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Decreto — n. 19588/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19588/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19588/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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difese dall'avvocatoLuigi Menditto presso il quale sono domiciliate “ex Lege” all’indirizzo pec:luigi.menditto@avvocatismcv.it-ricorrenti-controUnipol Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Puoti unitamenteall’avvocato Carlo Puoti con domicilio digitale PECcarlo.puoti@avvocatismcv.it-controricorrente-nonché controCorvino Francesco, -intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Veteren.4330/2024 depositata il 21/11/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 11073/2025Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 19588/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19588/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 11073/2025Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 19588/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali liquidazione degli onorari difensivi addebito di tasse ripetibili fine del processo spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

difese dall'avvocatoLuigi Menditto presso il quale sono domiciliate “ex Lege” all’indirizzo pec:luigi.menditto@avvocatismcv.it-ricorrenti-controUnipol Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Puoti unitamenteall’avvocato Carlo Puoti con domicilio digitale PECcarlo.puoti@avvocatismcv.it-controricorrente-nonché controCorvino Francesco, -intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Veteren.4330/2024 depositata il 21/11/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 11073/2025Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 19588/2026Data pubblicazione 13/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO