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Decreto — n. 19482/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19482/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19482/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Marco Ruggiero, che lo rappresenta e difende-ricorrente-controUnipolsai Assicurazioni Spa-intimata-nonché controCarlina Giannini e Filippo Ungaro-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.3295/2024 depositata il10/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19482/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro assicurazione di protezione giuridica durata del diritto alla prestazione d'assicurazione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2671/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 19482/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

l’indirizzo di postaelettronica dell’Avvocato Marco Ruggiero, che lo rappresenta e difende-ricorrente-controUnipolsai Assicurazioni Spa-intimata-nonché controCarlina Giannini e Filippo Ungaro-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.3295/2024 depositata il10/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2671/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 19482/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché il controricorso diUnipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, è stato depositato tardivamente, in data 12 febbraio 2025, afronte di una scadenza in data 15 gennaio 2025 e che Carlina Giannini e P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino