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Decreto — n. 19592/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19592/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19592/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in Luigi, Menabuoni Luca,Gorini Paolo, Colombini Monica, Poletti Elio, Savarese Antonio, PalluccaPaola, Valsecchi Ernestina Maria, domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore avvocato Marco Tortorella, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo di posta elettronicadell’ Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difendeags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7811/2024depositata il 11/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13591/2025Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 19592/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19592/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7811/2024depositata il 11/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13591/2025Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 19592/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali anticipo spese tardivo durata eccessiva del procedimento spese di esecuzione opposizione tardiva spese accessorie

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

in Luigi, Menabuoni Luca,Gorini Paolo, Colombini Monica, Poletti Elio, Savarese Antonio, PalluccaPaola, Valsecchi Ernestina Maria, domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore avvocato Marco Tortorella, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo di posta elettronicadell’ Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difendeags.rm@mailcert.avvocaturastato.it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7811/2024depositata il 11/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 13591/2025Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 19592/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie eventualmenteprenotate a debito.Così deciso in Roma,il 05/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO