bis c.p.c.
Art. 2049 c.c.
Il terzo motivo – rubricato: “illegittima iscrizione alla centralerischi bancaria – omessa declaratoria, violazione e falsa applicazionedell’art. 2049 c.c., art.
Art. 111 cod. proc. civ.
2049 c.c., art. 111 cod. proc. civ., art.
Art. 58 d.lgs. n. 385/1993
Art. 13 GDPR
385del 1993, Informativa privacy (art. 13 GDPR) in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 19587/2020
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Testo completo

difesidall’avv. Carmina Gallucci, con domicilio digitale come per leggericorrenti -controRELAIS SPV S.R.L. e, per essa, la mandataria doValue s.p.a.,rappresentata e difesa dall’avv. Mario Zurlo, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. Salvatore Campagna, con domicilio digitalecome per legge- controricorrente –nonché controNumero registro generale 5476/2024Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 19758/2026Data pubblicazione 14/06/2026CAR COUNTRY PRESTIGE S.R.L.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2622/2023,pubblicata in data 8 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello:RILEVATO CHE:1. Paolo Mario Annoni e A.C. Immobili s.r.l. proponevanoopposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diMilano, su richiesta di Unicredit Leasing s.p.a., nei confronti delladebitrice principale, Car Country Prestige s.r.l., e degli opponenti,quali garanti di due distinti contratti di locazione finanziaria. Inparticolare, era stato ingiunto alla società opponente il pagamentodella somma di euro 213.033,24, oltre interessi di mora, e all’Annoniil pagamento della somma di euro 135.239,65, oltre accessori.il Tribunale, disposta consulenza grafologica finalizzata adaccertare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle garanzie,rigettava le opposizioni.2.

La Corte d’appello di Milano, investita del gravame interpostodai garanti soccombenti, ha parzialmente riformato la sentenzaimpugnata, accogliendo la domanda, presentata dagli appellanti, dicondanna della debitrice principale, Car Country Prestige s.r.l., amanlevarli da tutti gli esborsi, confermando nel resto.Specificamente, quanto alla posizione dell’Annoni ha escluso cheUnicredit Leasing s.p.a., agendo dopo circa sei anni dalla maturazionedel credito senza avere dato notizia al garante della situazionedebitoria del garantito, avesse tenuto un comportamento contrario aNumero registro generale 5476/2024Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 19758/2026Data pubblicazione 14/06/2026buona fede, dal momento che l’art. 10 della lettera di fideiussioneprevedeva che il garante avesse l’obbligo di tenersi aggiornatosull’andamento del contratto e sulle condizioni patrimoniali delcliente; in relazione alla contestata irrisorietà del prezzo di vendita delveicolo oggetto di locazione da parte della società concedente, haaffermato che, trattandosi di autovettura di grossa cilindrata, ilrelativo valore era potenzialmente determinato da parametri dimercato, per cui, in difetto di elementi di prova di segno contrario,non poteva ritenersi mancanza di diligenza nella scelta di venditaeffettuata dalla concedente stessa, né poteva ravvisarsi il lamentatoabuso del diritto, peraltro solo genericamente esplicitato;richiamando, inoltre, i principi espressi dalle Sezioni Unite con lasentenza n. 19587/2020, ha reputato non fornita la prova, da partedell’appellante, della eccepita usurarietà degli interessi.Ancora, la Corte territoriale ha disatteso pure l’ulteriore doglianzadi entrambi gli appellanti concernente la presunta nullità dei contrattidi garanzia in quanto riproducenti lo schema ABI sanzionato dallaBanca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, rilevando che,risalendo i contratti di garanzia al 2007, i garanti non avevano fornitoprova in concreto della esistenza di una intesa restrittiva dellaconcorrenza al momento della sottoscrizione delle garanzie; ed hanegato che potesse ascriversi a Relais SPV s.r.l., intervenuta nelgiudizio di appello quale cessionaria del credito, l’abusivasegnalazione alla Centrale Rischi, pure lamentata dagli appellanti.Procedendo infine all’esame della posizione di A.C.

Immobiliare,con riguardo alla questione della sussistenza di un ipotesi di reato ditruffa per avere il contratto di locazione ad oggetto un veicoloinesistente, ha respinto le prospettazioni difensive offertedall’appellante (violazione della buona fede, exceptio doli, assenza diNumero registro generale 5476/2024Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 19758/2026Data pubblicazione 14/06/2026degli interessi di mora).3. Paolo Mario Annoni e A.C. Immobili s.r.l. propongono ricorso,sulla base di tre motivi; resiste Relais SPV s.r.l. e, per essa, lamandataria doValue s.p.a., mediante controricorso.4.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; i ricorrenti hannodepositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., ‹‹nullità della sentenza in epigrafe per violazionee falsa applicazione della legge 287/90, comma 2, lett. a), inriferimento agli artt. 2, 6 e 8 schema Abi, dell’art. 1322, secondocomma, cod. civ., art. 1957 c.c. e 41 Cost.››.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cuiesclude che Unicredit Leasing s.p.a. abbia violato l’obbligo di buonafede e nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova dellasussistenza di una intesa restrittiva della concorrenza; lamentano cheil giudice d’appello abbia qualificato i contratti come autonomi digaranzia, sebbene si tratti di fideiussioni che ricalcano le clausole diriviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenzadi cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/90, e ribadisconol’invalidità di tali clausole e la nullità parziale dei contratti;sostengono che, pur essendo le fideiussioni in contestazioneposteriori al 2005, questo non è sufficiente per presumere unadeguamento virtuoso delle banche, non essendosi l’intesaanticoncorrenziale mai interrotta.Con specifico riferimento all’art. 6 del contratto (rinuncia aitermini), si sostiene che la Banca avrebbe iniziato l’azione per ilrecupero del credito soltanto nel mese di giugno 2017 con la notificadel decreto ingiuntivo, sebbene i presunti debitori fossero morosi giàNumero registro generale 5476/2024Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 19758/2026Data pubblicazione 14/06/2026nel 2011, e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 1957 c.c., con laconseguenza che i fideiussori dovrebbero ritenersi liberati dallaobbligazione.2.

Il secondo motivo denuncia ‹‹nullità della sentenza in epigrafeper violazione e falsa applicazione della legge 108/96, dell’art. 1815c.c. e dell’art. 644 c.p., dell’art. 640 c.p., dell’art. 1227 c.c. e degliartt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3,4 e 5, c.p.c.››: si censura la sentenza impugnata per non avereritenuto provata l’usurarietà degli interessi pattuiti nei contratti dileasing.I ricorrenti inoltre rappresentano di avere contestato, sia in primoche in secondo grado, per entrambi i contratti di leasing, il profilodell’exceptio doli, ma tale questione sarebbe stata “liquidata” dalgiudice di appello come eccezione non sollevabile dal garante, acausa della natura autonoma del contratto.3.

Il terzo motivo – rubricato: “illegittima iscrizione alla centralerischi bancaria – omessa declaratoria, violazione e falsa applicazionedell’art. 2049 c.c., art. 111 cod. proc. civ., art. 58 del d.lgs. n. 385del 1993, Informativa privacy (art. 13 GDPR) in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.” – censura la Corte territoriale peravere respinto la domanda di risarcimento dei danni per abusivasegnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, sul presuppostoche la condotta contestata non fosse ascrivibile a Relais SPV s.r.l.,perché mera cessionaria del credito e, quindi, carente dilegittimazione passiva.4.

Il primo motivo prospetta, tra l’altro, la questione dellainvalidità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.contenuta nel contratto di garanzia e, in particolare, se la pattuizionecontemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplicerichiesta scritta – del pari contenuta nel contratto di garanzia – valgaNumero registro generale 5476/2024Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 19758/2026Data pubblicazione 14/06/2026o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza dicui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senzaalcuna necessità di avviare iniziative di natura giurisdizionale.Sulla medesima questione è stato sollevato rinvio pregiudiziale aisensi dell’art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Siracusa, dichiaratoammissibile dal Primo Presidente della Corte di Cassazione condecreto pubblicato in data 12 novembre 2025, con assegnazione alleSezioni Unite civili, in ragione della sussistenza di orientamenti nonomogenei nella giurisprudenza di legittimità.Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesadella pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.MRimette la causa a nuovo ruolo in attesa della sentenza delle SezioniUnite civili.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi