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Decreto — n. 19590/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19590/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19590/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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es GiovannaCatherine, Bianconi Barbara, Boletini Alketa, De Simone Fulvio, tuttidomiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Marco Tortorella, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliop.t., Ministero della Salute, Ministero dell’ Economia e delle Finanze,Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca in persona deirispettivi Ministri p.t.,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7448/2024depositata il 28/11/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12550/2025Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 19590/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19590/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7448/2024depositata il 28/11/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12550/2025Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 19590/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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spese legali versamento dell'anticipo delle spese spese di esecuzione dazione in pagamento fine del processo azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

es GiovannaCatherine, Bianconi Barbara, Boletini Alketa, De Simone Fulvio, tuttidomiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvocato Marco Tortorella, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliop.t., Ministero della Salute, Ministero dell’ Economia e delle Finanze,Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca in persona deirispettivi Ministri p.t.,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7448/2024depositata il 28/11/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12550/2025Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 19590/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 10/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO