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Decreto — n. 19589/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19589/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19589/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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llino Carmela, StagniEdoardo, Staffolani Francesca, Spinnato Luca, Tomassetti Sara, TarghettaStefano, Timarco Chiara, Tessaro Arianna, Trevisan Antonella, TorrisiAntonietta Alfia Maria, Ubertalle Giuseppe, Vailati Simona Helda, VaccaroSergio, Tripodi Giuliana, Varvazzo Nicola, Vanoli Carola, Vassanelli Aurora,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella,(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7307/2024 depositatail 20/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 11685/2025Numero sezionale 387/2026Numero di raccolta generale 19589/2026Data pubblicazione 13/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19589/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Numero registro generale 11685/2025Numero sezionale 387/2026Numero di raccolta generale 19589/2026Data pubblicazione 13/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento anticipo delle spese pagamento provvisorio contumacia rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

llino Carmela, StagniEdoardo, Staffolani Francesca, Spinnato Luca, Tomassetti Sara, TarghettaStefano, Timarco Chiara, Tessaro Arianna, Trevisan Antonella, TorrisiAntonietta Alfia Maria, Ubertalle Giuseppe, Vailati Simona Helda, VaccaroSergio, Tripodi Giuliana, Varvazzo Nicola, Vanoli Carola, Vassanelli Aurora,domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato Marco Tortorella,(marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende-ricorrenti-controPresidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7307/2024 depositatail 20/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 11685/2025Numero sezionale 387/2026Numero di raccolta generale 19589/2026Data pubblicazione 13/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debitoCosì deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino